·
Il versamento del saldo IVA
·
Il modello EAS
IVA
Il
versamento del saldo IVA annuale
L’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2014 deve
essere generalmente versata entro il 16 marzo 2015.
Se il
contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata
(Modello UNICO) il versamento può però essere differito alla scadenza prevista
per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al
16 marzo.
In
entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma dovuta.
(Vedi
l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Presentazione
del modello EAS
Il
prossimo 31 marzo 2015 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio telematico del
"Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte
degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2014, si siano
verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
La
trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o
tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.
(Vedi
l’Approfondimento)
IVA
Dal 31 marzo 2015 fattura elettronica obbligatoria
per tutta la PA
Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Circolare 9 marzo 2015 n. 1/DF
Dal prossimo 31 marzo 2015,
l’obbligo di emissione della fattura elettronica (già in essere per Ministeri,
Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale dallo
scorso 6 giugno 2014) si estenderà a tutte le rimanenti amministrazioni,
incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT.
Per individuare con precisione
tutti i soggetti per i quali dal 31 marzo 2015 scatterà l’obbligo di
fatturazione elettronica, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la
Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.
On line è disponibile anche
l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'art. 57-bis del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, che costituisce l'archivio ufficiale
contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. http://www.indicepa.gov.it/
NUOVE LEGGI
Convertito
in legge il Decreto Milleproroghe
Legge
27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d.
"Milleproroghe")
Il 26
febbraio 2015 il Senato ha approvato in via definitiva (legge n. 11/2015) il
"Decreto Milleproroghe" (D.L. n. 192/2014). In particolare, tra le
principali novità di carattere fiscale, ne segnaliamo alcune che saranno
oggetti di successivi approfondimenti:
·
proroga al 2015 del "regime dei minimi" previsto dal
D.L. n. 98/2011;
·
riapertura dei termini per accedere a un nuovo piano di
rateazione delle cartelle Equitalia per chi è già decaduto;
·
blocco al 27,72% dell'aliquota contributiva della Gestione
Separata Inps 2015 per i titolari di partita IVA non iscritti ad altra gestione
previdenziale;
·
proroga fino al 31 dicembre 2017 delle agevolazioni fiscali per
il rientro in Italia dei ricercatori all'estero;
·
rinvio al 2016 dell'introduzione dell'IMUS, l'imposta municipale
secondaria;
·
posticipo al periodo d'imposta 2016 dell'eliminazione
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
EQUITALIA:
rateazioni-bis con termini riaperti fino al 31 luglio 2015
Art. 11-bis, Legge
27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d.
"Milleproroghe")
La
conversione in Legge del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe") ha
previsto che i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto
dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, possano richiedere la concessione di un
nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione
che:
a) la
decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
b) la
richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.
Il piano
di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di
mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
A seguito
della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere
avviate nuove azioni esecutive.
AGEVOLAZIONI
Estensione del regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile per il 2015
Legge 27 febbraio
2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d.
"Milleproroghe")
Il
Decreto “Milleproroghe”, definitivamente approvato il 26 febbraio 2015, prevede
l’estensione, anche per il 2015, del regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile (quello con imposta sostitutiva al 5%).
Potranno
aderire al regime anche i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015.
PREVIDENZA
Blocco dei contributi INPS per gli iscritti alla
gestione separata titolari di partita IVA
Legge 27 febbraio
2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d.
"Milleproroghe")
La
conversione in Legge del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe") ha
ridefinito la contribuzione INPS per i lavoratori autonomi, titolari di partita
IVA, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre
gestioni di previdenza obbligatoria nè pensionati. Per questi soggetti,
l'aliquota contributiva sarà del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28
per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017 (cui va aggiunto
uno 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari).
In base
alla legge n. 92/2012, c.d. “Riforma Fornero”, già l’aliquota per il 2014
sarebbe dovuta passare dal 27,72 al 28,72%. Ma la legge di Stabilità 2014 (n.
147/2013), limitatamente ai collaboratori titolari di partita IVA, aveva
lasciato l’aliquota ferma nella stessa misura stabilita per il 2013 (e cioè al
27,72%). Nel 2015, come previsto, il carico contributivo è quindi salito al
30,72% per tutti gli altri.
La legge
n. 11/2015 ha invece bloccato l'aliquota per il 2014 e il 2015 al 27% (+ 0,72%
destinato al fondo maternità e assegni familiari) e prevede un punto
percentuale di aumento nel 2016 e nel 2017.
Pertanto,
per i lavoratori autonomi, titolari di posizione IVA, iscritti alla Gestione
separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria nè pensionati, l'aliquota contributiva, sarà:
•
del 27% per gli anni 2014 e 2015,
•
del 28% per l'anno 2016 e
•
del 29% per l'anno 2017.
Riassumendo,
le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015,
sono attualmente fissate come segue:
•
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
•
soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50%.
La
riduzione riguarda esclusivamente coloro che non siano né pensionati, né
iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Rimane, pertanto,
confermato l'aumento delle aliquote gestione separata per i collaboratori e
figure assimilate.
TASSE E IMPOSTE VARIE
Al
16 marzo la tassa di vidimazione 2015 dei libri sociali
Entro il
16 marzo di ciascun anno:
•
le società di capitali,
•
le società consortili,
•
le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti
fra gli stessi),
•
gli enti commerciali,
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali.
Sono
escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad
imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale
e del libro degli inventari):
•
le società di persone,
•
le società cooperative,
•
le società di mutua assicurazione,
•
gli enti non commerciali,
•
le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa
è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal
numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa
anche per il 2015 sarà di:
•
309,87 euro per la generalità delle società;
•
516,46 euro per le società con capitale sociale, all’1 gennaio
2015, superiore a 516.456,90 euro.
Il
modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere
esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione)
in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al
termine di versamento del 16 marzo 2015.
Le
società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con
bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere
effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - sezione
“Erario” - annualità per la quale si versa la tassa).
IVA
Dal
16 marzo compensazione orizzontale IVA per chi ha presentato la dichiarazione
entro febbraio
I
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2015 entro il 28
febbraio, dal 16 marzo 2015 possono procedere alla compensazione orizzontale
dei crediti IVA eccedenti i 5mila euro maturati nel corso del periodo d'imposta
2014.
L'importo
da compensare potrà superare i 15mila euro, solo in caso di dichiarazione IVA
asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di
controllo contabile.
ANTIRICICLAGGIO
Accordi
sullo scambio di informazioni fiscali firmati con Svizzera, Liechtenstein e
Principato di Monaco
Nelle
ultime settimane l’Italia ha firmato Accordi sullo scambio di informazioni ai
fini fiscali con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Gli accordi
fanno seguito a quelli già siglati con San Marino e Lussemburgo e ormai
l’elenco dei paradisi fiscali si focalizza soprattutto su paesi extra europei.
Ai fini
della Voluntary disclosure, i tre Paesi non vengono più considerati Paesi
"black list" con conseguenti minor oneri (sanzioni) per i
contribuenti che provvederanno a regolarizzare conti/attività finanziarie ivi
detenute.
IVA
Il versamento del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2014 deve essere versata entro il
16 marzo 2015.
È possibile rateizzare la somma
dovuta in rate di pari importo di cui:
·
la
prima deve essere versata entro il 16 marzo;
·
quelle
successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza
(16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere
versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive
alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile
(pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata
dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e cosi via).
Se il contribuente è obbligato alla
presentazione della dichiarazione unificata (Modello UNICO) il versamento può
anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme
dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse
per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Contribuente che presenta la
dichiarazione IVA autonoma
|
Contribuente tenuto a presentare
la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO
|
·
versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
·
rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di
ogni rata successiva alla prima.
|
·
versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
·
rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di
ogni rata successiva alla prima;
·
versare l’importo dovuto in unica soluzione entro la scadenza per i
versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successivi;
·
rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al
modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello
0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
|
In tutti i casi il versamento va
effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica,
con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
AGEVOLAZIONI
Il modello EAS
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi
percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa
agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica
all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali,
mediante un apposito modello (EAS).
Sono
esonerati dalla comunicazione dei dati:
•
gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del
Coni che non svolgono attività commerciale;
•
le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il
regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato
proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e
imposte dirette);
•
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali
che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate
dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di
somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e
simili);
•
i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali
promotrici le loro proprie attività istituzionali;
•
le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
•
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per
esempio, i fondi pensione).
Possono
presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
•
le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute
dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
•
le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui
alla legge n. 383 del 2000;
•
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione
del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
•
le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche
tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del
D.P.R. n. 361/2000;
•
le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno
come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto,
nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
•
i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del
rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi
per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque
presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del
Parlamento europeo;
•
le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel
nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza
degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla
partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale
o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti
bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato
che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività
istituzionali proprie di queste ultime;
•
l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
•
le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana
per la ricerca sul cancro);
•
le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo
tenuto dal Ministero della difesa;
•
le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il
modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal
contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite
intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione
degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando
cambiano i dati precedentemente comunicati. La scadenza, in questa ipotesi, è
il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In
caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60
giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il
D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali
opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un
altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
1.
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
alla data di scadenza ordinaria del termine;
2.
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione
(258 euro) esclusa la compensazione prevista
|
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