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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Secondo acconto 2014 in scadenza a fine novembre
·         Novità IVAFE e ricalcolo acconto
·         Convertito in legge il Decreto “Sblocca-Italia”: la deduzione IRPEF e altre novità fiscali
·         Approvato definitivamente il Decreto "Semplificazioni": il 730 precompilato e le altre novità fiscali
·         Esportazioni indirette non imponibili anche dopo 90 giorni
·         Da evitare le “abrasioni” nel registro corrispettivi
·         Dal 2015 obbligatorio il formato XBRL anche per la Nota integrativa
·         Criterio del valore catastale applicabile anche alle abitazioni acquistate all'asta: istanze di rimborso per i rapporti “non esauriti”
·         Detrazione interessi passivi su mutui per abitazione principale: casi particolari

APPROFONDIMENTI
·         Il 730 precompilato
·         Il Decreto “Semplificazioni” fiscali abroga il regime di solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali negli appalti


ACCONTI
Secondo acconto 2014 in scadenza a fine novembre
Entro il prossimo lunedì 1 dicembre 2014 (il 30 novembre quest’anno cade di domenica) andrà versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed IRAP per l’anno 2014 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti).
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2014 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2014 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
·         per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF
·         per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La seconda rata d’acconto è commisurata al 60% dell’acconto complessivamente dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi.
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi).
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.


Novità IVAFE e ricalcolo acconto
Legge 30 ottobre 2014 n. 161, art. 9
La legge 30 ottobre 2014 n. 161 (legge Europea 2013-bis) modifica la disciplina IVAFE, equiparandola con l’imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Italia. Viene in questo modo sanata la "disparità di trattamento" che si determinava rispetto all’imposta di bollo sui prodotti finanziari.
L’ambito di applicazione dell’IVAFE era più ampio rispetto all’imposta di bollo e comprendeva tutte le "attività finanziarie". Ora, a decorrere dal 2014, l’IVAFE si applica solo sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.
Per "prodotti finanziari" si intendono:
·         i valori mobiliari;
·         gli strumenti del mercato monetario;
·         le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
·         le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari (contratti di opzione, future, swap ecc.);
·         i contratti finanziari differenziali;
·         ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

Non sono più assoggettate ad IVAFE le altre "attività finanziarie", come, per esempio, le valute estere e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.
Anche i finanziamenti soci e le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, non dovrebbero più essere assoggettate ad IVAFE (non essendo soggette all’imposta di bollo se situate in Italia e se le persone fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l’intervento di società fiduciarie).
Il prossimo 1 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del secondo acconto IVAFE: nei casi interessati potrebbe essere opportuno un ricalcolo per considerare le novità.


IMMOBILI
Convertito in legge il Decreto “Sblocca-Italia”: la deduzione IRPEF e altre novità fiscali
Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133.
È stato definitivamente convertito in legge il decreto "Sblocca-Italia" (D.L. n. 91/2014) che prevede importanti novità fiscali nel settore immobiliare.
È introdotta una deduzione IRPEF a favore delle persone fisiche che, al di fuori di un’attività d’impresa, acquistano o ristrutturano un immobile per poi affittarlo a canone concordato per un periodo minimo di 8 anni. La deduzione è pari al 20% delle spese di acquisto o dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, con un tetto di spesa massimo di 300 mila euro.
La deduzione potrà essere recuperata in 8 quote annuali.
Vanno però rispettate alcune condizioni:
·         l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale non di lusso e avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
·         l’unità immobiliare non deve trovarsi in una zona agricola;
·         il locatore e il locatario non devono essere parenti di primo grado.
E’ anche previsto che i contribuenti possano cedere in usufrutto l’immobile a soggetti pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore del social housing, senza perdere il beneficio; andrà però mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell’usufrutto non potrà superare l’importo dei canoni calmierati
previsti dalla legge.

Altre novità introdotte dal decreto riguardano:
·         gli atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, che saranno registrati in esenzione dalle imposte di registro e di bollo;
·         la disciplina delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ);
·         una nuova specifica disciplina normativa della forma contrattuale del rent to buy (contratti di godimento stipulati in funzione della successiva alienazione degli immobili); in questo caso però, il decreto trascura gli aspetti fiscali e si limita a regolare gli aspetti civilistici.


NUOVE LEGGI
Approvato definitivamente il Decreto "Semplificazioni": il 730 precompilato e le altre novità fiscali
Il 30 ottobre 2014 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo "Semplificazioni".
Segnaliamo in sintesi le principali novità fiscali:
·         730 precompilato già dal 1° gennaio 2015, in via sperimentale;
·         nuove modalità per l'esecuzione dei rimborsi dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali; è stato aumentato da 5.000 a 15.000 euro l'importo dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento; non è più richiesta la prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”;
·         non deve più essere presentata la dichiarazione di successione nei casi in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari;
·         è abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti;
·         è abrogata la comunicazione da inviare all’Agenzia Entrate quando i lavori ammessi alla detrazione IRPEF (risparmio energetico) proseguono per più periodi d’imposta;
·         aumenta da 25,82 a 50,00 euro la soglia per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa;
·         con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, l’iscrizione al VIES diventa automatica, al momento della richiesta e senza dover attendere i 30 giorni attualmente previsti;
·         nella determinazione del reddito dei professionisti, le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista non saranno più considerate “compensi in natura”; il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo;
·         dal 2015 cambia il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento rilasciate dall’esportatore abituale (ex art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72). Sarà l’esportatore abituale a dover trasmettere le comunicazioni e non più il soggetto ricevente;
·         a decorrere dal 2014, l’identificazione delle società in perdita sistemica avverrà qualora la società presenti perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi);
·         la comunicazione delle operazioni con Paesi "black list" non avrà più cadenza mensile o trimestrale ma sarà annuale, con l'aumento a 10.000 euro del limite per l'esonero della presentazione;
·         la nozione di “prima casa” rilevante ai fini IVA viene allineata a quella prevista in tema di imposta di registro: l’aliquota Iva agevolata del 4% troverà quindi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9 e non si dovrà più ricorrere ai criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969;
·         diventa possibile recuperare in detrazione l’IVA non incassata anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L.F.) o di un piano attestato ex art. 67 L.F.;
·         sono previste semplificazioni degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi, cosiddette “generiche” (diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione è demandata ad un successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da emanarsi, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’ISTAT, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni”.

Vedi l’Approfondimento “Il 730 precompilato”
Vedi l’Approfondimento “Il Decreto “Semplificazioni” fiscali abroga il regime di solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali negli appalti”



IVA
Esportazioni indirette non imponibili anche dopo 90 giorni
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 novembre 2014, n. 98
L'Agenzia delle Entrate preso atto dell’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza emessa in data 19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12) ha chiarito che le esportazioni indirette possono beneficiare del regime della non imponibilità ex art. 8 primo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se i beni escono dal territorio dell'Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al cessionario, a condizione che sia possibile dimostrare l'uscita dei beni dal territorio doganale.
Il contribuente che avesse già assolto l’IVA sulla base delle precedenti disposizioni fornite dall’Agenzia Entrate, potrà recuperare l'IVA versata emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, o richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.


Da evitare le “abrasioni” nel registro corrispettivi
Corte di Cassazione, Sentenza 19 settembre 2014, n. 19755
Una recente sentenza della Cassazione ha ribadito che sul registro dei corrispettivi (e sugli altri registri fiscali) non devono esserci spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine e se è necessaria qualche cancellazione, va fatta in modo che le parole eliminate siano leggibili.
Piccole correzioni sulla contabilità sono sufficienti per giustificare un accertamento induttivo.
Nel caso specifico il contenzioso riguardava un contribuente esercente l’attività di bar/caffè: dopo che una verifica fiscale aveva evidenziato varie irregolarità contabili, in particolare la presenza di abrasioni nel registro dei corrispettivi, una sproporzione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali e versamenti bancari ingiustificati, l’Agenzia Entrate aveva rideterminato ricavi e reddito con metodo induttivo.


BILANCIO
Dal 2015 obbligatorio il formato XBRL anche per la Nota integrativa
Comunicato Unioncamere 23 ottobre 2014
Unioncamere ha comunicato di aver concluso l’iter per l’introduzione della tassonomia (ver. 20141024) che codifica in formato XBRL l'intero bilancio d'esercizio, comprensivo della Nota integrativa.
La nuova tassonomia dovrà essere applicata a decorrere dal 2015.
La codifica digitale della Nota integrativa, nella prima versione, riguarderà esclusivamente le informazioni esplicitamente previste dal Codice civile, che saranno integrate con quanto richiesto dai Principi contabili nazionali in futuro.


IMPOSTA DI REGISTRO
Criterio del valore catastale applicabile anche alle abitazioni acquistate all'asta: istanze di rimborso per i rapporti “non esauriti”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 novembre 2014, n. 95
La Sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2014, n. 6, ha previsto che anche in caso di acquisto per asta pubblica di un immobile abitativo, l’imposta di registro deve essere liquidata sulla base del valore catastale, anziché del prezzo di aggiudicazione dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, preso atto della sentenza, ha chiarito che i suoi effetti si producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, purché non esauriti.
Nel caso specifico quindi, il rimborso dell'imposta di registro dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Il contribuente potrà esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro. A seguito della presentazione di detta istanza, l’Agenzia Entrate procederà alla riliquidazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a seguito di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore imposta eventualmente spettante.


IRPEF
Detrazione interessi passivi su mutui per abitazione principale: casi particolari
In caso di mutuo contratto per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, il beneficio della detrazione degli interessi passivi viene meno nel momento in cui l'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione principale.
Tale principio è però derogato:
·         nell’ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro;
·         e in quella di abbandono della dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.




APPROFONDIMENTI

NUOVE LEGGI
Il 730 precompilato
Dal 2015 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente le nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. E’ inoltre anticipato al 28 febbraio il termine per trasmettere i dati riferiti ad alcuni oneri deducili o detraibili sostenuti l’anno precedente: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
Queste nuove scadenze e adempimenti a carico dei sostituti di imposta e degli altri soggetti interessati, consentiranno all’Agenzia Entrate di predisporre, entro il 15 aprile di ciascun anno, il modello 730 precompilato.
I contribuenti potranno accedere al loro 730 precompilato (con modalità ancora da definire nel dettaglio):
·         direttamente online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
·         conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale);
·         conferendo apposita delega a un Caf o a un professionista abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale, iscritto all’albo dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate terrà conto delle seguenti informazioni:
·         informazioni già disponibili in Anagrafe tributaria (per esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti di imposte effettuati nel corso del 2014);
·         dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (per esempio: banche, assicurazioni, enti previdenziali);
·         dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (modello CU).

La dichiarazione precompilata potrà quindi contenere i dati relativi a:
·         quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
·         premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
·         contributi previdenziali e assistenziali;
·         contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.

Le spese sanitarie saranno invece presenti nella dichiarazione precompilata soltanto a partire dal 2016, e non saranno quindi inserite dall’Agenzia Entrate nel modello precompilato 2015 (redditi 2014).
Non saranno inoltre inserite tutti gli altri oneri deducibili o detraibili: spese asilo nido, locazioni studenti fuori sede, nuove ristrutturazioni e riqualificazioni, spese di istruzione, attività sportive per i figli, erogazioni liberali a Onlus, ecc.

Proprio per questo motivo è previsto che il 730 precompilato potrà essere accettato ma anche modificato dal contribuente (rettificando e/o integrando i dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate).
In particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata, entro il termine del 7 luglio 2015:
·         direttamente all'Agenzia delle Entrate, trasmettendola in via telematica;
·         al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
·         a un Caf o a un professionista abilitato, presentando anche la relativa documentazione per consentire la verifica di conformità.

Nei casi in cui la dichiarazione precompilata venga rettificata e/o integrata e presentata tramite Caf o professionista abilitato, il soggetto incaricato dal contribuente dovrà apporre il visto di conformità sui dati della dichiarazione (compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata).
Qualora, a seguito di controlli, il visto di conformità dovesse rivelarsi “infedele”, il Caf o il professionista abilitato dovrà pagare una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, a meno che lo stesso non dimostri che il visto infedele è stato indotto da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Se il contribuente accetterà la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate senza apportarvi modifiche e spedendola direttamente all’Agenzia Entrate:
·         non verrà effettuato il controllo formale sui dati forniti all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi;
·         non verrà effettuato, in presenza di rimborsi superiori a 4.000 euro, il controllo preventivo sulla spettanza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Il controllo formale continuerà invece ad essere effettuato se il contribuente rettificherà e/o integrerà la dichiarazione precompilata, con modifiche sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

Qualora invece il 730 precompilato venisse presentato non direttamente dal contribuente ma tramite Caf o professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi e indicati nella dichiarazione precompilata.
In questo caso, come già anticipato, eventuali richieste di pagamento derivanti dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista che ha apposto il visto di conformità.

Appare quindi evidente quanto il sistema sanzionatorio penalizzi l’intermediario, chiamato a pagare anche in caso di errore commesso da altri. La commissione finanze del Senato, nella sua relazione al provvedimento, aveva chiesto al Governo di modificare il meccanismo sanzionatorio, ma il Governo ha risposto che mantenere le sanzioni e le maggiori imposte in capo al contribuente avrebbe “vanificato l’intera ratio del procedimento di semplificazione”.
La stessa commissione finanze al Senato sostiene che: “È inoltre implicito ipotizzare un aggravio di oneri per i contribuenti che si rivolgeranno agli intermediari in quanto questi ultimi, dovendo far fronte alle garanzie poste a tutela dei terzi, dello Stato e degli enti impositori, saranno chiamati a sostenere maggiori spese per l'adeguamento delle relative coperture assicurative che potrebbero trovare ristoro attraverso l’incremento dei ricavi o, quale effetto indiretto, attraverso una diminuzione (a parità di condizioni) della base imponibile delle imposte dirette ed IRAP dovute dagli intermediari quale risultante dell’aumento del premio assicurativo pagato per adeguare le garanzie ai più ampi livelli di tutela”.

Il Decreto “Semplificazioni” fiscali abroga il regime di solidarietà
per il versamento delle ritenute fiscali negli appalti

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2014, ha definitivamente abrogato la responsabilità solidale fiscale negli appalti pubblici, sopprimendo i commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
La norma soppressa prevedeva:
·         la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuto dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
·         una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al committente, da 5.000,00 a 200.000,00 euro, nel caso in cui lo stesso avesse pagato il corrispettivo all’appaltatore senza aver prima ottenuto dallo stesso la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Erano previste diverse modalità per effettuare il controllo: 
·         acquisire, prima del versamento del corrispettivo, documentazione adeguata per verificare che gli adempimenti fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore
·         ottenere, da uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica, una asseverazione attestante che gli adempimenti fossero stati regolarmente effettuati.
            ottenere dal subappaltatore una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente:
o        il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente erano state versate;
o        gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, erano stati effettuati.

Ora, come anticipato, preso atto che la disciplina prevista dai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del decreto legge n. 223/2006 implicava "oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero" il Governo ha deciso di abrogarla.

Per l’efficacia della soppressione occorre solo attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi l’entrata in vigore del provvedimento.


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