Passa ai contenuti principali

rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Le novità fiscali annunciate dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014
·         Il versamento del saldo IVA 2013
·         San Marino esce dalla black list ma resta la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA
·         Le novità fiscali del nuovo decreto “Salva Roma”
·         Il ravvedimento nella rateazione da definizione
·         Definitivi i crediti d’imposta previsti dal decreto “Destinazione Italia”
·         IRAP deducibile anche per indennità di trasferta e incentivi all’esodo
·         Amministratore “colpevole”, nei confronti della società, per gli omessi versamenti fiscali
·         La deducibilità dell’indennità suppletiva di clientela
·         RI QR Code: il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio

APPROFONDIMENTI
·         La rateazione dei versamenti dovuti in seguito ai controlli automatici e formali
·         La deducibilità dell’IRAP dal reddito d’impresa
IN BREVE

IMPOSTE DIRETTE E IMMOBILI

Le novità fiscali annunciate dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014

Governo, Comunicato Stampa 12 marzo 2014
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 12 marzo 2014 ha approvato una relazione del Presidente sui provvedimenti che si attueranno in materia di riforme costituzionali e sugli interventi di politica economica inclusa la riduzione del carico fiscale.
In particolare, tra le misure di carattere fiscale, segnaliamo le anticipazioni fornite dal Governo che dovrebbero essere approvati con i relativi atti tecnici entro le prossime settimane:
·         sono stanziati 10 miliardi di euro di risorse per consentire l’aumento della detrazione Irpef in busta paga ai lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro di reddito lordi, circa 10 milioni di persone, dal 1° maggio 2014, per un ammontare di circa 1.000 euro netti annui a persona;
·         si prevede la diminuzione del 10% dell’IRAP, che sarà “compensata” dall’aumento dal 20% al 26% della tassazione sulle rendite finanziarie (ad esclusione dei titoli di Stato);
·         l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato scenderà, per il quadriennio 2014-2017, dal 15% al 10%. Resterà invece invariata al 21% l’aliquota della cedolare secca per i contratti ordinari. La riduzione interverrebbe anche sui contratti già in corso, seppur limitatamente alle quattro annualità che vanno dal 2014 al 2017.


IVA

Il versamento del saldo IVA 2013

Il 17 marzo (il 16 marzo quest'anno cade di domenica) è scaduto il termine per versare il saldo IVA 2013 per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma. Il pagamento può essere rateizzato in un massimo di 9 rate (scadenti il giorno 16 di ciascun mese da marzo in poi) con applicazione di interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile
Chi invece presenta la dichiarazione IVA in UNICO avrà a disposizione ulteriori modalità e tempi di versamento rispetto a quella (comunque possibile) prima illustrata. Il pagamento del saldo IVA 2013 potrà infatti essere effettuato con gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi derivanti da UNICO e, quindi:
         entro il 16 giugno 2014;
         entro il 16 luglio 2014, con maggiorazione dello 0,40%.
Resta anche la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione o a rate (entro novembre).
In questo caso però, il versamento dell’IVA dovrà deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17 marzo 2014 ed il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014).

San Marino esce dalla black list ma resta la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA

D.M. 12 Febbraio 2014
Il Decreto Ministeriale del 12 Febbraio 2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato con effetti dal 24 febbraio 2014.
Ne consegue che dal 24 febbraio viene meno l’obbligo di ricomprendere le operazioni effettuate con imprese di San Marino nel Modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione black list).
L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha però alcuna rilevanza sull’obbligo (che resta quindi in vigore) di comunicazione degli acquisti di beni senza addebito di IVA da operatori sanmarinesi (comunicazione da effettuare utilizzando il modello di comunicazione polivalente).


TRIBUTI LOCALI

Le novità fiscali del nuovo decreto “Salva Roma”

D.L. 6 marzo 2014, n.16
Il D.L. 6 marzo 2014, n.16 (noto come “Salva Roma”) prevede anche alcune novità di carattere fiscale. Le principali sono:
•    la proroga al 31 marzo 2014 del termine per aderire alla mini-sanatoria delle cartelle esattoriali;
•    l'abrogazione della web tax (viene mantenuta solo la tracciabilità dei pagamenti per i servizi online);
•    in ambito TASI:
o          è prevista la possibilità per i comuni di aumentare la Tasi dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure agevolative sulla prima casa;
o          sono confermate le esenzioni sugli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e sui fabbricati di proprietà della Santa Sede nel Comune di Roma indicati nei Patti Lateranensi.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Il ravvedimento nella rateazione da definizione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 marzo 2014, n. 25/E
La risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014 ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.
Ricordiamo che per tali istituti le norme prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Il ravvedimento del versamento della rata omessa entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva salva invece il piano di rateazione.
(Vedi l’Approfondimento)


AGEVOLAZIONI

Definitivi i crediti d’imposta previsti dal decreto “Destinazione Italia”

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 9
Il D.L. c.d. “Destinazione Italia” è stato definitivamente convertito in legge; riassumiamo le principali novità intervenute in fase di conversione:
·         è previsto un credito d’imposta per le imprese (aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato) che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e sarà riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di R&S; l’importo massimo annuale sarà di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario;
·         è riconosciuto un credito d’imposta del 19% agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio (anche in formato digitale, purché muniti di codice ISB) nei confronti di studenti delle scuole superiori (dietro presentazione di specifico voucher).


IRAP

IRAP deducibile anche per indennità di trasferta e incentivi all’esodo

Agenzia delle Entrate, Circolare 3 aprile 2013, n. 8/E
Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2013 l’Agenzia Entrate ha precisato che la deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente può essere fatta valere anche con riferimento alle indennità di trasferta, alle somme corrisposte a titolo di "incentivo all’esodo" e a quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi.
(Vedi l’Approfondimento)

 

SANZIONI

Amministratore “colpevole”, nei confronti della società, per gli omessi versamenti fiscali

Corte di Cassazione, Sentenza 5 marzo 2014, n. 5105
La Corte di Cassazione ha sentenziato che l'amministratore che omette il versamento delle imposte è tenuto a risarcire la società dei danni provocati, anche se l’omissione è dovuta a mancanza di liquidità. Secondo la Cassazione l'amministratore, riscontrata la crisi finanziaria della società, avrebbe dovuto convocare l'assemblea per deliberare l'aumento di capitale e il conseguente rifinanziamento o la liquidazione della società.


IMPOSTE DIRETTE

La deducibilità dell’indennità suppletiva di clientela

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 novembre 2013, n. 33/E
L’indennità suppletiva di clientela costituisce, insieme all’indennità di risoluzione del rapporto e all’indennità di meritocrazia, l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Per anni si è dibattuto se la deducibilità di tale indennità fosse riconosciuta “per cassa” o per competenza.
Con la circolare n. 33/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito quanto sancito dalla giurisprudenza prevalente e ha confermato che gli accantonamenti effettuati dalla casa mandante per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili secondo il criterio di competenza, ferma restando la tassazione separata (su opzione) in capo all’agente persona fisica o socio di società di persone.


SOCIETA'

RI QR Code: il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio

Il RI QR Code (Registro Imprese Quick Response Code) è il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, tramite il quale è possibile verificare la corrispondenza tra il documento che si possiede e quello digitale archiviato dal Registro Imprese al momento dell'estrazione.
Tramite questo codice a barre bidimensionale si può avere accesso, sia da dispositivi mobili che da personal computer, alla copia digitale del documento estratto, conservata per la durata di cinque anni.
Nel caso in cui il RI QR Code non risulti avere origine da un documento camerale ufficiale, il servizio lo segnalerà all'utente.
Per accedere tramite dispositivi mobili è necessario scaricare l'applicazione gratuita "RI QR Code", sul proprio cellulare, smartphone o tablet direttamente dai principali store su Internet, o attraverso il Portale www.registroimprese.it o ancora dai siti dei Distributori ufficiali di InfoCamere. Dopo aver installato l'RI QR Code sarà sufficiente aprire l'applicazione e inquadrare il codice stampato sulla prima pagina del documento.



APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La rateazione dei versamenti dovuti in seguito ai controlli automatici e formali
L'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria prevede delle procedure cosiddette di "controllo formale" volte a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse e senza svolgere attività ispettive particolari. I controlli formali sono quindi indirizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.
Tali controlli sono previsti, ai fini delle imposte dirette, dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, mentre per l'Iva sono stabiliti dall'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Gli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabiliscono le procedure per i controlli automatizzati delle dichiarazioni: se da tali controlli emerge un risultato diverso da quello indicato dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare
L'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce invece la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni: se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l'indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica.
Ai contribuenti destinatari di questi atti è offerta la possibilità di definire quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell'avviso bonario.
Il versamento effettuato entro il termine indicato comporta l'applicazione della sanzione ridotta al 10% (cioè un terzo del 30% di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), nel caso dei controlli automatici, e del 20% (cioè due terzi del 30%), nel caso di avvisi bonari notificati a seguito dei controlli formali.

In entrambi i casi (controlli formali o automatici) il versamento di quanto richiesto (e dovuto) può essere rateizzato (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997), con rate trimestrali di pari importo o di importo decrescente. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).
Il numero massimo di rate trimestrali dipende dall’importo da versare:
·         fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate;
·         oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24, nel quale devono essere indicati separatamente l’importo della rata e quello degli interessi per la rateazione.
In caso di mancato pagamento della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, i benefici della rateazione (compresa la riduzione delle sanzioni) sono persi definitivamente.

La risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014 ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.

IRAP

La deducibilità dell’IRAP dal reddito d’impresa
L’art. 2 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 sia ammesso in deduzione del reddito imponibile, un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (sono queste ultime le deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese e ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti "minori", che non superano determinate soglie del valore della produzione netta).

La deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente può essere fatta valere a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR e per redditi assimilati ai sensi del successivo art. 50. Sono da considerare ai fini della deduzione in esame, inoltre, le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all’esodo" e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.

Per la determinazione della deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre considerare l’imposta versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo nei limiti, per quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta.
Quindi l’IRAP versata in acconto concorre al calcolo dell’importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta. Ciò in considerazione del fatto che la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP di competenza, quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo, non può essere computata nel calcolo della deduzione in quanto costituisce credito dell’esercizio medesimo.

La nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa venire meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati. In assenza di un’esplicita indicazione normativa contraria da parte del legislatore e di chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, l’Agenzia Entrate ha infatti precisato (nella circolare 8/E del 3 aprile 2013) che "il contribuente può assumere, ai fini del calcolo della deduzione forfetaria, l’IRAP complessiva procedendo, al tempo stesso, al calcolo analitico dell’IRAP sul costo del lavoro, senza necessità di applicare alcun correttivo alle discipline naturali a causa della loro coesistenza".
Quindi si può concludere che è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:
·         la quota IRAP commisurata all’ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
·         il 10% dell’IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro