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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2015
·         Reverse charge IVA esteso nel 2015
·         Lussemburgo fuori dalla black list
·         Fino al 30 gennaio 2015 si può ancora accedere al “vecchio” regime dei minimi
·         Recupero, riqualificazione energetica e sicurezza antisismica degli edifici. Le agevolazioni nel 2015
·         Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaperti i termini
·         Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
·         Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
·         Ridotto il periodo di sospensione feriale
·         Sale al 5% il contributo integrativo previdenziale per i geometri

APPROFONDIMENTI
·         La compensazione del credito IVA
·         Lo Split Payment per le fatture alla P.A.
·         l nuovo regime forfettario e semplificato per le "piccole partite IVA"



IN BREVE

IVA
La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2015
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2015 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2014), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2015 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2015).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
Vedi l’Approfondimento


Reverse charge IVA esteso nel 2015
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629
Per effetto della legge di Stabilità 2015, il meccanismo del reverse charge si applica ora anche:
         alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; per queste fattispecie l’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
         alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Sono previste ulteriori 4 fattispecie di operazioni per le quali opererà il meccanismo del reverse charge, per un periodo di 4 anni, ma in questo caso l'efficacia è subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Sono:
         i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
         i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
         le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972;
         le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), dei supermercati (codice attività 47.11.2) e dei discount alimentari (codice attività 47.11.3);

La legge di Stabilità 2015 ha infine previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un ulteriore e nuovo meccanismo, denominato “split payment”, che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore d’imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.
(Vedi l’Approfondimento)


Lussemburgo fuori dalla black list
D.M.16 dicembre 2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297 il D.M. 16 dicembre 2014, che esclude il Lussemburgo dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ("black list").
Con l'entrata in vigore del decreto cesseranno gli obblighi di comunicazione black list. Effetti positivi si avranno anche per i contribuenti interessati alla voluntary disclosure.


AGEVOLAZIONI
Fino al 30 gennaio 2015 si può ancora accedere al “vecchio” regime dei minimi
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54 - 89
Aumentano i dubbi sull’effettiva convenienza del nuovo regime dei minimi previsto dalla legge di Stabilità 2015. Per i professionisti in particolare, potrebbe esserci un sensibile aumento degli oneri rispetto al previgente regime (che se attivato entro il 31 dicembre 2014, prevede un congruo periodo transitorio).
Ma fino al prossimo 30 gennaio 2015, verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi, le neo-partita-IVA potranno ancora comunicare l’apertura della partita Iva con effetti dal 31 dicembre 2014 e, quindi, anche optando per il regime agevolato ex D.L. n.98/2011.
Secondo quanto pubblicato dalla stampa specializzata, la possibilità di aprire la partita IVA con il vecchio regime dei minimi, alle condizioni sopra esposte, “è stata espressamente confermata, via sms, dal contact center dell’Agenzia delle entrate in risposta ad un dubbio sollevato da alcuni commercialisti”.
(Vedi l’Approfondimento)


AGEVOLAZIONI
Recupero, riqualificazione energetica e sicurezza antisismica degli edifici. Le agevolazioni nel 2015
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 47
La legge di Stabilità 2015 conferma per tutto il 2015 le detrazioni:
·         del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di adeguamento antisismico, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio);
·         del 50% per gli interventi di recupero edilizio e per l’acquisto di mobili.

La legge di Stabilità 2015 prevede altresì che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d’acconto operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate aumenti dal 4% all’8%.
Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, l’ambito applicativo della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici viene esteso ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali:
·         l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro;
·         l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro.

Per quanto riguarda la detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l’acquisto di mobili, dal 1° gennaio 2015 viene esteso da 6 a 18 mesi il termine entro cui vendere o assegnare le abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie.
È confermata per tutto il 2015 anche la detrazione del 65% per la sicurezza antisismica: spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003).


IRPEF
Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaperti i termini
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 626-627
La legge di Stabilità 2015 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni (art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002).
Potrà essere rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° gennaio 2015. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2015.
Nella nuova versione 2015 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è però raddoppiata:
         dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni;
         dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate;
         dal 4 all’8% per le partecipazioni qualificate.

Il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015; sarà possibile effettuare il versamento in 3 rate annuali di pari importo.


SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·         400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·         700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).


Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·         ricavi 5.164.568,99 euro;
·         rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.


PROCESSO TRIBUTARIO
Ridotto il periodo di sospensione feriale
A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno; fino al 2014 la sospensione andava dal 1° agosto al 15 settembre.
La sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e trova quindi applicazione:
         per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente;
         per la costituzione in giudizio;
         per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative;
         per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.


CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sale al 5% il contributo integrativo previdenziale per i geometri
Dal 1° gennaio 2015 aumenta dal 4% al 5% l’aliquota per il calcolo del contributo integrativo per i soggetti iscritti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG).
L’aumento non si applica per le prestazioni professionali effettuate alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali rimane in vigore l’aliquota del 4%.
In nuovo contributo andrà quindi indicato in tutte le parcelle professionali emesse nei confronti di committenti privati.
Per ulteriori informazioni sulle aliquote dei contributi obbligatori e per visionare l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni a cui applicare ancora l’aliquota del 4% consultare il sito web della Cipag (www.cipag.it).




APPROFONDIMENTI

IVA
La compensazione del credito IVA
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2015 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2014), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2015 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2015).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel), mentre non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Chi avesse maturato nel 2013 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2014, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2013) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2014, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2014.
Il "tetto" annuale è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

Per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica nell’ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l’importo stabilito dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro fino al 2013 e 700.000,00 dal 2014). In tale circostanza, infatti, si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento di imposte di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al 30% dell’importo indebitamente compensato.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
         da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
         e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.


Lo Split Payment per le fatture alla P.A.
La legge di Stabilità 2015 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un nuovo meccanismo, denominato “split payment”, che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore d’imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, il nuovo art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti della P.A., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.

Si considerano componenti della P.A.:
·         lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
·         gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
·         le CCIAA;
·         gli istituti universitari;
·         le aziende sanitarie locali;
·         gli enti ospedalieri;
·         gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
·         gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
·         gli enti pubblici di previdenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, escludendo quindi dall’applicazione della nuova normativa eventuali fatture emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1° gennaio 2015 ma con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Restano espressamente esclusi dalla nuova disciplina i «... compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». La locuzione utilizzata dal legislatore, pur ingenerando letteralmente qualche dubbio, sembra riferirsi a tutte le prestazioni di servizi soggette a ritenuta sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto (che sono la fattispecie di gran lunga più rilevante).
Operativamente, con l’introduzione dello “split payment”, il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del cedente/prestatore solo per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario. Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore considererà la stessa IVA come già versata.
È facilmente intuibile come questo meccanismo sia destinato ad incrementare il credito IVA in capo alle imprese: la norma stessa prevede che ai soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo “split payment”, verranno eseguiti i rimborsi IVA in via prioritaria.

Anticipando in parte i contenuti dell’emanando Decreto attuativo, il comunicato stampa del MEF ha precisato che la P.A. potrà versare l’IVA con diverse modalità:
·         effettuando un versamento autonomo per ciascuna fattura ricevuta;
·         effettuando un versamento cumulativo per tutte le fatture relativamente alle quali l’IVA divenga esigibile nel medesimo giorno;
·         effettuando un versamento cumulativo dell’IVA riepilogata in tutte le fatture relative al mese precedente.
In sede di prima applicazione il versamento dovrà avvenire, da parte della P.A. entro il giorno 16 aprile 2015 relativamente all’IVA relativa a tutte le fatture relative al periodo 1 gennaio - 31 marzo.


AGEVOLAZIONI
Il nuovo regime forfettario e semplificato per le "piccole partite IVA"

La legge di Stabilità 2015 prevede un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi), che sostituisce, a decorrere dal 2015, il previgente regime delle nuove iniziative ex art. 13, legge n. 388/2000, nonchè dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011.
Non è però riservato soltanto ai giovani o ai soggetti che intraprendono una nuova attività; rappresenta anzi un regime naturale, ad accesso automatico, per chi rispetta le condizioni che illustreremo (è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale).

Accedono al regime (in automatico, salvo opzione per il passaggio al regime ordinario) i soggetti che nell’anno precedente:
·         hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti, differenziati in base all’attività ATECO esercitata (vedi tabella riepilogativa in calce);
·         hanno sostenuto spese non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, compensi ad associati in partecipazione e prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60 TUIR;
·         si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine anno, non è risultato superiore a 20 mila euro. Non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati nè i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

A queste condizioni, previste fin dall’originario disegno di legge, in fase di approvazione se ne è aggiunta un’altra: gli eventuali redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, ad eccezione del caso in cui la somma di tutti i redditi non superi i 20mila euro.
Come anticipato, i requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfetario occorre quindi riferirsi al 2014.

Il regime è comunque precluso ai soggetti:
·         che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
·         non residenti (salvo il solo caso di soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);
·         che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
·         che, contestualmente all’esercizio dell’attività in proprio, partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. "trasparenti".

I soggetti che confluiscono al nuovo regime:
·         sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili: è previsto solo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
·         sono esonerati dall’applicazione dell’IVA (salvo in caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge); non possono quindi esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese sostenute, benchè inerenti l’attività;
·         non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui compensi conseguiti e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
·         non sono soggetti agli studi di settore e/o ai parametri;
·         sono esonerati dallo spesometro, dalla comunicazione black list e dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute; restano però soggetti all’invio degli elenchi Intrastat.

In caso di entrata o uscita dal regime si renderanno applicabili le disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
La vera novità del regime previsto dalla legge di Stabilità 2015 rispetto ai regimi semplificati precedenti sta nel fatto che il reddito non venga determinato dalla consueta sottrazione dai ricavi dei costi inerenti, bensì applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata (codice ATECO).
Dal reddito forfettariamente determinato potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati, e l’imponibile che ne deriva sarà soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP, pari al 15% (fisso).

La tabella che segue riporta, per ciascuna attività ATECO, il limite di ricavi/compensi per accedere al regime (ricordiamo che il dato va eventualmente ragguagliato a giorni) e la percentuale da applicare per la determinazione forfettaria del reddito:

Gruppo ATECO
Codice attività ATECO 2007
Limite ricavi/compensi
Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande
(10 - 11)
35.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
40.000
40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
47.81
30.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
20.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68)
15.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
15.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 - 56)
40.000
78%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
15.000
67%
Altre attività economiche
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)
20.000
40%

Vediamo un esempio: un intermediario del commercio (codice ATECO 46.1) che realizzerà nel 2015 un fatturato di 10.000 euro, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti, determinerà il reddito in misura pari a 6.200 euro (il 62% di 10.000). Da 6.200 potrà dedurre i contributi previdenziali versati nel corso del 2015 e sul risultato netto applicherà l’imposta sostitutiva del 15%.

Casi particolari:
·         Per i soggetti che iniziano una nuova attività, a decorrere dal 2015, è previsto che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito determinato forfettariamente sia ridotto di 1/3 a condizione che:
o        il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
o        l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
o        qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

·         I soggetti esercenti attività d’impresa possono presentare all’INPS una specifica comunicazione telematica, per aderire ad un regime agevolato ai fini contributivi con le seguenti caratteristiche:
o        non è previsto il livello minimo imponibile; non risultano pertanto dovuti i contributi minimi;
o        il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al modello UNICO.

·         Per i contribuenti che entro il 31 dicembre 2014, avendone i requisiti, abbiano aderito al regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia che gli consentirà di continuare ad applicare il "vecchio regime" fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

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