Il D.L. n. 83/2014 ha introdotto il
cosiddetto "Art-Bonus", ovvero un regime fiscale agevolato di natura
temporanea, sotto forma di credito di imposta, il quale spetta, in misura pari
al 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e al 50% delle
erogazioni effettuate nel 2016, alle persone fisiche e giuridiche che
effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura
e dello spettacolo. La disposizione è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno
del mecenatismo e delle liberalità e, quindi, a tutelare e valorizzare il
patrimonio culturale nazionale. La misura agevolativa, infatti, introduce
meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni
liberali riguardanti i beni culturali ed è riconosciuta a tutti i soggetti,
indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che le effettuano.
Sono previsti diversi limiti massimi di
spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.
Infatti, alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività
commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito
imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta
nel limite del 5 per mille dei ricavi. Il credito di imposta è ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano
attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei
redditi iniziando a fruire della prima quota (nella misura di un terzo
dell'importo maturato) in quella relativa all'anno in cui è stata effettuata
l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La
quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni
dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
I soggetti titolari di reddito di
impresa utilizzano il credito di imposta a scomputo dei versamenti dovuti e da
effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della
quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a
quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad
un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per tali soggetti e per
ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite
massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in
parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere
utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Particolari regole si
applicano ai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.
L'"Art-Bonus" beneficia,
infine, di favorevoli previsioni circa i limiti annuali di utilizzo e
compensabilità, previsti in genere per i crediti d'imposta, che la circolare
spiega nel dettaglio. Per usufruire dell'"Art-Bonus", le erogazioni
liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire scopi
di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica ovvero, musei,
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come
definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, realizzazione di nuove
strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro,
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
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