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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Versamento del saldo TASI e IMU 2014. Proroga al 26 gennaio 2015 per i terreni agricoli
·         Niente TARI per le imprese che producono rifiuti speciali
·         Scadenza al 29 dicembre 2014 per acconto IVA e ravvedimento IVA 2013
·         Per gli omaggi nuove regole dal 13 dicembre 2014
·         Aliquote INPS GESTIONE SEPARATA 2014
·         Definita la voluntary disclosure e il nuovo reato penale dell’autoriciclaggio
·         Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
·         Redditi dichiarati sotto la soglia di povertà: prova a carico del contribuente
·         Ravvedimento operoso fino al 29 dicembre 2014 per l’invio delle dichiarazioni fiscali

APPROFONDIMENTI
·         Versamento acconto IVA: scadenza il 29 dicembre 2014
·         Il trattamento fiscale degli omaggi

IN BREVE


TRIBUTI LOCALI
Versamento del saldo TASI e IMU 2014. Proroga al 26 gennaio 2015 per i terreni agricoli
Governo, Comunicato Stampa 12 dicembre 2014
Il 16 dicembre 2014 scade il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2014.
Con riferimento ai terreni agricoli, per la prima volta assoggettati ad IMU, il Decreto ministeriale 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2014, n. 284, ha definito che l’esenzione dall'IMU è riservata:
·         ai contribuenti in possesso di terreni agricoli la cui altitudine "centro Comune" sia superiore a 600 metri;
·         ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli relativamente a terreni agricoli la cui altitudine "centro Comune" sia compresa tra 281 e 600 metri.

Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 12 dicembre ha deliberato uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani.


Niente TARI per le imprese che producono rifiuti speciali
Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2
Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che non sono assoggettati alla TARI (tassa rifiuti):
         i magazzini intermedi di produzione e locali adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti;
         le aree scoperte che danno luogo alla produzione.
dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga in conformità alla normativa.


IVA
Scadenza al 29 dicembre 2014 per acconto IVA e ravvedimento IVA 2013
Lunedì 29 dicembre 2014 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di sabato).
In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2013 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2014 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2014 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

Nota Bene: cogliamo l’occasione per ricordarVi che l’art. 10 ter del D.Lgs 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 50.000 euro: ma per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Vedi Approfondimento


Per gli omaggi nuove regole dal 13 dicembre 2014
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Semplificazioni fiscali”)
L’art. 30 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha aumentato da 25,82 a 50,00 euro la soglia (costo unitario) che consente l’integrale detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei beni destinati ad omaggio, che non rientrano nell’attività d’impresa.
Parimenti, anche le prestazioni di servizi gratuite, diventano imponibili solo se di importo superiore a 50,00 euro.
Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2014, entra in vigore il 13 dicembre 2014.
Ne deriva che per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il 12 dicembre 2014 si applica ancora la soglia dei 25,82 euro. Ricordiamo che l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data della consegna o spedizione delle merci, fatto salvo il caso di acconti o fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell’imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura (limitatamente all’importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento).
In sintesi:
·         per i beni destinati ad omaggio consegnati o spediti entro il 12 dicembre 2014 l’IVA resta indetraibile se di costo unitario superiore a 25,82 euro;
·         per i beni destinati ad omaggio consegnati o spediti dopo il 12 dicembre 2014 l’IVA è indetraibile solo se di costo unitario superiore a 50 euro.
Vedi Approfondimento


PREVIDENZA
Aliquote INPS GESTIONE SEPARATA 2014
Vi ricordiamo che la legge di Stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2014 e gli anni successivi.
Per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati, e quindi:
·                     coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
·                     i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
·                     gli incaricati alla vendita a domicilio;
le aliquote risulteranno pari al:
·                     22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
·                     23,5% per il 2015;
·                     24% per il 2016.

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS l’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà invece applicata con le seguenti aliquote:
·                     soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
·                     soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.
A detta aliquota occorre aggiungere l’ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%.


ACCERTAMENTO
Definita la voluntary disclosure e il nuovo reato penale dell’autoriciclaggio
Il 4 dicembre 2014 è stata definitivamente approvata la Legge che regolamenta la cosiddetta "voluntary disclosure" per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero.
La Legge prevede:
         la disciplina della voluntary disclosure (collaborazione volontaria), applicabile per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014;
         il nuovo reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1, codice penale).

In particolare, in tema di autoriciclaggio, il nuovo art. 648-ter.1 prevede che chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.


Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
Riepiloghiamo i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e dell’IVA:

Periodo d’imposta
Anno invio dichiarazione
In caso di dichiarazione presentata
In caso di dichiarazione omessa
2007
2008
prescritta
prescritta
2008
2009
prescritta
2014
2009
2010
2014
2015
2010
2011
2015
2016
2011
2012
2016
2017
2012
2013
2017
2018
2013
2014
2018
2019

Ricordiamo che i termini sopra indicati risultano raddoppiati quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In questi casi, l’Amministrazione potrà notificare accertamenti entro la fine dell’8° anno successivo alla presentazione (o del 10° anno in caso di omessa presentazione).



Redditi dichiarati sotto la soglia di povertà: prova a carico del contribuente
La Cassazione, con la sentenza n. 24313 del 14 novembre 2014, ha respinto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza di appello con cui la CTR di Napoli aveva confermato l’accertamento induttivo emesso nei suoi confronti. A seguito di accesso dal quale erano emerse anomalie contabili/economiche, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso accertamento recuperando a tassazione un maggior reddito rilevato in modo induttivo (applicando una percentuale di ricarico diversa rispetto a quella risultante dalla contabilità).
Nella sentenza della Cassazione viene data evidenza alla circostanza che l’imprenditore dichiarasse un reddito inferiore alla soglia Istat di povertà assoluta: secondo i Giudici questo dato è indice di “… una situazione commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell’erario una rettifica della dichiarazione fiscale, ai sensi dell’art. 39 cit., a meno che il contribuente non dimostri concretamente l’effettiva sussistenza di un operare quasi in perdita (Cass. n. 21536/2007)”.


DICHIARAZIONI
Ravvedimento operoso fino al 29 dicembre 2014 per l’invio delle dichiarazioni fiscali
Entro il prossimo 29 dicembre 2014, chi non avesse provveduto entro il termine del il 30 settembre 2014, potrà ancora inviare le dichiarazioni 2014 (redditi 2013). Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è infatti considerata ancora valida, ma è prevista una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) che può essere ridotta a 25 euro (pari ad 1/10 di 258 euro) mediante ravvedimento operoso.
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte.




APPROFONDIMENTI

IVA
Versamento acconto IVA: scadenza il 29 dicembre 2014

Lunedì 29 dicembre 2014 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA (l’originaria scadenza del 27 dicembre quest’anno cade di sabato).
In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2013 con un debito IVA.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:
·         hanno iniziato l’attività nel corso del 2014;
·         hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 30 settembre 2014 i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2014 i contribuenti mensili;
·         operano in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
·         hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
·         esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
·         sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n.398/1991;
·         hanno usufruito nel corso del 2013 del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;
·         operano nel regime dei contribuenti minimi o nel regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011;
·         sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
·         sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2014 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2014 (se mensili);
·         esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
·         sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2014 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2014 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
E’ ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

Come di consueto, anche quest’anno l’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
·         storico: 88% del versamento relativo all’ultime mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2014 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2013, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
o        il contribuente mensile nel 2013, diventato trimestrale nel 2014, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2013;
o        il contribuente trimestrale nel 2013, diventato mensile nel 2014, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2013 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
·       analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2014. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
o        le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
o        le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
o        le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
·       previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto e con riduzione della sanzione:
·         allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;
·         a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo);
·         a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2014 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo).

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:
·         ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
·         ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).




Il trattamento fiscale degli omaggi
Proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.

IMPOSTE SUI REDDITI

Imprese
Omaggi a clienti
1.      di beni non oggetto dell’attività dell’impresa
·         sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro - «piccoli omaggi» - e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto inclusa l’IVA indetraibile.
·         quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari:
o       all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
o       allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
o       allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
2.      di beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale
La deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del trattamento documentale.

Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore.
Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.
È evidente che se le spese sono funzionali all’attività dell’impresa, come divise, scarpe da lavoro, ecc., sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.

Spese di rappresentanza
La loro qualificazione risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.
È sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità: spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni (o servizi).

Professionisti

Omaggi a clienti
Sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta.

Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati
Non esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile per intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19 novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza.

IRAP

Imprese

·         Per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella voce B.14 del conto economico: oneri diversi di gestione) sono sempre integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES);
·         per gli altri soggetti IRPEF gli omaggi e le spese di rappresentanza sono deducibili ai fini IRAP con le stesse limitazioni previste per le imposte dirette.

Professionisti
·         La deducibilità degli oneri in esame è in relazione all’attività di lavoro autonomo, per cui:
·         va esclusa, se gli omaggi rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro;
·         è ammessa qualora gli omaggi siano funzionali allo svolgimento dell’attività professionale e non assumano natura retributiva per il destinatario.

IVA
Sono previste diverse fattispecie:
1          Non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (Risoluzione n. 666305 del 16 ottobre 1990).

2.         La cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare:
·         se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione gratuita - beni non di propria produzione);
·         ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a euro 50,00 (euro 25,82 fino al 12 dicembre 2014); è quindi ammessa la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni purché di valore non superiore a 50,00 euro.

3.         La cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale è considerata cessione di beni e deve essere fatturata (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita). 
In tal caso l’impresa dovrà procedere seguendo uno dei 4 metodi alternativi:
·         emettere la fattura al beneficiario dell’omaggio con la richiesta (poco elegante) dell’IVA in pagamento;
·         emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’IVA che resta perciò in carico all’impresa;
·         emettere un’autofattura per gli omaggi in unico esemplare;
·         annotare le cessioni gratuite su apposito registro degli omaggi e cessioni gratuite da tenere ai sensi dell’art. 39, legge IVA.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 99, comma 1, del TUIR le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione del reddito.
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari devono essere trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la speciale disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni senza corrispettivo.
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi extracomunitari costituiscono invece:
•           operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2).
•           cessioni non imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va espletata la consueta procedura doganale.

Ricordiamo infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n 633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche certa dimostrazione del reale destinatario dell’omaggio, e conseguentemente dal trattamento fiscale del costo sostenuto.
Per evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo anche la soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.


Prospetto riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
DESCRIZIONE
IN FASE DI ACQUISTO
NELLA SUCCESSIVA
CESSIONE GRATUITA
DETR.NE IVA
DEDUZ.NE COSTO
EMISS.NE FATTURA
TIPO
OPERAZ.
RICAVO
Beni rientranti nell’oggetto dell’attività
SI (*)
SI
SI
soggetta ad IVA
SI
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50 euro
NO
SI (**)
NO
esclusa IVA
NO
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 50,00 euro
SI
SI
NO
esclusa IVA
NO
(*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa  dall'IVA.
(**) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “imposte dirette”.


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