IN BREVE
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Mini proroga per
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Ammesso l’invio tardivo delle CU2015 relative a lavoro autonomo non
occasionale
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Split payment e ritenute
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Ravvedimento operoso ammesso anche in presenza di PVC
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Il nuovo ravvedimento operoso non si applica al diritto camerale
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Redditometro e rilevanza della provvista costituita in annualità
precedenti
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Modello 730/2015 precompilato: l’Agenzia definisce le procedure di
consultazione e invio
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Dichiarazioni dei redditi: sono online tutti i modelli definitivi
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Promozione della musica e dei giovani talenti: pubblicate le modalità
operative per il credito d
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APPROFONDIMENTI
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Modello 730/2015 precompilato
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Il credito d’imposta per la promozione della musica e dei giovani
talenti
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IN BREVE
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ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le
comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci
o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n.
54581
Entro il prossimo 30
ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·
la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e
familiari dell'imprenditore,
·
la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o
familiari,
·
riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va
infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono
in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi
l’Approfondimento)
ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei
lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente
produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014,
n. 228
La Corte
ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di
ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario
ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano
destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un
reddito.
IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA
trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al
termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel
trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro
possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in
compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La
richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo
in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite
di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in
compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese
successivo alla presentazione del modello.
Con
Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche
tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle
richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno
d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le
istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014,
che ha individuato nei fabbricanti di
aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007
30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo
obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già
inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza,
Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E;
Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i
professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti,
avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli
altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31
ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o
Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le
richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o
rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo
prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la
Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale
Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze
pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica
di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro
degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle
entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato
INI-PEC”.
Consigliamo
quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro indirizzo
PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.
Se l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.
SOCIETÀ
Cooperative: unificati i
termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27
settembre 2014)
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota
del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro
consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e
tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di
chiusura dell'esercizio.
In
precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato
approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle
società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il
termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre
2004).
I
contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando
il codice tributo «3012» -
denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma
4 e 6, legge n. 59/1992».
Dal 3 novembre nuovo obbligo
di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito
delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo
3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare
sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di
30 giorni.
L'adempimento
interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti
e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli
inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·
multa di 705 euro e
·
ritiro della carta di circolazione.
La
novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata
realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo
scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli
già in corso a quella stessa data.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso
versamento TASI
Con
riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il
versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve
essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto
corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici
di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per
l’omesso versamento della Tasi è
prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però
ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:
TERMINE ADEMPIMENTO
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SANZIONE APPLICATA
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entro 14 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
0,20% giornaliero
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entro 30 giorni dal
termine previsto per il versamento
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3% (1/10 del 30%)
|
entro 1 anno dal
termine previsto per il versamento
|
3,75% (1/8 del 30%)
|
oltre ad
interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).
BILANCIO
Il nuovo principio contabile
OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito
del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito
internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i
principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano
a partire dai bilanci chiusi al 31
dicembre 2014.
In
particolare l’OIC 10 ha
lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto
finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i
bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni
del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del
rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi
l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le
prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n.
13/E
Il
contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni
all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e
72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però
effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai
sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di
servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione
di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della
territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei
minimi.
Evidenziamo
che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella
fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere
l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è
da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA
effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008” .
APPROFONDIMENTI
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DICHIARAZIONI
Modello 730/2015 precompilato
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 23 febbraio
2015, sono state definite le regole operative sul modello 730 precompilato.
Da quest’anno l’Agenzia Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a
disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare, per
il 2014, l’Agenzia delle Entrate predisporrà il modello 730 precompilato per i
contribuenti che, contemporaneamente:
•
hanno percepito nel 2014 redditi di
lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d’imposta hanno
tempestivamente trasmesso la Certificazione unica 2015;
•
hanno presentato per l’anno d’imposta
2013 il modello 730 o l’Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per
utilizzare il 730.
La dichiarazione precompilata non verrà predisposta:
•
per
i contribuenti che, in riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno
presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento
dell’elaborazione, non è ancora conclusa l’attività di liquidazione
automatizzata (articolo 36-bis, Dpr 600/1973);
•
per
i contribuenti che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari
di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di
esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.
Per l’anno d’imposta 2014 il 730 precompilato riporterà tra gli oneri
detraibili e deducibili soltanto:
•
gli
interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
•
i
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
•
i
contributi previdenziali e assistenziali.
I contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell’Agenzia,
potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere
all’invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima
di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare
le coordinate bancarie per l’accredito dell’eventuale rimborso, consultare le
comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine,
consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il
730 precompilato.
Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere
al 730 precompilato e all’elenco delle informazioni, dovranno preventivamente
acquisire specifica delega contenente le seguenti informazioni:
•
codice
fiscale e dati anagrafici del contribuente;
•
anno
d’imposta cui si riferisce il 730;
•
data
di conferimento della delega;
•
indicazione
che la delega si riferisce sia all’accesso alla precompilata sia alla
consultazione dell’elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione
stessa.
Dopo aver acquisito la delega dal contribuente/cliente dovranno
effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web.Il contribuente,
dopo aver preso visione della dichiarazione precompilata, potrà procedere
direttamente al suo invio oppure, prima della trasmissione, potrà apportare
modifiche o integrazioni.
L’invio potrà avvenire a decorrere dal 1° maggio. Entro i 5 giorni
successivi alla spedizione, l’Agenzia Entrate fornirà una ricevuta identificata
dallo stesso protocollo riportato nel file di invio, contenente la data di
presentazione e il riepilogo dei dati contabili.
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per la promozione della musica e
dei giovani talenti
È stato pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2014, il decreto 2 dicembre 2014 con
cui il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo indica le modalità
operative per beneficiare del credito d' imposta
per la promozione della musica e dei giovani artisti e compositori emergenti,
previsto dal D.L. n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013.
Il credito d' imposta, ai fini delle imposte sui redditi, è previsto
per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5
milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a
beneficio delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e
alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo,
esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. È concesso a ciascuna impresa nel rispetto dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013, e comunque fino all' importo
massimo di 200mila euro nei tre anni d' imposta.
Possono beneficiare del
credito d' imposta le imprese, già
costituite alla data del 1° gennaio 2012, che nell' oggetto
sociale prevedono, come attività prevalente, la produzione di fonogrammi, la
produzione di videogrammi musicali, la produzione e organizzazione di
spettacoli musicali dal vivo.
Sono escluse le imprese
controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.
Secondo quanto previsto
all' art. 6 del decreto in commento,
il credito d' imposta:
a) non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della
produzione, ai fini dell' imposta
regionale sulle attività produttive;
b) non rileva ai fini
delle imposte sul reddito, IRAP e IVA.
Il credito d' imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell' art.
17, D.Lgs. n. 241 del 1997, con modalità che saranno stabilite con un
provvedimento del Direttore dell' Agenzia
delle Entrate
Sul piano operativo, il
nuovo decreto prevede, all' art. 5,
che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell' anno
successivo a quello di commercializzazione dell' opera,
intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico, le
imprese interessate dovranno presentare al Ministero dei Beni culturali un' apposita istanza telematica, secondo modalità che
verranno stabilite dallo stesso Ministero entro 90 giorni.
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