IN
BREVE
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In arrivo i primi controlli basati sul nuovo redditometro (redditi
2009)
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IMU e TASI: i coefficienti moltiplicatori da utilizzare nel 2014 per il
calcolo della base imponibile
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Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali (ma non per
tutti)
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Nuovo limite per
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Pubblicata la scheda per destinare il 2 per mille ai partiti politici
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Rafforzamento controlli su false Co.Co.Pro. e partite IVA
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Il Decreto "Piano Casa"
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La cedolare secca nel caso di immobili ad uso turistico
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Diritto camerale annuale: importi invariati per il 2014
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Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro
Stato membro
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Contributi dei professionisti con prescrizione quinquennale
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APPROFONDIMENTI
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Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
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Diritto camerale annuale 2014
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IN BREVE
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ACCERTAMENTO
In arrivo i primi controlli basati sul nuovo
redditometro (redditi 2009)
L’Agenzia
Entrate ha annunciato l’invio di almeno 20.000 lettere per avviare un
contraddittorio sulla base dei risultati del redditometro 2009.
La
lettera sarà accompagnata da un allegato con l’indicazione delle spese che
fanno sorgere dubbi sul reddito dichiarato dal contribuente. Il direttore dell'Agenzia
Entrate ha dichiarato che le lettere di avvio dei controlli da nuovo
redditometro riguarderanno solo casi in
cui la differenza tra reddito dichiarato e speso sia eclatante e solo per spese
certe ed effettivamente sostenute.
La fase
del contraddittorio preventivo è fondamentale per evitare il sorgere del
contenzioso, laddove possibile, e comunque per assicurarsi una migliore difesa.
Invitiamo quindi gli eventuali destinatari di prendere immediato contatto con
lo studio.
TRIBUTI LOCALI
IMU
e TASI: i coefficienti moltiplicatori da utilizzare nel 2014 per il calcolo
della base imponibile
D.Dirett. 19
febbraio 2014
Sono
stati approvati i coefficienti moltiplicatori da utilizzare nel 2014 per il calcolo
della base imponibile IMU e TASI per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale “D” non iscritti in Catasto (senza rendita certa) interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
In questi
casi, fino all’attribuzione della rendita, la base imponibile viene determinata
ogni anno applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo
delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
I
coefficienti moltiplicatori aggiornati per il 2014 sono i seguenti:
Anno
|
Coeff.
|
Anno
|
Coeff.
|
Anno
|
Coeff.
|
2014
|
1,01
|
2013
|
1,02
|
2012
|
1,04
|
2011
|
1,08
|
2010
|
1,10
|
2009
|
1,11
|
2008
|
1,15
|
2007
|
1,19
|
2006
|
1,22
|
2005
|
1,26
|
2004
|
1,33
|
2003
|
1,38
|
2002
|
1,43
|
2001
|
1,46
|
2000
|
1,51
|
1999
|
1,53
|
1998
|
1,55
|
1997
|
1,59
|
1996
|
1,64
|
1995
|
1,69
|
1994
|
1,74
|
1993
|
1,78
|
1992
|
1,80
|
1991
|
1,83
|
1990
|
1,92
|
1989
|
2,01
|
1988
|
2,09
|
1987
|
2,27
|
1986
|
2,44
|
1985
|
2,62
|
1984
|
2,79
|
1983
|
2,96
|
|
|
1982
|
1,01
|
|
|
|
|
e anni precedenti
|
3,14
|
|
|
|
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Deducibilità dell’IMU pagata per immobili
strumentali (ma non per tutti)
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 715 (legge
di Stabilità 2014), che modifica l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011
La legge
di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o
per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%.
L’IMU
resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato
ad IRAP.
Non è mai
ammessa la deducibilità dell'IMU riferita:
•
agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono
destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce");
•
agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese
commerciali che non costituiscono né beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
•
alle aree fabbricabili.
(Vedi Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Nuovo limite per la detrazione IRPEF
sull’acquisto di mobili
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 139 (legge
di Stabilità 2014)
La legge
di Stabilità per il 2014 prevede che per gli acquisti di mobili ed
elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2014, le spese detraibili non
possano comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione
del fabbricato cui sono destinati.
Il limite
introdotto dalla legge di Stabilità era stato subito abrogato dal D.L. n.
151/2013 che però non è stato poi convertito ed è decaduto.
Il nuovo
limite vale quindi a decorrere dal 2014 mentre, relativamente alle spese
sostenute nel 2013, opera solo il limite dei 10.000 euro.
E’
irrilevante il fatto che nel 2013 non siano state sostenute spese di ristrutturazione
e si sia proceduto solo con l’inizio dei lavori. In questo caso sarà infatti
detraibile il versamento effettuato nel 2013 per l’acquisto di mobili anche se
le spese per la ristrutturazione, iniziata nel 2013, siano state sostenute nel
2014.
IRPEF
Pubblicata la scheda per destinare il 2 per mille
ai partiti politici
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 aprile 2014, n.
48387
Il
direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato la scheda con cui le persone
fisiche potranno destinare il 2‰ della propria IRPEF a uno dei partiti politici
che, superato l’esame della “Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”, potranno
ricevere il contributo volontario dei loro sostenitori, attraverso il nuovo strumento
introdotto dall’art. 12 del D.L. n. 149/2013, che ha abolito il finanziamento
diretto ai partiti.
Possono
esercitare la scelta, rispettando le scadenze stabilite per le dichiarazioni
dei redditi, già a decorrere dal 2014 e in relazione al periodo d’imposta 2013,
anche le persone fisiche, che pure essendo titolari di redditi, non sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione (730 o UNICO).
La
scheda, che può essere scaricata e stampata dal sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, si presenta come quella già utilizzata per il 5 e l’8‰.
Il
contribuente può trasmettere la scheda direttamente on line oppure attraverso i
sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, i Caf e gli altri
intermediari abilitati, o rivolgendosi agli uffici postali.
LAVORO
Rafforzamento controlli su false Co.Co.Pro. e
partite IVA
Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Comunicato 1
aprile 2014
Il
Ministero del Lavoro ha preannunciato il rafforzamento dei controlli
sull'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle
partite IVA.
Il
ricorso a tali tipologie contrattuali risulta infatti illegittimo quando
avviene per mascherare un rapporto di lavoro che in realtà risulta essere
subordinato, non rispettando gli obblighi previdenziali ed assistenziali nei
confronti del lavoratore, che si trova in condizioni di precarietà e senza
prospettive di stabilizzazione.
IMMOBILI
Il Decreto "Piano Casa"
D.L. 28 marzo 2014, n. 47
Il
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, denominato "Piano casa", prevede
interventi immediati per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015.
Segnaliamo
in particolare:
•
la riduzione al 10%, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota
della cedolare secca sugli affitti in relazione ai contratti a canone
concordato;
•
l'abbattimento della base imponibile dei redditi da locazione di
alloggi sociali, ossia detti redditi non concorrono alla formazione del reddito
ai fini IRPEF e IRAP, nella misura del 40%;
•
l'incremento a 200 milioni di euro del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
•
nuove detrazioni speciali, per il periodo 2014-2016, per i
soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad
abitazione principale;
•
maggiori garanzie per i proprietari che concedono immobili in
affitto a canone concordato.
La cedolare secca nel caso di immobili ad uso
turistico
Riposta MEF ad interrogazione parlamentare 12 marzo 2014,
n. 5-02262
Il MEF ha
confermato che il regime della cedolare secca risulta applicabile anche per i
contratti di locazione ad uso turistico, conclusi da agenzie immobiliari
operanti tramite un mandato senza rappresentanza, limitandone però gli effetti
alle imposte dirette.
Rimangono
quindi dovute le imposte di registro e di bollo.
SOCIETÀ
Diritto camerale annuale: importi invariati per il
2014
Ministero dello Sviluppo economico, Nota 5 dicembre 2013,
n. 201327
Il
diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro
delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento.
L’obbligatorietà
del versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio è stata
introdotta nell’ordinamento dall’art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio 1982, n.51, che collegava espressamente il
pagamento di tale diritto all’effettivo svolgimento di un’attività economica.
A seguito
dell’entrata in vigore del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, il presupposto del
diritto è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.
Il
Ministero dello Sviluppo economico ha confermato come pienamente valide anche
per l'anno 2014, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011
con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle
misure fisse, che alle fasce ed alle aliquote di fatturato. Gli importi
rimangono quindi invariati rispetto alle
misure stabilite per il 2011, 2012 e 2013.
(Vedi Approfondimento)
IVA
Immissione in libera pratica di merci destinate al
consumo in altro Stato membro
Agenzia delle
Dogane, Nota 1 aprile 2014, n. 3540
Vincolando
le merci al regime dell’immissione in libera pratica di merci destinate al
consumo in altro Stato membro, l’importatore beneficia della sospensione del
pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione a condizione che le merci siano
spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l’imposta sarà
assolta. La sospensione è concessa in quanto l’importazione è seguita da una
cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato
membro.
Fino allo
scorso 7 aprile 2014, a
garanzia dell’impegno assunto dal dichiarante di trasportare/spedire i beni in
altro Stato membro, veniva richiesta una garanzia di importo pari ai diritti
doganali dovuti sulla merce importata, che poteva essere svincolata soltanto
dimostrando, con il modello INTRA 1-bis, l’avvenuta cessione intracomunitaria
della merce stessa.
A
decorrere dall’8 aprile 2014 la garanzia non è più richiesta.
PROFESSIONI
Contributi dei professionisti con prescrizione
quinquennale
Corte di Cassazione, Sentenza 20 febbraio 2014, n. 4050
La Corte
di Cassazione ha recentemente ribadito che i contributi e le sanzioni dovuti
alle Casse previdenziali si prescrivono in cinque anni; non sussiste più la
connotazione di specialità esistente un tempo per i vari ordinamenti
previdenziali, in quanto il Legislatore ha disciplinato l'intera materia della
prescrizione dei crediti contributivi degli Enti previdenziali, con relativa
abrogazione delle previgenti regolamentazioni differenziate.
L’art. 3,
comma 9, della legge n. 335/1995 prevede infatti che le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono:
•
in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (termine
ridotto a cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996);
•
in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria.
APPROFONDIMENTI
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TRIBUTI LOCALI
Deducibilità
dell’IMU pagata per immobili strumentali
La legge 27
dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 715 (legge di Stabilità 2014), prevede la
deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili
strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il
solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata
al 30%.
L’IMU
resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato
ad IRAP.
La
deduzione dell'IMU riferita agli immobili strumentali interessa i soggetti
passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di
arte o professione, indipendentemente dalla forma giuridica; potranno quindi
operare la deduzione:
•
le società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.) e gli enti
commerciali residenti;
•
gli enti non commerciali, relativamente all'IMU riferita a
immobili relativi all'attività commerciale esercitata;
•
le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate;
•
le imprese individuali, familiari o coniugali;
•
le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che
esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
•
i professionisti e gli studi professionali.
Per la
corretta individuazione degli immobili strumentali, si rinvia all'art. 43,
comma 2, del Tuir che distingue:
•
gli immobili strumentali
per destinazione: sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'impresa commerciale da parte del possessore (e non di terzi), a
prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche;
•
gli immobili
strumentali per natura: sono quelli che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione.
Sono gli immobili appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
o
gruppo A, limitatamente alla categoria A/10 (uffici e studi
privati);
o
gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole,
biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate);
o
gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria
e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori);
o
gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici,
alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito);
o
gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni
e fabbricati per speciali esigenze pubbliche).
Per le
imprese individuali, affinché l’immobile possa considerarsi strumentale ai fini
fiscali, è necessaria la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel
libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in
memoria).
Per i
lavoratori autonomi la strumentalità dell'immobile può invece essere solo per
destinazione.
Non è mai
ammessa la deducibilità dell'IMU riferita:
•
agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono
destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce”);
•
agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese
commerciali che non costituiscono né beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
dell'impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
•
alle aree fabbricabili.
SOCIETÀ
Diritto
camerale annuale 2014
Il
diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro
delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento.
L’obbligatorietà
del versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio è stata
introdotta nell’ordinamento dall’art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che collegava espressamente il
pagamento di tale diritto all’effettivo svolgimento di un’attività economica.
A seguito
dell’entrata in vigore del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, il presupposto del
diritto è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.
La misura
del diritto dovuto ad ogni singola Camera di Commercio è determinata dal
Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze.
Con la
circolare 5 dicembre 2013, n. 201237, il Ministero dello Sviluppo economico ha
definito gli importi del diritto camerale annuale per il 2014.
Nella
sostanza, sono confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato
applicati dal 2011.
Soggetti iscritti al REA - I soggetti iscritti
al Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono un importo pari a 30,00
euro.
Soggetti iscritti nella sezione speciale del
Registro
- Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è
dovuto come segue:
•
società semplici non agricole: 200,00 euro;
•
società semplici agricole: 100,00 euro;
•
società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001: 200,00 euro;
•
imprese individuali: 88,00 euro.
Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del
Registro
– Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono
le seguenti:
•
imprese individuali: 200,00 euro;
•
tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota
applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2013 (fino ad un massimo
di 40.000,00 euro).
L’impresa
deve inoltre versare, per ogni eventuale unità locale e/o sede secondaria, un
importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo
di 200,00 euro. Le unità locali e le sedi secondarie
di
imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna unità o sede
l’importo di 110,00 euro.
Nuove iscrizioni dal 2014
Le nuove
imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del
Registro delle imprese, e i soggetti iscritti al REA dal 1° gennaio 2014 sono
tenuti a corrispondere, rispettivamente, i seguenti importi fissi: 88,00 euro,
200,00 euro e 30,00 euro; tutte le altre nuove imprese versano l’importo
relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200,00 euro (ad eccezione delle
società semplici agricole che versano 100,00 euro). Le nuove unità locali che
si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte, versano
una somma pari al 20% degli importi testé indicati.
Modalità e termini di versamento
Per i
soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda d’iscrizione o annotazione. Invece, per gli altri, salvo eventuali
proroghe, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il
termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (il 16
giugno 2014, oppure il 16 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo
di interesse corrispettivo).
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