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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Non vanno comunicate le dichiarazioni d`intento 2015 ricevute nel periodo transitorio
·         Reverse charge IVA: novità 2015
·         Opzione per l’IVA di gruppo entro il 16 febbraio 2015
·         Certificazioni telematiche entro il 7 marzo anche per i compensi agli autonomi
·         Nuova proroga (al 10 febbraio) per l'IMU sui terreni agricoli
·         Il reddito convenzionale 2015 per i lavoratori all'estero
·         Il trattamento fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di un contratto preliminare
·         Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli
·         Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale da spedire entro il 31 gennaio 2015

APPROFONDIMENTI
·         La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta
·         La retribuzione convenzionale per i lavoratori all'estero
·         Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli


IN BREVE
IVA
Non vanno comunicate le dichiarazioni d`intento 2015 ricevute nel periodo transitorio
L`Agenzia Entrate ha precisato che il regime transitorio previsto fino all`11 febbraio 2015 per l`entrata in vigore del nuovo obbligo di invio delle dichiarazioni d`intento da parte degli esportatori abituali, non prevede, a carico del fornitore (destinatario della dichiarazione d`intento), l`obbligo di trasmettere all`Agenzia Entrate la "vecchia" comunicazione delle dichiarazioni d`intento ricevute.
Quindi il fornitore che riceve prima del 12 febbraio una dichiarazione d`intento dovrà soltanto conservarla e annotarla sul registro delle dichiarazioni d`intento ricevute.
Se la dichiarazione d`intento esplica i suoi effetti entro l`11 febbraio nessun altro adempimento è richiesto. Se invece gli effetti della dichiarazione si esplicheranno anche oltre l`11 febbraio 2015 il fornitore dovrà applicare la nuova disciplina che prevede la verifica dell`avvenuta presentazione della dichiarazione d`intento all`Agenzia Entrate.
L`esportatore dovrà invece sempre e comunque inviare telematicamente all`Agenzia Entrate le dichiarazioni d`intento emesse, anche in caso di operazione concluse definitivamente entro l`11 febbraio 2015.
Se, per esempio, l`esportatore abituale invia al proprio fornitore, negli ultimi giorni di dicembre 2014, una dichiarazione d`intento riferita all`intero anno 2015 e tra il 1° gennaio 2015 e l`11 febbraio, si effettuano operazioni senza applicazione dell`IVA, l`esportatore è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d`intento telematicamente all`Agenzia, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l`11 febbraio 2015, e curandone la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione. Il fornitore però è tenuto a verificare l`avvenuta trasmissione all`Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all`11 febbraio 2015.


Reverse charge IVA: novità 2015
Legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014, art.1, comma 629)
La legge di stabilità 2015 ha ulteriormente ampliato le fattispecie a cui va applicato il meccanismo del reverse charge.
Le nuove fattispecie sono:

decorrenza
termine
Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO: 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici. Per strutture diverse dagli edifici (cisterne, piscine, giardini, macchinari imbullonati, ecc.), si continua invece ad applicare l’IVA.
1/1/2015
a regime
Demolizione edifici - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici
1/1/2015
a regime
Installazione di impianti - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici.  
1/1/2015
a regime
Completamento di edifici - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici.
1/1/2015
a regime
Settore energetico - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori.
1/1/2015
4 anni
Grande distribuzione organizzata -cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3).
Sospesa e in attesa di autorizzazione comunitaria
4 anni
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
1/1/2015
a regime


Opzione per l’IVA di gruppo entro il 16 febbraio 2015
Entro il prossimo 16 febbraio 2015, con riferimento all’anno 2015, può essere esercitata l’opzione annuale per la liquidazione dell’IVA di gruppo. La modalità di presentazione è esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
L’opzione può anche essere esercitata tardivamente, versando la somma di 258 euro, purché non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e non siano ancora iniziate attività di controllo riguardanti l’IVA.


ASSISTENZA FISCALE
Certificazioni telematiche entro il 7 marzo anche per i compensi agli autonomi
Il decreto sulle semplificazioni fiscali, in relazione alla novità del 730 precompilato, prevede l’obbligo, a decorrere dal 2015 (per i dati relativi al 2014), di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti di imposta, entro il 7 marzo dell’anno successivo.
Il nuovo obbligo riguarda anche i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi.
La norma prevede che si applichi una sanzione di cento euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata e che, nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applichi solo se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi al 7 marzo.
(Vedi l’Approfondimento)


TRIBUTI LOCALI
Nuova proroga (al 10 febbraio) per l'IMU sui terreni agricoli
È arrivato in extremis, nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.
Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso (2015) l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:
·         ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
·         ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014.
Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.



IRPEF
Il reddito convenzionale 2015 per i lavoratori all'estero
Decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17  del 22 gennaio 2015
Sono state pubblicate le tabelle con gli importi forfettari da considerare imponibili, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori dipendenti occupati all’estero in via continuativa (ma che mantengono la residenza fiscale in Italia). Gli schemi con gli importi sono allegati al Decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 17  del 22 gennaio 2015

 (Vedi l’Approfondimento)

Il trattamento fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di un contratto preliminare
Risoluzione Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 6,
L'Agenzia Entrate ha precisato che i corrispettivi percepiti dalla cessione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile possono essere inclusi fra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l), TUIR).


LAVORO
Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli
La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di “mono committenza”, per fare emergere le cosiddette “false partite IVA”, ossia quei contratti di collaborazione esterna che nascondono nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.

(Vedi l’Approfondimento)


IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale da spedire entro il 31 gennaio 2015
A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell`imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi nel 2014, distinti per voce di tariffa, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 14 novembre 2014.
A decorrere dal periodo d`imposta 2014, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all`Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell`anno successivo a quello di riferimento.
Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni previste a seguito di rinunzia all`autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata.
L`Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet il software Bollo Virtuale (BOV), per presentare in via telematica a partire dal 1° gennaio 2015 la dichiarazione dell`imposta di bollo assolta in modo virtuale.

APPROFONDIMENTI


ASSISTENZA FISCALE
La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta
La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d`imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d`imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
È facoltà del sostituto d`imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d`imposta l`onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).
Gli enti previdenziali rendono invece disponibile la certificazione unica esclusivamente in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2015 in forma cartacea.
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell`anno indicato nell`apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all`INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l`importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
A partire dal 2015 per il periodo d`imposta 2014, i sostituti d`imposta dovranno trasmettere in via telematica all`Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 il termine sarà lunedì 9 marzo perché il 7 cade di sabato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d`imposta dovranno essere inviate all`Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. Modello e istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate.


IRPEF
La retribuzione convenzionale per i lavoratori all'estero
Decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 17  del 22 gennaio 2015
Sono state pubblicate le tabelle con gli importi forfettari da considerare imponibili, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori dipendenti occupati all’estero in via continuativa (ma che mantengono la residenza fiscale in Italia). Gli schemi con gli importi sono allegati al Decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 17  del 22 gennaio 2015

Sono esclusi dall'applicazione del reddito convenzionale i lavoratori occupati in uno Stato con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese estero.
Il reddito convenzionale si può utilizzare, in alternativa alla retribuzione effettivamente erogata (benefit compresi), ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali, per i lavoratori dipendenti che operano all’estero:
•           per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, non necessariamente coincidenti con l'anno solare,
•           in via continuativa
•           e come unico oggetto del rapporto di lavoro tra datore di lavoro (anche estero) e dipendente.
Il contratto deve inoltre prevedere che l'esecuzione delle prestazioni avvenga esclusivamente in territorio straniero e che il dipendente sia collocato in uno speciale "ruolo estero" (circolare n. 207/2000 del Mef).
Sono quindi escluse le trasferte presso clienti stranieri o società collegate.
Le tabelle con le retribuzioni convenzionali prevedono specifiche mansioni (operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) e specifici settori produttivi; la mancanza del settore produttivo effettivo tra quelli indicati nelle tabelle, rappresenta un motivo ostativo all'applicazione del regime (circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E/2011).


LAVORO
Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i controlli
La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di “mono committenza”, per fare emergere le cosiddette “false partite IVA”, ossia quei contratti di collaborazione esterna che nascondono nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.

La Legge n. 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro autonomo si presume in realtà di natura subordinata qualora si riscontrino almeno 2 delle seguenti 3 condizioni:
1.       se la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva maggiore di 8 mesi all’anno, per due anni consecutivi (pari a 241 giorni, anche non continuativi);
2.       se il corrispettivo percepito con la collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione di interessi) sia stato superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
3.       se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro (anche se non a uso esclusivo) presso una delle sedi del committente.

Qualora gli ispettori del lavoro dovessero riscontrare almeno due delle tre precedenti condizioni, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, senza compiere ulteriori accertamenti.

Il committente/datore di lavoro potrà sempre provare il contrario, ma qualora non fosse in grado di dimostrare l’esistenza di una collaborazione a progetto, il rapporto di lavoro verrà riqualificato come subordinato a tempo indeterminato, fin dal giorno della sua costituzione.

La stessa legge prevede però alcune eccezioni, per le quali non scatta mai la presunzione:
                     quando il lavoratore deve possedere competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare n. 32/2012 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi);
                     quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è ancora da definire);

                     quando la collaborazione viene svolta nell’ambito di una attività iscritta a un Ordine professionale o derivante dall’iscrizione in Albi o elenchi.

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