IN
BREVE
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Scadenza spesometro (operazioni Iva relative al 2013)
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Domanda per il rimborso o
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Scadenza comunicazioni finanziamenti all'impresa e beni concessi in
godimento a soci o familiari
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Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
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Deducibili gli ammortamenti ex rivalutazioni immobili D.L. n. 185/2008
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Agenzia Entrate chiede l’IBAN per accreditare i rimborsi
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APE obbligatoria per tutti i contratti di trasferimento, tranne i casi
di locazione di singole unità immobiliari
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Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative
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Rideterminazione crediti d'imposta
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Niente IRAP per il professionista con dipendenti occasionali
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Metodologie di controllo per le PMI: aggiornamenti e novità
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APPROFONDIMENTI
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Lo spesometro
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Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni
concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore
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IN BREVE
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IVA
Scadenza spesometro (operazioni Iva relative al 2013)
Ricordiamo
l’approssimarsi delle scadenze per l’invio telematico della comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d’imposta 2013 (“spesometro”): i soggetti obbligati che
effettuano la
liquidazione Iva mensile devono trasmettere la comunicazione
entro il 10 aprile 2014; per gli
altri, il termine è il 22 aprile 2014 (in quanto il 20 e 21 aprile sono
festivi).
La
comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in
forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della
comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
(Vedi
l’Approfondimento)
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA
trimestrale entro il 30 aprile
Al
termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel
trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro
possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in
compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via
telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento mediante modello IVA TR. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 26 marzo 2014 è stato approvato il nuovo Modello TR,
utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo
trimestre 2014.
L’utilizzo
in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite
di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in
compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese
successivo alla presentazione del modello.
IMPOSTE
DIRETTE
Scadenza comunicazioni finanziamenti all'impresa e beni
concessi in godimento a soci o familiari
Entro il
prossimo 30 aprile 2014 dovranno
essere inviate telematicamente:
•
la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci
e familiari dell'imprenditore,
•
la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci
o familiari,
riferite
al periodo d’imposta 2013.
(Vedi
l’Approfondimento)
Deducibilità dell’IMU pagata per immobili
strumentali
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 715, che
modifica l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011
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La legge
di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili
strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il
solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata
al 30%.
L’IMU
resta invece interamente indeducibile dal valore della produzione assoggettato
ad IRAP.
In
assenza di precise indicazioni normative si ritiene che debba applicarsi il
criterio di cassa e quindi che sia deducibile solo l’IMU “pagata”
nell’esercizio. Da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate emerge che
non è comunque deducibile l’IMU riferibile a periodi di imposta anteriori a
quello da cui la norma è in vigore (resterebbe quindi totalmente indeducibile
l’IMU relativa al 2012 anche se pagata nel corso del 2013).
Deducibili gli ammortamenti ex rivalutazioni
immobili D.L. n. 185/2008
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 15, commi 16 e ss.
I
soggetti che hanno rivalutato i beni immobili d’impresa nel bilancio
dell’esercizio 2008, con versamento dell’imposta sostitutiva ai fini del
riconoscimento dei maggior valore dei beni, potranno iniziare a detrarre i
relativi ammortamenti dal periodo 2013 (per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare).
La norma
prevedeva infatti che il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle
imposte sui redditi ed IRAP operasse a decorrere dal quinto esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione risultava
eseguita.
RISCOSSIONE
E VERSAMENTI
Agenzia Entrate chiede l’IBAN per accreditare i
rimborsi
L’Agenzia
Entrate sta richiedendo tramite Pec le coordinate bancarie per poter
accreditare le somme relative ai rimborsi delle imposte sui redditi derivanti
dalla deducibilità dell’Irap sul costo del lavoro (art. 6, comma 1, D.L. n.
185/2008).
Per
accelerare l’erogazione degli importi, tramite accredito su conto corrente, è
opportuno comunicare il proprio codice Iban.
La
comunicazione o l’aggiornamento dell’Iban puo’ avvenire in due modi:
•
direttamente online, sul sito dell’Agenzia, accedendo all’area
autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
•
presentando a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate il
modello di richiesta di accreditamento, disponibile presso lo stesso ufficio o
scaricabile dal sito dell’Agenzia.
Se non
viene comunicato il codice Iban, si procede secondo l’iter tradizionale, che
però comporta tempi più lunghi per riscuotere le somme spettanti. Con l’accredito
diretto sul proprio conto corrente, invece, il rimborso arriva in maniera più
sollecita e in sicurezza, senza che ciò comporti alcun aggravio economico per
il contribuente che deve riceverlo.
L'opportunità
di richiedere l'accredito dei rimborsi provenienti dall'Amministrazione
finanziaria non è riservata alle sole imprese, ma è aperta a tutti i
contribuenti.
IMMOBILI
APE obbligatoria
per tutti i contratti di trasferimento, tranne i casi di locazione di singole
unità immobiliari
Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con
modificazioni del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia)
La legge
di conversione del decreto “Destinazione Italia” prevede che nei contratti di compravendita immobiliare,
negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti
di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione
sia inserita una clausola in cui l'acquirente/conduttore dichiara di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato APE.
Copia dell'attestato di prestazione energetica deve anche essere allegata al
contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso
di omessa dichiarazione o di mancata allegazione dell'APE le parti sono
sanzionabili (dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia Entrate all'atto della
registrazione), in solido tra loro, con sanzione amministrativa pecuniaria:
•
da 1.000 a
4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari,
riducibile al 50% se la durata della locazione non eccede i 3 anni,
•
da 3.000 a
18.000 euro negli altri casi,
e la
dichiarazione o la copia dell'APE dovrà comunque essere presentata entro 45
giorni.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni fiscali per gli investimenti in
start-up innovative
D.M. 30 gennaio 2014
È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo degli incentivi fiscali
previsti dal D.L. n. 179/2012 in favore dei soggetti che investono in start-up
innovative.
Sia in
caso di costituzione di una nuova start-up innovativa, sia in quello di
incremento del capitale sociale di una già esistente, è previsto:
•
per le persone fisiche, una detrazione del 19% della somma
investita, nel limite massimo di euro 500.000 per ciascun periodo d'imposta;
•
per i soggetti passivi IRES, una deduzione pari al 20%, delle
somme investite, per un importo massimo di 1,8 milioni di euro.
Rideterminazione crediti d'imposta
D.P.C.M. 20 febbraio 2014, attuativo dell'art. 1, comma
577, legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che ridetermina la misura
di molteplici crediti d'imposta. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è prevista la riduzione nella misura
massima del 15% dei seguenti crediti d'imposta:
•
credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano
o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione
a metano e GPL (art. 1, D.L. n. 324/1997);
•
credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche (art.
20, comma 1, D.Lgs. n. 60/1999);
•
credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento
(art. 2, comma 12, legge n. 203/2008);
•
credito d'imposta per l'agevolazione delle nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, legge n. 388/2000);
•
riduzioni delle aliquote di accisa su gasolio, benzina e gas
naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone (punto 12 della Tabella A, D.Lgs. n. 504/1995).
La
riduzione dei crediti d'imposta sul gasolio per autotrazione degli
autotrasportatori (art. 2, comma 58, D.Lgs. n. 262/2006; art. 23, comma
50-quater, D.L. n. 98/2011) e dei crediti d'imposta per l'erogazione di borse
di studio a studenti universitari (art. 1, commi da 285 a 287, legge n. 228/2012)
sono invece rinviati al 2015.
IRAP
Niente IRAP per il professionista con dipendenti
occasionali
Corte di Cassazione, Ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4111
La Corte
di Cassazione ha stabilito che non deve essere assoggetto ad IRAP il
professionista che si avvalga di lavoratori dipendenti in maniera occasionale.
Secondo i Giudici, per configurare un’autonoma organizzazione è necessaria la
presenza di lavoratori non occasionali e
stabilmente inseriti nella struttura dello studio.
ACCERTAMENTO
Metodologie di controllo per le PMI: aggiornamenti
e novità
Al fine
di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che
intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali, l’Agenzia delle
Entrate predispone ed aggiorna periodicamente apposite metodologie di controllo
per alcune attività economiche. L’obiettivo delle metodologie è quello di:
•
uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di
assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
•
contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità
di controllo del personale;
•
aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica
utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
•
indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della
posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.
Le
metodologie di controllo sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia
Entrate; oltre alle 97 tipologie già esistenti, da alcuni giorni è disponibile
anche la metodologia riferita all’attività di recapito di corrispondenza non
indirizzata e volantinaggio, afferente il mondo della distribuzione “door to
door”.
APPROFONDIMENTI
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IVA
Lo spesometro
L’art. 21
del D.L. n. 78/2010 (come modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012)
ha introdotto l’obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel
periodo d’imposta (“spesometro”).
Nella sua
prima versione la comunicazione era riservata alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000
euro, al netto di IVA, per le operazioni documentate da fattura, oppure di
3.600 euro, comprensivi d’IVA, relativamente alle operazioni non documentate da
fattura.
Successivamente,
per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata
prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le
operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.
L’obbligo di comunicazione riguarda quindi:
1.
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per
le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
2.
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute
per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo
unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;
3.
le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o
superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e
attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli
artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche
di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno
dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che
abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
In deroga alla regola che prevede la
comunicazione di tutte le operazioni per le quali si è emessa la fattura, per
ragioni di semplificazione:
•
ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività
assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni
attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali
viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, Iva
compresa;
•
in caso di registrazione di documento riepilogativo delle
fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, disciplinato
dall’art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 695/1996 è possibile indicare nella
comunicazione il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i
dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300
euro (al netto di IVA).
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
•
le importazioni;
•
le esportazioni indicate all'art. 8, comma 1, lettere a) e b),
del D.P.R. n. 633/1972;
•
le operazioni intracomunitarie;
•
quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe
tributaria;
•
le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro,
effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non
documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito,
di debito o prepagate.
Sono esonerati dall’invio dello spesometro i
contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e
2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98). L’obbligo è invece previsto per le pro loco
e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime
semplificato della legge n. 398/1991.
Lo Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico
sono esclusi dall'invio della comunicazione per il 2012 e il 2013. Dal 2014
sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni non documentate
da fattura elettronica.
La comunicazione può essere effettuata
inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è
vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio
sostitutivo.
Per i dati riferiti al periodo d’imposta 2013,
i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva
mensile devono trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile 2014; per gli
altri, il termine è il 22 aprile 2014 (in quanto il 20 e 21 aprile sono
festivi).
IMPOSTE DIRETTE
Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti
all'impresa e dei beni concessi in godimento a soci o familiari
dell’imprenditore
A partire
dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare
telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle
persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o
effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La
comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare
complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è
riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i
dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in
possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura
privata autenticata).
Il
termine ordinario per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati
ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione: la scadenza per il periodo d’imposta 2013 è
quindi il 30 aprile 2014.
Sempre
dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche
i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma
36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).
La
comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari
dell’imprenditore.
In
particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese
le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni
nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto
in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il
corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del
diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in
godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di
riferimento della comunicazione.
La
comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento
dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di
altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
•
i beni concessi in godimento agli amministratori;
•
i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore
autonomo, che costituiscono fringe benefit;
•
i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
•
i beni di società e di enti privati di tipo associativo che
svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento
a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini
esclusivamente istituzionali;
•
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a
proprietà indivisa concessi ai propri soci;
•
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale
deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto
per legge.
I beni
vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
•
autovetture;
•
altri veicoli;
•
unità da diporto;
•
aeromobili;
•
immobili;
•
altri beni (da indicare solo se di valore non superiore a 3.000
euro, al netto di IVA).
Il
termine ordinario per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono
concessi o permangono in godimento: la
scadenza per il periodo d’imposta 2013 è quindi il 30 aprile 2014.
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