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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Mini proroga per la Nota Integrativa in formato Xbrl
·         Ammesso l’invio tardivo delle CU2015 relative a lavoro autonomo non occasionale
·         Split payment e ritenute
·         Ravvedimento operoso ammesso anche in presenza di PVC
·         Il nuovo ravvedimento operoso non si applica al diritto camerale
·         Redditometro e rilevanza della provvista costituita in annualità precedenti
·         Modello 730/2015 precompilato: l’Agenzia definisce le procedure di consultazione e invio
·         Dichiarazioni dei redditi: sono online tutti i modelli definitivi
·         Promozione della musica e dei giovani talenti: pubblicate le modalità operative per il credito d'imposta
APPROFONDIMENTI
·         Modello 730/2015 precompilato
·         Il credito d’imposta per la promozione della musica e dei giovani talenti




IN BREVE

ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n. 54581
Entro il prossimo 30 ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·         la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore,
·         la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari,
·         riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi l’Approfondimento)


ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228
La Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione per cui i prelevamenti dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, in tutti i casi in cui non siano annotati nelle scritture contabili e se non siano indicati i soggetti beneficiari delle somme prelevate.
La Corte ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un reddito.


IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
Con Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014, che ha individuato nei fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007 30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.


ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31 ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC”.
Consigliamo quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.


SOCIETÀ
Cooperative: unificati i termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27 settembre 2014)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
In precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre 2004).
I contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».


Dal 3 novembre nuovo obbligo di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo 3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di 30 giorni.
L'adempimento interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·         multa di 705 euro e
·         ritiro della carta di circolazione.

La novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli già in corso a quella stessa data.


TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso versamento TASI
Con riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per l’omesso versamento della Tasi è prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:

TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
0,20% giornaliero
entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento
3% (1/10 del 30%)
entro 1 anno dal termine previsto per il versamento
3,75% (1/8 del 30%)
oltre ad interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).


BILANCIO
Il nuovo principio contabile OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In particolare l’OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi l’Approfondimento)





AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E
Il contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
Evidenziamo che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008”.




APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI
Modello 730/2015 precompilato
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 23 febbraio 2015, sono state definite le regole operative sul modello 730 precompilato.

Da quest’anno l’Agenzia Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare, per il 2014, l’Agenzia delle Entrate predisporrà il modello 730 precompilato per i contribuenti che, contemporaneamente:
                     hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d’imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione unica 2015;
                     hanno presentato per l’anno d’imposta 2013 il modello 730 o l’Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730.
La dichiarazione precompilata non verrà predisposta:
                                 per i contribuenti che, in riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell’elaborazione, non è ancora conclusa l’attività di liquidazione automatizzata (articolo 36-bis, Dpr 600/1973);
                                 per i contribuenti che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Per l’anno d’imposta 2014 il 730 precompilato riporterà tra gli oneri detraibili e deducibili soltanto:
                                 gli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
                                 i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
                                 i contributi previdenziali e assistenziali.
I contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell’Agenzia, potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere all’invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l’accredito dell’eventuale rimborso, consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine, consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il 730 precompilato.
Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e all’elenco delle informazioni, dovranno preventivamente acquisire specifica delega contenente le seguenti informazioni:
                                 codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
                                 anno d’imposta cui si riferisce il 730;
                                 data di conferimento della delega;
                                 indicazione che la delega si riferisce sia all’accesso alla precompilata sia alla consultazione dell’elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione stessa.
Dopo aver acquisito la delega dal contribuente/cliente dovranno effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web.Il contribuente, dopo aver preso visione della dichiarazione precompilata, potrà procedere direttamente al suo invio oppure, prima della trasmissione, potrà apportare modifiche o integrazioni.
L’invio potrà avvenire a decorrere dal 1° maggio. Entro i 5 giorni successivi alla spedizione, l’Agenzia Entrate fornirà una ricevuta identificata dallo stesso protocollo riportato nel file di invio, contenente la data di presentazione e il riepilogo dei dati contabili.


AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per la promozione della musica e dei giovani talenti
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2014, il decreto 2 dicembre 2014 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo indica le modalità operative per beneficiare del credito d'imposta per la promozione della musica e dei giovani artisti e compositori emergenti, previsto dal D.L. n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013.

Il credito d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, è previsto per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a beneficio delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. È concesso a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, già costituite alla data del 1° gennaio 2012, che nell'oggetto sociale prevedono, come attività prevalente, la produzione di fonogrammi, la produzione di videogrammi musicali, la produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
Sono escluse le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

Secondo quanto previsto all'art. 6 del decreto in commento, il credito d'imposta:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) non rileva ai fini delle imposte sul reddito, IRAP e IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997, con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate


Sul piano operativo, il nuovo decreto prevede, all'art. 5, che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico, le imprese interessate dovranno presentare al Ministero dei Beni culturali un'apposita istanza telematica, secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso Ministero entro 90 giorni.

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