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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
          Spesometro 2015 in scadenza
          Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 30 aprile
          I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata
          Esenzione IMU agricola nel 2015
          Fabbricati del gruppo catastale D: approvati i nuovi coefficienti IMU e TASI
          Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
          Agevolazioni fiscali per le piccole imprese creditrici dell’Ilva
          Ulteriore rateazione Equitalia
          Interventi di manutenzione su immobili a prevalente destinazione abitativa: chiarimenti sui “beni significativi”
          Registro sezionale in contabilità per le fatture elettroniche

APPROFONDIMENTI
          Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l’approvazione
          Il rimborso o la compensazione IVA trimestrale




IN BREVE

ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le comunicazioni su finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n. 54581
Entro il prossimo 30 ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·         la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore,
·         la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari,
·         riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi l’Approfondimento)


ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente produttivi di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 228
La Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede l'applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione per cui i prelevamenti dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, in tutti i casi in cui non siano annotati nelle scritture contabili e se non siano indicati i soggetti beneficiari delle somme prelevate.
La Corte ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un reddito.


IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.
Con Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014, che ha individuato nei fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007 30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.


ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E; Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31 ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC”.
Consigliamo quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.


SOCIETÀ
Cooperative: unificati i termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27 settembre 2014)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
In precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre 2004).
I contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».


Dal 3 novembre nuovo obbligo di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo 3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di 30 giorni.
L'adempimento interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·         multa di 705 euro e
·         ritiro della carta di circolazione.

La novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli già in corso a quella stessa data.


TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso versamento TASI
Con riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per l’omesso versamento della Tasi è prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:

TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
0,20% giornaliero
entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento
3% (1/10 del 30%)
entro 1 anno dal termine previsto per il versamento
3,75% (1/8 del 30%)
oltre ad interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).


BILANCIO
Il nuovo principio contabile OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In particolare l’OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi l’Approfondimento)





AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E
Il contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
Evidenziamo che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere l’elenco Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è da intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008”.




APPROFONDIMENTI

IVA
Il rimborso o la compensazione IVA trimestrale
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (o in compensazione):
·         dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·         dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
·         dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
·         dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
·         dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 39968 del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2015. In particolare, il nuovo modello "IVA TR 2015":
         ha un rigo dedicato alle operazioni effettuate applicando il meccanismo dello split payment, cioè le operazioni verso la Pa e per le quali l’Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione acquirente;
         contiene anche le informazioni necessarie per gestire le nuove modalità di erogazione dei rimborsi introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014). Anche i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15mila euro possono essere erogati senza prestazione di garanzia, se non sussistono le ipotesi di rischio, quando l’istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e dell’attestazione patrimoniale e contributiva.

L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.




SOCIETÀ
Bilancio società di capitali:
limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l’approvazione
I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:
1) totale attivo € 4.400.000
2) ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
3) dipendenti occupati in media n. 50.
Negli altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile. La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Ricordiamo che i termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 sono:
         entro il 30 aprile 2015 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio per i casi ordinari;
         entro il 29 giugno 2014 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni.

Ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile:
·         il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), durante i 15 giorni che precedono l'assemblea (quindi entro il 15 aprile 2015 per i bilanci da approvare il 30 aprile 2015);
·         nelle società con organo di controllo, il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Ne consegue che la bozza di bilancio:
·         nelle società con organo di controllo dovrà essere predisposta ed approvata dall’organo amministrativo entro il 31 marzo 2015, in modo che il collegio sindacale e/o il revisore contabile possano predisporre la loro relazione entro il 15 aprile 2015;
·         nelle Srl senza organo di controllo dovrà invece essere predisposta ed approvata dall’organo amministrativo entro il 15 aprile 2015.

Dopo l’approvazione, ai sensi dell’art. 2435 del Codice Civile, gli amministratori devono provvedere, entro 30 giorni, a depositare il bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, corredato dalle relazioni e dal verbale di approvazione. Entro lo stesso termine, per le società per azioni non quotate, deve essere depositato anche l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione analitica delle modifiche avvenute a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Dal 2010 tutte le società di capitali sono tenute al deposito del Bilancio XBRL, limitato ai prospetti di sintesi (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conti d’Ordine), ad esclusione di quelle che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.

Per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 o successivamente ed approvati a decorrere dal 3 marzo 2015 sarà necessario depositare in formato XBRL anche la nota integrativa.

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