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l'Art Bonus

Il D.L. n. 83/2014 ha introdotto il cosiddetto "Art-Bonus", ovvero un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, il quale spetta, in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e al 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. La disposizione è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità e, quindi, a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale nazionale. La misura agevolativa, infatti, introduce meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali ed è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che le effettuano.
Sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate. Infatti, alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi iniziando a fruire della prima quota (nella misura di un terzo dell'importo maturato) in quella relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
I soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il credito di imposta a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per tali soggetti e per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Particolari regole si applicano ai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

L'"Art-Bonus" beneficia, infine, di favorevoli previsioni circa i limiti annuali di utilizzo e compensabilità, previsti in genere per i crediti d'imposta, che la circolare spiega nel dettaglio. Per usufruire dell'"Art-Bonus", le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire scopi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica ovvero, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo 

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