IN
BREVE
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Unico 2014: proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore
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Rebus scadenza per la TASI: proroga per la prima rata (ma non per
tutti)
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Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili
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Ravvedimento IMU
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Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato
nazionale
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TUR allo 0,15%
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Pubblicato l’elenco degli enti ammessi ai fondi del 5 per 1000
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Agevolazioni fiscali per imprese di autotrasporto
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Liquidazione SRL “semplificata”
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APPROFONDIMENTI
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Proroga per i versamenti di UNICO, ma solo per i contribuenti
assoggettati agli studi di settore
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Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili: dichiarazione entro
il 30 giugno 2014
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
Unico 2014: proroga per i soggetti interessati
dagli studi di settore
D.P.C.M. 13 giugno 2014
É stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 giugno 2014 che prevede la proroga
dei termini per effettuare i pagamenti derivanti da UNICO 2014 per i soggetti
che (anche indirettamente) esercitano attività economiche interessate agli
studi di settore.
Le nuove
date sono le seguenti:
• fino al 7 luglio 2014 senza
maggiorazione;
• dall'8 luglio al 20 agosto 2014 con
maggiorazione del 0,40%.
(Vedi
l’Approfondimento)
TRIBUTI
LOCALI
Rebus scadenza per la TASI: proroga per la prima
rata (ma non per tutti)
D.L. 9 giugno 2014,
n. 88
Con il
D.L. 9 giugno 2014, n. 88, in vigore dal 10 giugno (giorno della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è stata confermata la proroga al 16
ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per gli immobili situati
nei Comuni che non hanno inviato, entro il 23 maggio 2014, le specifiche
delibere al MEF e che pertanto non risultano pubblicate sull'apposito sito
entro il 31 maggio 2014.
Il
decreto ha però stabilito che qualora i Comuni non adottino le delibere entro
il prossimo 10 settembre e quindi le stesse non siano pubblicate dal MEF entro
il 18 settembre, i contribuenti dovranno versare la TASI applicando l’aliquota
base dell’1 per mille, in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014.
Per tutti
gli immobili situati in Comuni che hanno adottato le delibere entro il 23
maggio 2014 la scadenza resta fissata al 16 giugno 2014; tuttavia, molti comuni
hanno concesso una ulteriore e specifica “proroga” sulla scadenza del 16 giugno
(è opportuno consultare i siti internet dei comuni interessati).
Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili
D.L. 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124/2013) ("Decreto
casa")
A partire
dalla seconda rata 2013, ed in via permanente a decorrere dal 2014, «sono
esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati».
Il
Dipartimento delle Finanze del MEF, con la R.M. n. 11/DF/2013 ha
successivamente esteso l’esenzione dall’IMU anche ai fabbricati acquistati
dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero.
Il
“Decreto casa” prevede anche l’obbligo, a pena di decadenza dai citati
benefici, di presentare la dichiarazione IMU entro il temine ordinario del «30
giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell’imposta».
Entro il
prossimo 30 giugno 2014 andrà presentata la dichiarazione IMU relativa
all’esclusione della seconda rata dell’IMU per il 2013; le variazioni avvenute
nel 2014 andranno dichiarate entro il 30 giugno 2015.
(Vedi
l’Approfondimento)
Ravvedimento IMU
Il 16
giugno 2014 è scaduto il termine per il versamento della prima rata IMU.
Per i
ritardatari, decorso il termine, resterà però la possibilità di ricorrere al
ravvedimento:
•
sprint entro i 14
giorni
successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2%
per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80%
per 14 giorni;
•
breve decorsi i 14
giorni,
resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla
scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%);
•
lungo decorsi i 30
giorni,
resterà la possibilità di sanare il versamento entro un anno dalla violazione,
con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
IRES
Comunicazione relativa al regime di tassazione del
consolidato nazionale
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. da 117 a 128
La
comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale deve
essere presentata dalla società controllante:
•
nel caso di esercizio
dell’opzione, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla
chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce
l’esercizio dell’opzione stessa;
•
nel caso di rinnovo
dell’opzione, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla
chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio successivo al
triennio di efficacia dell’opzione;
•
nel caso di mancato
rinnovo dell’opzione, entro trenta giorni dal termine previsto per il
rinnovo dell’opzione;
•
nel caso di interruzione
della tassazione di gruppo, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento
che ha comportato l’interruzione stessa.
Quindi,
entro il 16 giugno 2014 deve essere presentata la comunicazione relativa al
regime di tassazione del consolidato nazionale per il triennio 2013-2015.
Il D.L. n.16/2012
ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali,
subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro
adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la
violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
a)
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b)
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto)
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della
sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
AGEVOLAZIONI
TUR
allo 0,15%
La Banca
Centrale Europea, con decorrenza dall'11 giugno 2014, ha ridotto dallo 0,25%
allo 0,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema (TUR).
La
riduzione del TUR comporterà la riduzione dei tassi di interesse ad esso
collegati, quali per esempio quelli previsti per rateazioni e dilazioni INPS ed
INAIL.
Pubblicato l’elenco degli enti ammessi ai fondi del
5 per 1000
Agenzia Entrate, Comunicato
stampa 26 maggio 2014
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato sul suo sito internet l’elenco degli enti di volontariato
e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno chiesto di accedere al
beneficio del 5 per 1000.
Si
ricorda che, entro il 30 giugno 2014, i legali rappresentanti degli enti del
volontariato presenti in lista, devono presentare alla Direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che attesti i requisiti di ammissione all’elenco. Alla dichiarazione deve
essere allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
che sottoscrive. I rappresentanti legali delle associazioni sportive
dilettantistiche dovranno invece inviare tale dichiarazione alla struttura del
Coni competente per territorio.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
fiscali per imprese di autotrasporto
Agenzia Entrate, Comunicato stampa 30 maggio 2014
Le
agevolazioni per gli autotrasportatori sono confermate anche per il 2014 con gli
stessi importi previsti nel 2013 e quindi:
·
le imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto
proprio) possono recuperare nel 2014 (come credito d'imposta da utilizzare in
compensazione mediante F24) le somme versate nel 2013 come contributo al
Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile e per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, fino ad un
massimo di 300 euro per ciascun veicolo a motore adibito a trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
·
le imprese di autotrasporto di merci conto terzi possono
beneficiare, per il periodo d’imposta 2013 (ma con effetti in UNICO 2014), di
una deduzione forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, pari
a 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni
confinanti, e di 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
SOCIETÀ
Liquidazione SRL “semplificata”
Ministero dello Sviluppo economico, parere prot. n. 94215
del 19/5/14
Il MISE
ha confermato che è possibile accertare la causa di scioglimento di una SRL e
nominare i liquidatori secondo modalità “semplificate” (artt. 2484 c.c. e ss.)
e quindi senza che si renda necessario l’intervento di un notaio.
In
particolare il Ministero ha precisato che:
•
non è obbligatorio l’intervento del notaio nelle assemblee dei
soci che deliberano la nomina dei liquidatori anche se prevedono precisazioni e
particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto
ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche;
•
è obbligatorio il ricorso alla verbalizzazione notarile soltanto
qualora la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente,
rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione
statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai
liquidatori, al fine di modificarne i contenuti.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga per
i versamenti di UNICO, ma solo per i contribuenti assoggettati
agli studi
di settore
É stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 giugno 2014 - il cui contenuto
era stato anticipato da un comunicato stampa diffuso dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze - che prevede la proroga dei termini per
effettuare i pagamenti derivanti da UNICO 2014 per i soggetti che (anche
indirettamente) esercitano attività economiche interessate agli studi di
settore.
Le nuove
date sono le seguenti:
• fino
al 7 luglio 2014 senza maggiorazione;
• dall'8
luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%.
La
proroga riguarda i versamenti di IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP e
IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio (5.164.569 euro
annui).
La
proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle
assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni
a società o associazioni fiscalmente “trasparenti”); è il caso, per esempio, di
una persona fisica (anche senza partita IVA) che risulti socia di una s.n.c.
assoggettata agli studi di settore.
Rientrano
nella proroga i soggetti per i quali operano:
•
cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella
rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore
al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di
approvazione);
•
cause di inapplicabilità degli studi stessi.
La
proroga si applica anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i cosiddetti
“minimi”).
La
proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle
imposte dirette come, per esempio:
•
ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il
regime della cedolare secca e dei
titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati
all’estero che devono versare l’IVIE;
•
al versamento del diritto
annuale per l’iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell’art. 8 del D.M.
11 maggio 2001, n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro
il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui
redditi;
•
al versamento del saldo
per il 2013 e del primo acconto per
il 2014 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti
iscritti alle relative gestioni separate dell’INPS.
In caso
di opzione per il consolidato fiscale
(e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in
cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente
dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
In caso
di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e
contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono
invariati e quindi fissati:
• al giorno 16 di ciascun mese di
scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
• alla fine di ciascun mese di
scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto,
un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro
il 7 luglio 2014, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata
entro il 16 luglio 2014, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare
la seconda rata entro il 31 luglio 2014.
TRIBUTI LOCALI
Esenzione
IMU sul “magazzino” delle imprese edili: dichiarazione
entro il 30
giugno 2014
Il
“Decreto casa” (D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n.
124/02013) prevede che, a partire dalla seconda rata 2013, ed in via permanente
a decorrere dal 2014, «sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
Il
Dipartimento delle Finanze del MEF, con la R.M. n. 11/DF/2013 ha
successivamente esteso l’esenzione dall’IMU anche ai fabbricati acquistati
dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero,
consistenti in:
·
restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c,
D.P.R. n. 380/2001),
·
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 380/2001),
·
ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lett. f, D.P.R. n.
380/2001).
L’esclusione
da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o
ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato sia classificato in
bilancio tra le “Rimanenze” (e quindi destinato alla vendita e non locato).
Il
“Decreto casa” prevede anche l’obbligo,
a pena di decadenza dai citati benefici, di presentare la dichiarazione IMU
entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta».
Entro il
prossimo 30 giugno 2014 andrà presentata la dichiarazione IMU relativa
all’esclusione della seconda rata dell’IMU per il 2013; le variazioni avvenute
nel 2014 andranno dichiarate entro il 30 giugno 2015.
Entro il
prossimo 30 giugno 2014, quindi, anche solo per confermare l’esenzione IMU
relativamente alla seconda rata 2013, dovrà essere presentato il modello di
dichiarazione IMU per gli immobili che al 31 dicembre 2013 risultavano:
·
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e
non locati;
·
acquistati dall’impresa e ristrutturati prima della loro
vendita, e non locati.
La
dichiarazione IMU rimarrà efficace anche per i periodi d’imposta successivi a
quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale
destinazione alla locazione.
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