IN
BREVE
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Secondo acconto 2014 in scadenza a fine novembre
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Novità IVAFE e ricalcolo acconto
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Convertito in legge il Decreto “Sblocca-Italia”: la deduzione IRPEF e
altre novità fiscali
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Approvato definitivamente il Decreto "Semplificazioni": il
730 precompilato e le altre novità fiscali
·
Esportazioni indirette non imponibili anche dopo 90 giorni
·
Da evitare le “abrasioni” nel registro corrispettivi
·
Dal 2015 obbligatorio il formato XBRL anche per la Nota integrativa
·
Criterio del valore catastale applicabile anche alle abitazioni
acquistate all'asta: istanze di rimborso per i rapporti “non esauriti”
·
Detrazione interessi passivi su mutui per abitazione principale: casi
particolari
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APPROFONDIMENTI
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Il 730 precompilato
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Il Decreto “Semplificazioni” fiscali abroga il regime di solidarietà
per il versamento delle ritenute fiscali negli appalti
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ACCONTI
Secondo acconto 2014 in
scadenza a fine novembre
Entro il
prossimo lunedì 1 dicembre 2014 (il
30 novembre quest’anno cade di domenica) andrà versata la seconda rata
d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed IRAP per l’anno 2014 (nonché del
secondo acconto INPS per i soggetti iscritti).
Il
secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici,
società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione
dei redditi Unico 2014 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2014 per i
quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La
scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
·
per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il
termine di versamento del saldo IRPEF
·
per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La
seconda rata d’acconto è commisurata al 60% dell’acconto complessivamente
dovuto e può essere compensata in F24 con altre imposte e/o contributi.
A
differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere
versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della
seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando
crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello
stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che
orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura
diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi).
Gli
acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo
“storico” e quello “previsionale”.
Novità IVAFE e ricalcolo
acconto
Legge 30 ottobre 2014 n. 161, art. 9
La legge
30 ottobre 2014 n. 161 (legge Europea 2013-bis) modifica la disciplina IVAFE,
equiparandola con l’imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, i conti
correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Italia. Viene in questo modo
sanata la "disparità di trattamento" che si determinava rispetto all’imposta
di bollo sui prodotti finanziari.
L’ambito
di applicazione dell’IVAFE era più ampio rispetto all’imposta di bollo e
comprendeva tutte le "attività finanziarie". Ora, a decorrere dal 2014, l’IVAFE si applica
solo sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio
detenuti all’estero.
Per
"prodotti finanziari" si intendono:
·
i valori mobiliari;
·
gli strumenti del mercato monetario;
·
le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;
·
le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad
attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari (contratti di
opzione, future, swap ecc.);
·
i contratti finanziari differenziali;
·
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
Non sono
più assoggettate ad IVAFE le altre "attività finanziarie", come, per
esempio, le valute estere e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.
Anche i
finanziamenti soci e le quote di partecipazione in società estere non
rappresentate da titoli, non dovrebbero più essere assoggettate ad IVAFE (non
essendo soggette all’imposta di bollo se situate in Italia e se le persone
fisiche residenti ne possiedono la proprietà diretta, senza l’intervento di
società fiduciarie).
Il
prossimo 1 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del secondo
acconto IVAFE: nei casi interessati potrebbe essere opportuno un ricalcolo per
considerare le novità.
IMMOBILI
Convertito in legge il
Decreto “Sblocca-Italia”: la deduzione IRPEF e altre novità fiscali
Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione
del D.L. 12 settembre 2014, n. 133.
È stato
definitivamente convertito in legge il decreto "Sblocca-Italia" (D.L.
n. 91/2014) che prevede importanti novità fiscali nel settore immobiliare.
È
introdotta una deduzione IRPEF a favore delle persone fisiche che, al di fuori
di un’attività d’impresa, acquistano o ristrutturano un immobile per poi
affittarlo a canone concordato per un periodo minimo di 8 anni. La deduzione è pari al 20% delle spese di
acquisto o dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile sostenute
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, con un tetto di spesa massimo di
300 mila euro.
La
deduzione potrà essere recuperata in 8 quote annuali.
Vanno
però rispettate alcune condizioni:
·
l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale non
di lusso e avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
·
l’unità immobiliare non deve trovarsi in una zona agricola;
·
il locatore e il locatario non devono essere parenti di primo
grado.
E’ anche
previsto che i contribuenti possano cedere in usufrutto l’immobile a soggetti
pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore del social housing,
senza perdere il beneficio; andrà però mantenuto il vincolo alla locazione e il
corrispettivo dell’usufrutto non potrà superare l’importo dei canoni calmierati
previsti
dalla legge.
Altre
novità introdotte dal decreto riguardano:
·
gli atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone
di un contratto di locazione in corso, che saranno registrati in esenzione
dalle imposte di registro e di bollo;
·
la disciplina delle società di investimento immobiliare quotate
(SIIQ);
·
una nuova specifica disciplina normativa della forma
contrattuale del rent to buy (contratti di godimento stipulati in funzione
della successiva alienazione degli immobili); in questo caso però, il decreto
trascura gli aspetti fiscali e si limita a regolare gli aspetti civilistici.
NUOVE
LEGGI
Approvato definitivamente il
Decreto "Semplificazioni": il 730 precompilato e le altre novità
fiscali
Il 30
ottobre 2014 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il
Decreto Legislativo "Semplificazioni".
Segnaliamo
in sintesi le principali novità fiscali:
·
730 precompilato già dal 1° gennaio
2015, in via sperimentale;
·
nuove modalità per l'esecuzione
dei rimborsi dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali; è stato
aumentato da 5.000 a 15.000 euro l'importo dei rimborsi eseguibili senza alcun
adempimento; non è più richiesta la prestazione della garanzia per i rimborsi
in favore dei contribuenti “non a rischio”;
·
non deve più essere presentata la dichiarazione di successione nei casi in cui l’eredità sia devoluta
al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia
un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprenda beni immobili o
diritti reali immobiliari;
·
è abrogato il regime di responsabilità
solidale negli appalti;
·
è abrogata la comunicazione da inviare all’Agenzia Entrate
quando i lavori ammessi alla detrazione
IRPEF (risparmio energetico) proseguono per più periodi d’imposta;
·
aumenta da 25,82 a 50,00 euro la soglia per la detraibilità IVA degli omaggi di beni
non rientranti nell’attività d’impresa;
·
con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni
intracomunitarie, l’iscrizione al VIES diventa
automatica, al momento della richiesta e senza dover attendere i 30 giorni
attualmente previsti;
·
nella determinazione del
reddito dei professionisti, le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal
committente al professionista non saranno più considerate “compensi in natura”;
il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al
committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale
componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo;
·
dal 2015 cambia il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento
rilasciate dall’esportatore abituale (ex art. 8, lett. c), del D.P.R.
n.633/72). Sarà l’esportatore abituale a dover trasmettere le comunicazioni e
non più il soggetto ricevente;
·
a decorrere dal 2014, l’identificazione delle società in perdita sistemica avverrà
qualora la società presenti perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi (o
quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non
operativi);
·
la comunicazione delle
operazioni con Paesi "black list" non avrà più cadenza mensile o
trimestrale ma sarà annuale, con l'aumento a 10.000 euro del limite per
l'esonero della presentazione;
·
la nozione di “prima
casa” rilevante ai fini IVA viene allineata a quella prevista in tema di
imposta di registro: l’aliquota Iva agevolata del 4% troverà quindi
applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle
categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9 e non si dovrà più ricorrere
ai criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969;
·
diventa possibile recuperare in detrazione l’IVA non incassata anche a seguito di un accordo di ristrutturazione
dei debiti (ex art. 182 bis L.F.) o di un piano attestato ex art. 67 L.F.;
·
sono previste semplificazioni degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi,
cosiddette “generiche” (diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e
7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi
Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La
semplificazione è demandata ad un successivo Provvedimento dell’Agenzia delle
Dogane da emanarsi, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’ISTAT, entro
90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni”.
Vedi
l’Approfondimento “Il 730 precompilato”
Vedi
l’Approfondimento “Il Decreto “Semplificazioni” fiscali abroga il regime di
solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali negli appalti”
IVA
Esportazioni indirette non
imponibili anche dopo 90 giorni
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 novembre
2014, n. 98
L'Agenzia
delle Entrate preso atto dell’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia UE
(sentenza emessa in data 19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12) ha
chiarito che le esportazioni indirette possono beneficiare del regime della non
imponibilità ex art. 8 primo comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, anche se i beni escono dal territorio dell'Unione oltre il termine di 90
giorni dalla consegna al cessionario, a condizione che sia possibile dimostrare
l'uscita dei beni dal territorio doganale.
Il
contribuente che avesse già assolto l’IVA sulla base delle precedenti
disposizioni fornite dall’Agenzia Entrate, potrà recuperare l'IVA versata
emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della
dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è
avvenuta l'esportazione, o richiedendo il rimborso entro due anni dal
versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.
Da evitare le “abrasioni” nel
registro corrispettivi
Corte di Cassazione, Sentenza 19 settembre 2014,
n. 19755
Una
recente sentenza della Cassazione ha ribadito che sul registro dei
corrispettivi (e sugli altri registri fiscali) non devono esserci spazi in
bianco, interlinee e trasporti in margine e se è necessaria qualche
cancellazione, va fatta in modo che le parole eliminate siano leggibili.
Piccole
correzioni sulla contabilità sono sufficienti per giustificare un accertamento
induttivo.
Nel caso
specifico il contenzioso riguardava un contribuente esercente l’attività di
bar/caffè: dopo che una verifica fiscale aveva evidenziato varie irregolarità
contabili, in particolare la presenza di abrasioni nel registro dei
corrispettivi, una sproporzione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali e
versamenti bancari ingiustificati, l’Agenzia Entrate aveva rideterminato ricavi
e reddito con metodo induttivo.
BILANCIO
Dal 2015 obbligatorio il
formato XBRL anche per la Nota integrativa
Comunicato Unioncamere 23 ottobre 2014
Unioncamere
ha comunicato di aver concluso l’iter per l’introduzione della tassonomia (ver.
20141024) che codifica in formato XBRL l'intero bilancio d'esercizio,
comprensivo della Nota integrativa.
La nuova
tassonomia dovrà essere applicata a decorrere dal 2015.
La
codifica digitale della Nota integrativa, nella prima versione, riguarderà
esclusivamente le informazioni esplicitamente previste dal Codice civile, che
saranno integrate con quanto richiesto dai Principi contabili nazionali in
futuro.
IMPOSTA
DI REGISTRO
Criterio del valore catastale
applicabile anche alle abitazioni acquistate all'asta: istanze di rimborso per
i rapporti “non esauriti”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 novembre
2014, n. 95
La
Sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2014, n. 6, ha previsto che
anche in caso di acquisto per asta pubblica di un immobile abitativo, l’imposta
di registro deve essere liquidata sulla base del valore catastale, anziché del
prezzo di aggiudicazione dell'immobile.
L'Agenzia
delle Entrate, preso atto della sentenza, ha chiarito che i suoi effetti si
producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla
declaratoria di illegittimità, purché non esauriti.
Nel caso
specifico quindi, il rimborso dell'imposta di registro dovrà essere richiesto,
a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se
posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Il
contribuente potrà esercitare l’opzione per l’applicazione del regime del
prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso
della maggiore imposta di registro. A seguito della presentazione di detta
istanza, l’Agenzia Entrate procederà alla riliquidazione dell’imposta di
registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a seguito
di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della
maggiore imposta eventualmente spettante.
IRPEF
Detrazione interessi passivi
su mutui per abitazione principale: casi particolari
In caso
di mutuo contratto per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione
principale, il beneficio della detrazione degli interessi passivi viene meno
nel momento in cui l'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione
principale.
Tale
principio è però derogato:
·
nell’ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la
propria dimora per motivi di lavoro;
·
e in quella di abbandono della dimora abituale a seguito di
ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l’unità immobiliare non risulti locata.
APPROFONDIMENTI
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NUOVE
LEGGI
Il 730
precompilato
Dal 2015
i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente le nuove Certificazioni
Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. E’ inoltre
anticipato al 28 febbraio il termine per trasmettere i dati riferiti ad alcuni
oneri deducili o detraibili sostenuti l’anno precedente: interessi passivi sui
mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
Queste
nuove scadenze e adempimenti a carico dei sostituti di imposta e degli altri
soggetti interessati, consentiranno all’Agenzia Entrate di predisporre, entro il 15 aprile di ciascun anno, il modello 730 precompilato.
I
contribuenti potranno accedere al loro 730 precompilato (con modalità ancora da
definire nel dettaglio):
·
direttamente online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate;
·
conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta (se
presta assistenza fiscale);
·
conferendo apposita delega a un Caf o a un professionista
abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale, iscritto all’albo dei
consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il 730
precompilato dall'Agenzia delle Entrate terrà conto delle seguenti
informazioni:
·
informazioni già disponibili in Anagrafe tributaria (per esempio
la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti di imposte effettuati nel
corso del 2014);
·
dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (per
esempio: banche, assicurazioni, enti previdenziali);
·
dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti
d'imposta (modello CU).
La
dichiarazione precompilata potrà quindi contenere i dati relativi a:
·
quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui
in corso;
·
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli
infortuni;
·
contributi previdenziali e assistenziali;
·
contributi versati alle forme pensionistiche complementari di
cui all'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.
Le spese sanitarie saranno invece presenti
nella dichiarazione precompilata soltanto a partire dal 2016, e non saranno
quindi inserite dall’Agenzia Entrate nel modello precompilato 2015 (redditi
2014).
Non
saranno inoltre inserite tutti gli altri
oneri deducibili o detraibili: spese asilo nido, locazioni studenti fuori
sede, nuove ristrutturazioni e riqualificazioni, spese di istruzione, attività
sportive per i figli, erogazioni liberali a Onlus, ecc.
Proprio
per questo motivo è previsto che il 730 precompilato potrà essere accettato ma
anche modificato dal contribuente (rettificando e/o integrando i dati inseriti
dall'Agenzia delle Entrate).
In
particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata, entro il termine del 7 luglio 2015:
·
direttamente all'Agenzia delle Entrate, trasmettendola in via
telematica;
·
al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
·
a un Caf o a un professionista abilitato, presentando anche la relativa
documentazione per consentire la verifica di conformità.
Nei casi
in cui la dichiarazione precompilata venga rettificata e/o integrata e
presentata tramite Caf o professionista abilitato, il soggetto incaricato dal
contribuente dovrà apporre il visto di
conformità sui dati della dichiarazione (compresi quelli forniti con la
dichiarazione precompilata).
Qualora,
a seguito di controlli, il visto di conformità dovesse rivelarsi “infedele”, il
Caf o il professionista abilitato dovrà pagare una somma pari all'importo
dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, a meno che lo
stesso non dimostri che il visto infedele è stato indotto da una condotta
dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Se il
contribuente accetterà la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia
delle Entrate senza apportarvi modifiche e spedendola direttamente all’Agenzia
Entrate:
·
non verrà effettuato il controllo
formale sui dati forniti all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi;
·
non verrà effettuato, in presenza di rimborsi superiori a 4.000
euro, il controllo preventivo sulla
spettanza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze d'imposta
derivanti da precedenti dichiarazioni.
Il
controllo formale continuerà invece ad essere effettuato se il contribuente
rettificherà e/o integrerà la dichiarazione precompilata, con modifiche sulla
determinazione del reddito o dell'imposta.
Qualora
invece il 730 precompilato venisse presentato non direttamente dal contribuente
ma tramite Caf o professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo
formale verrà effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi e indicati
nella dichiarazione precompilata.
In questo
caso, come già anticipato, eventuali richieste di pagamento derivanti dal
controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista
che ha apposto il visto di conformità.
Appare
quindi evidente quanto il sistema sanzionatorio penalizzi l’intermediario,
chiamato a pagare anche in caso di errore commesso da altri. La commissione
finanze del Senato, nella sua relazione al provvedimento, aveva chiesto al
Governo di modificare il meccanismo sanzionatorio, ma il Governo ha risposto
che mantenere le sanzioni e le maggiori imposte in capo al contribuente avrebbe
“vanificato l’intera ratio del procedimento di semplificazione”.
La stessa
commissione finanze al Senato sostiene che: “È inoltre implicito ipotizzare un
aggravio di oneri per i contribuenti che si rivolgeranno agli intermediari in
quanto questi ultimi, dovendo far fronte alle garanzie poste a tutela dei
terzi, dello Stato e degli enti impositori, saranno chiamati a sostenere
maggiori spese per l'adeguamento delle relative coperture assicurative che
potrebbero trovare ristoro attraverso l’incremento dei ricavi o, quale effetto
indiretto, attraverso una diminuzione (a parità di condizioni) della base
imponibile delle imposte dirette ed IRAP dovute dagli intermediari quale
risultante dell’aumento del premio assicurativo pagato per adeguare le garanzie
ai più ampi livelli di tutela”.
Il Decreto
“Semplificazioni” fiscali abroga il regime di solidarietà
per il
versamento delle ritenute fiscali negli appalti
Il
decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 30 ottobre 2014, ha definitivamente abrogato la responsabilità
solidale fiscale negli appalti pubblici, sopprimendo i commi 28, 28-bis e
28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
La norma
soppressa prevedeva:
·
la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il
versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
dovuto dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito
del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
·
una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al committente,
da 5.000,00 a 200.000,00 euro, nel caso in cui lo stesso avesse pagato il
corrispettivo all’appaltatore senza aver prima ottenuto dallo stesso la
documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti, eventualmente
anche dal subappaltatore.
Erano
previste diverse modalità per effettuare il controllo:
·
acquisire, prima del versamento del corrispettivo,
documentazione adeguata per verificare che gli adempimenti fossero stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore
·
ottenere, da uno dei professionisti abilitati al rilascio del
visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica, una
asseverazione attestante che gli adempimenti fossero stati regolarmente
effettuati.
•
ottenere dal subappaltatore una dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente:
o
il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente erano state versate;
o
gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle
ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, erano stati effettuati.
Ora, come
anticipato, preso atto che la disciplina prevista dai commi 28, 28-bis e 28-ter
dell’art. 35 del decreto legge n. 223/2006 implicava "oneri amministrativi
sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di
contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati
nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in
nero" il Governo ha deciso di abrogarla.
Per
l’efficacia della soppressione occorre solo attendere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e quindi l’entrata in vigore del provvedimento.
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