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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         L’Agenzia Entrate chiarisce il “nuovo” reverse charge
·         Modificate le black list
·         Il 730 precompilato è on line dal 15 aprile: come ottenere il PIN per l’accesso
·         Imposta di Registro dovuta sulle cessione di quote sociali
·         Soppressione dell'esenzione del bollo per le auto storiche
·         Società di mediazione: va comunicata anche al REA la variazione del legale rappresentante
·         Procedure concorsuali: momento di emissione delle note di variazione IVA
·         L'Agenzia Entrate ha disattivato il servizio di redazione ed invio della dichiarazione Unico 2015
·         Enti cooperativi e società di mutuo soccorso: novità su ispezioni straordinarie, revisioni, modulistica e spese di revisione per il biennio 2015-2016
APPROFONDIMENTI
·         Il “nuovo” reverse charge 2015
·         Le black list si adeguano ai criteri della Stabilità 2015

IN BREVE
IVA
L’Agenzia Entrate chiarisce il “nuovo” reverse charge
Agenzia Entrate, Circolare 27 marzo 2015, n. 14/E
Lo scorso 27 marzo 2015 è stata pubblicata dall’Agenzia Entrate la circolare n. 14/E che ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), prevista dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), e in vigore dallo scorso 1° gennaio 2015:
•           nel settore edile;
•           nel settore energetico;
•           e per le cessioni di pallet (bancali in legno) “recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di contrastare le frodi IVA in settori considerati “a rischio”.
Ricordiamo infatti che l'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Il cedente o prestatore emette fattura senza addebitare l'IVA. Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore e della relativa imposta; deve poi registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti,  in modo da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.

(Vedi l’Approfondimento)

Modificate le black list
MEF, Comunicato 1 aprile 2015, n. 77
Il MEF ha comunicato che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, sono stati firmati due Decreti ministeriali che modificano le black list sulla "indeducibilità dei costi" e sulle "Controlled Foreign Companies (CFC)".
In particolare, è stato disposto che:
•           ai fini della black list sulla "indeducibilità dei costi" sono eliminati 21 territori, tra cui Emirati Arabi Uniti, Isole Cayman e Isola di Man;
•           dalla black list "CFC" escono invece Filippine, Malesia e Singapore.

(Vedi l’Approfondimento)

DICHIARAZIONI
Il 730 precompilato è on line dal 15 aprile: come ottenere il PIN per l’accesso
Dal 15 aprile sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it il 730 precompilato. Per i cittadini in possesso del Pin dell’Inps, sarà possibile accedere al proprio 730 precompilato direttamente dal sito internet dell’ente previdenziale.
Il Pin per l’accesso a Fisconline e al 730 precompilato può essere ottenuto:
·         online e al telefono - per ottenere l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice Pin) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà proprio al domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di accesso.
·         presso gli uffici dell’Agenzia Entrate - dopo avere richiesto in ufficio il Pin per accedere a Fisconline, il contribuente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso internet.
Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il “nome utente” (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione “Per coloro che  hanno richiesto il Pin ad un ufficio” nella sezione “Profilo utente”, inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su “invia”.
La seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.

I contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l’accesso a Fisconline.

Ricordiamo infine che il contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF o un professionista intermediario abilitato.


IMPOSTA DI REGISTRO
Imposta di Registro dovuta sulle cessione di quote sociali
Agenzia Entrate, Risoluzione 2 aprile 2015, n. 35
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’atto di cessione di quote sociali riguarda:
•           più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari;
•           più quote sociali da parte di più cedenti a un unico cessionario;
•           una quota sociale da parte dell'unico titolare a più cessionari;
ciascuna singola cessione di quota contenuta nell’atto rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro poiché trattasi di disposizioni autonome a contenuto patrimoniale.


TASSA CIRCOLAZIONE

Soppressione dell'esenzione del bollo per le auto storiche

Agenzia Entrate, Risoluzione 1 aprile 2015, n. 4/DF
L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla soppressione dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
La norma ha previsto che l'esenzione dalle tasse automobilistiche è soppressa per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di almeno 20 anni di età. Tali veicoli scontano quindi la tassa automobilistica e l'IPT "ordinariamente".
L’esenzione è invece ancora valida per auto e moto, non adibite a uso professionale, con almeno 30 anni di età; per tali veicoli è dovuta la tassa di circolazione forfetaria annua e l'IPT in misura fissa.
La Risoluzione ricorda che le Regioni non possono intervenire sulla disciplina del bollo auto che è un "tributo proprio derivato", ossia istituito e regolato da leggi statali, e pertanto, le norme regionali che prevedono la reintroduzione delle esenzioni cancellate dalla Legge di Stabilità 2015 devono considerarsi abrogate, in quanto incompatibili con la disciplina nazionale e suscettibili di essere impugnate davanti alla Corte costituzionale.


SOCIETÀ

Società di mediazione: va comunicata anche al REA la variazione del legale rappresentante

Ministero dello sviluppo economico, Parere 9 marzo 2015, n. 31735
Il Mise ha comunicato che la variazione del legale rappresentante di una società di mediazione deve essere comunicata al Registro delle Imprese ma anche al Repertorio Economico Amministrativo, con i requisiti di idoneità del nuovo legale rappresentante, necessari per la prosecuzione dell’attività mediatizia.
La contestuale comunicazione al REA dei titoli posseduti dal nuovo legale rappresentante costituisce infatti, secondo il Mise, condizione necessaria alla corretta prosecuzione dell’attività di Agenti di affari in mediazione.


IVA

Procedure concorsuali: momento di emissione delle note di variazione IVA

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha emanato la norma di comportamento n.192, concernente il momento di emissione delle note di variazione IVA nelle procedure concorsuali.
La norma esprime un importante principio: “Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura. L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall’articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986.”.


DICHIARAZIONI
L'Agenzia Entrate ha disattivato il servizio di redazione ed invio della dichiarazione Unico 2015
L'Agenzia delle Entrate ha disattivato il servizio per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni.
I contribuenti non potranno più recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia per provvedere alla predisposizione e all'invio invio del Modello Unico ma dovranno obbligatoriamente rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.



SOCIETÀ
Enti cooperativi e società di mutuo soccorso: novità su ispezioni straordinarie, revisioni, modulistica e spese di revisione per il biennio 2015-2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato due nuovi decreti che riguardano gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso.
I due decreti, entrambi datati 23 febbraio 2015, riguardano le ispezioni straordinarie e la revisione degli enti cooperativi.
Il primo detta le disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e al contempo approva la nuova relativa modulistica, mentre il secondo riguarda l'approvazione della nuova modulistica per l'effettuazione delle revisioni cooperative.



APPROFONDIMENTI
IVA
Il “nuovo” reverse charge 2015
Lo scorso 27 marzo 2015 è stata pubblicata dall’Agenzia Entrate la circolare n. 14/E che ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), prevista dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), e in vigore dallo scorso 1° gennaio 2015:
•           nel settore edile;
•           nel settore energetico;
•           e per le cessioni di pallet (bancali in legno) “recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.

Settore edile e connessi
Dal 1° gennaio 2015 l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici” sconfinando quindi in settori diversi da quello edile (come per esempio il settore delle pulizie).
Rileva l’attività svolta e non l’attività principale del prestatore. I soggetti IVA che rendono i servizi indicati devono quindi applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco.
Per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto.
Restano escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera che costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene).

La circolare n. 14/E ha chiarito la definizione di “edificio” (anche per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa) ribadendo che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. La norma non si deve quindi applicare a tutti gli immobili ma solo ai fabbricati come sopra definiti (sia i fabbricati a uso abitativo sia quelli strumentali, anche di nuova costruzione, inclusi i fabbricati in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4).
Restano escluse le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti).
Qualora un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. La circolare prevede però che, in una logica di semplificazione, se un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al regime, si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie.

La circolare sostiene che per l’individuazione delle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici si debba fare riferimento alla classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche ATECO 2007 e in proposito osserva che le attività di “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici” sono espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:
Demolizione
43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Anche con riguardo al termine “completamento” di edifici, la circolare rinvia alle classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.
Devono invece essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Settore energetico
Il meccanismo del reverse charge è stato esteso anche al settore energetico e, in particolare:
                     ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
                     ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
                     alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a).
La nuova disposizione è una misura di carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2018) nel rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 112/2006 (articolo 199-bis).
Con riferimento ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, la circolare precisa che vanno ricompresi nella fattispecie anche i trasferimenti di certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.

L’Agenzia Entrate ritiene che debbano essere compresi nell’ambito applicativo della lettera d-ter) anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Con riferimento al fatto che l’estensione del reverse charge riguardi le cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore’, la circolare n. 14/E precisa che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” (articolo 7-bis, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).
La circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004 aveva già precisato che, ai fini della individuazione, in capo al soggetto passivo rivenditore, del requisito dell’acquisto e della rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non era necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisognava esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità. La stessa circolare aveva inoltre precisato, che non fa venir meno la qualificazione di “rivenditore” la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell’ambito ovviamente dell’esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.
Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come ‘soggetto passivo-rivenditore’, secondo la definizione sopra riportata, l’IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.
Il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale. 

Split payment e reverse charge
Lo split payment si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d’imposta; non si applica, invece, alle operazioni soggette al sistema del reverse charge, relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’IVA.
Nella maggioranza dei casi, sarà l’ente della PA a dover comunicare al fornitore se il fabbricato oggetto dell’intervento è da considerarsi “commerciale” o “istituzionale”.

Acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale
Se un ente non commerciale acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale. Si dovrà tener conto di criteri oggettivi anche nel caso di un contratto che comprende servizi a cui si applica il reverse charge e altri per cui deve essere seguita la modalità ordinaria.
Anche il questo caso è opportuno che sia l’ente a dover comunicare al fornitore se il fabbricato oggetto dell’intervento è da considerarsi “commerciale” o “istituzionale”.

Pallet recuperati
Dal 1° gennaio 2015 il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso anche alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
I principali dubbi, in questo caso, nascevano dall’interpretazione della locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo”.
La circolare, richiamando il dato letterale della norma, ritiene che con la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo”, il Legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell’inversione contabile. 
Non è quindi richiesta l’ulteriore condizione (prevista invece nel caso dei rottami) che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.

Quando non si applica il reverse charge
La circolare n. 14/E ha tra l’altro precisato che il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono:
- del nuovo regime “forfetario”
- o del regime dei “minimi”.
Se, invece, questi stessi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).
Infine, relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge la circolare n. 14/E ha precisato che non si applica il regime di cash accounting (IVA di cassa).

Reverse charge e dichiarazioni d’intento degli esportatori abituali
La circolare n. 14/E ha precisato che, “qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633/1972, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria”.
Anche qualora un esportatore abituale riceva dai fornitori fatture ove non sia facile scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge

Niente sanzioni per gli errori sui “nuovi” reverse charge 2015
La circolare n. 14/E precisa infine che, in considerazione della circostanza che le novità hanno interessato già le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la nuova disciplina poteva presentare profili di incertezza “sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi”. 
  
IVA
Le black list si adeguano ai criteri della Stabilità 2015

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.
I due decreti danno attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50%.
Riepiloghiamo le due black list come modificate in base ai decreti.



Black List sulla “indeducibilità dei costi”
Black List “CFC”
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

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