IN BREVE
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Acconti in scadenza al 30 novembre 2015
In
prossimità della scadenza vi ricordiamo che lunedì 30 novembre 2015 andrà
versata la seconda rata d’acconto 2015 relativa a:
·
imposte sui redditi (IRPEF ed IRES)
·
IRAP
·
IVIE e IVAFE
·
Cedolare secca sulle locazioni
·
Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla
gestione separata.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Novità per la rateizzazione degli avvisi bonari
D.Lgs 24 settembre 2015, n. 159,
art. 2, comma 1
Il D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro,
elevato a 8 il numero delle rate per la rateizzazione di importi fino a 5.000
euro dovuti a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle
dichiarazioni.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento
del saldo TASI e IMU 2015
Il
prossimo 16 dicembre 2015 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e
IMU 2015.
Il versamento
di IMU e TASI 2015, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo
e scadenza semestrale, salvo che il cittadino non abbia deciso di pagare
l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.
AGEVOLAZIONI
Patent box: pronto il modello di comunicazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
10 novembre 2015, n. 144042
Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 144042 del 10 novembre 2015
è stato approvato lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Il patent
box è un regime opzionale di tassazione
agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La scelta è valida per
cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
Per i
primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014,
l’opzione dovrà essere comunicata all'Agenzia Entrate utilizzando il modello
approvato il 10 novembre. A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione dovrà essere invece comunicata
nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la
stessa dichiarazione si riferisce.
Per la
trasmissione telematica della comunicazione andrà utilizzato il software
“Patent_box” che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia entro novembre.
IMMOBILI
Anche la superficie indicata nella visura catastale
Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 9 novembre 2015
L’Agenzia
Entrate ha reso disponibile la superficie
catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei
Gruppi A, B e C, mettendo a disposizione dei contribuenti un dato finora
visibile solo nelle applicazioni degli uffici.
Oltre ai
dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella,
subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale,
classe, consistenza, rendita), d’ora in poi sarà quindi riportata direttamente
in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal D.P.R. n.
138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le
sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree
scoperte di pertinenza.
IRES
Consolidato fiscale: pubblicato il nuovo modello di
designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
6 novembre 2015
Con
provvedimento dell’Agenzia Entrate del 6 novembre 2015 viene data attuazione al
decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n.
147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime
di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile
organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione
europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui
l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni.
Il nuovo
modello consente quindi ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione
in Italia, di designare una controllata
ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di
società consolidante. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo
da parte della società designata, la società non residente assume le
responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) per le
società o enti controllanti.
La
controllante non residente potrà designare una sola controllata e la
designazione manterrà la propria validità anche in ipotesi di rinnovo della
tassazione di gruppo. La controllata designata non potrà consolidare società da
cui sia essa stessa controllata.
Il
modello va trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
ANTIRICICLAGGIO
Voluntary disclosure: istanze assegnate al Centro
operativo di Pescara
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
6 novembre 2015 n. 14716
L’Agenzia
Entrate ha comunicato che a decorrere
dal 10 novembre 2015, le istanze per aderire alla procedura di
collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero
presentate per la prima volta, sono assegnate al Centro operativo di Pescara.
I
contribuenti devono quindi inviare la relazione di accompagnamento e la
documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata,
all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.
DICHIARAZIONI
Nuovi inviti dell’Agenzia Entrate a mettersi in
regola per evitare controlli
L’Agenzia
Entrate ha preannunciato l’invio di 65mila lettere ai contribuenti che non hanno
ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata
soltanto con il quadro VA compilato.
Le lettere
saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei
contribuenti interessati, in modo da consentirgli di controllare ed
eventualmente correggere la propria posizione.
Oltre ai
messaggi PEC, le comunicazioni saranno trasmesse anche per posta ordinaria, in
modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo PEC attivo, oppure non
registrato nei pubblici elenchi.
I
contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al
periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare
la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire
dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece chi avesse
presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA
potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante ravvedimento
operoso.
DICHIARAZIONI
730 precompilato: i medici chiedono la sospensione
delle sanzioni
La
Fondazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
(Fnomceo), intervenuta in audizione parlamentare, ha chiesto una “moratoria” di
un anno delle sanzioni previste per l'errato invio da parte degli operatori del
settore dei dati sanitari ai fini del 730.
Sul punto
sono ancora molti i problemi irrisolti:
l'esatta individuazione del contenuto dei dati da trasmettere, la questione
relativa all'aumento dei costi derivanti dal nuovo adempimento, l'imputazione
degli oneri dei figli in presenza di genitori separati, l'indicazione delle
spese sostenute dai familiari di persone disabili, gli accreditamenti sul
“Sistema Tessera Sanitaria”, nonché l'obbligo di dotarsi di dotazioni
informatiche.
COMUNICAZIONI
Equitalia
denuncia la circolazione di mail-truffa
Equitalia, Comunicato Stampa 11
novembre 2015
Equitalia ha segnalato
che sono in circolazione false email, con mittente fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it,
servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it,
support@update.it, equitalia@avvia.it, servizio@equitalia.it,
noreply@postecert.it, reply-equi@riscossioni1.it, equitaliat@raccomandata.it,
noreply@equitalia.it, cifre@equitliaroma.it, assistenza@protocol.it,
noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it,
noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it, b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it,
b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it,
web_1@postepay.it, o simili, che invitano i destinatari a scaricare file
oppure utilizzare link esterni.
Equitalia ha precisato
di essere “assolutamente estranea” a questi messaggi, invitando chi li riceve
ad eliminarli senza scaricare alcun allegato.
REATI
TRIBUTARI
Per
la GdF il ravvedimento non blocca la segnalazione del reato alla Procura
Il
Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato una direttiva del 10
novembre 2015, contenente una serie di chiarimenti sulle novità introdotte dal
decreto di riforma delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria
(D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), in attuazione della legge-delega n.
23/2014.
In
particolare la direttiva evidenzia che in caso di omessa dichiarazione, omesso versamento dell’Iva, dichiarazione
infedele, omesso versamento di ritenute e indebita compensazione di crediti non
spettanti, la Guardia di Finanza continuerà a trasmettere la notizia di
reato, in presenza dei requisiti prescritti dalla norma, anche qualora il
contribuente abbia versato il debito dovuto, beneficiando così della nuova
causa di non punibilità ai fini penali.
PROCESSO
TRIBUTARIO
Validi gli atti dei
dirigenti decaduti ma occorre verificare se la delega è valida
Cassazione, sentenze nn. 22800,
22803, 22810 del 10 novembre 2015
Gli atti
emessi dai dirigenti dell’Agenzia delle entrate decaduti a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 sono validi secondo le sentenze
nn. 22800, 22803, 22810 della Cassazione depositate il 10 novembre 2015.
Secondo
la Cassazione, la delega di firma al funzionario incaricato, che non ha
sostenuto un concorso da dirigente, non costituisce di per sé motivo di nullità
dell’atto poiché le cause di nullità degli atti degli accertamenti fiscali sono
tassative e tra queste non rientra la necessità che i funzionari siano
dirigenti.
Viene
però affermato il principio che impone all'Amministrazione fiscale l'obbligo di fornire la prova
dell'esistenza di una delega formalmente valida, pena l'annullamento
dell'atto; sempreché il contribuente abbia eccepito il difetto già nel ricorso
introduttivo.
CREDITO
Con il bail in, per le
crisi bancarie rispondono anche azionisti e creditori
È ormai
prossima l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dei
decreti legislativi sul bail in.
Tra le
principali novità in vigore dal gennaio 2016, si segnala che in presenza di
crisi bancarie saranno chiamati a risponderne anche azionisti e creditori;
restano escluse dal coinvolgimento solo le attività "garantite", tra
le quali i conti correnti inferiori ai 100mila euro e i covered bonds.
CREDITO
Addio alle commissioni
per l'estinzione anticipata del mutuo
Tra le
principali novità contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2015
recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri si segnala l'introduzione del
divieto per le banche di imporre ai
propri clienti commissioni o oneri per l'estinzione anticipata del mutuo.
Il
provvedimento attua la direttiva n. 17/2014, che dovrà essere recepita dai
singoli Stati membri entro il 21 marzo 2016.
IVA
San Marino accelera
sulla "trasparenza"
San
Marino ha approvato all'unanimità una procedura d'urgenza per accelerare l'iter
di approvazione del progetto di legge "Cooperazione Fiscale
Internazionale"
Ad oggi
San Marino ha sottoscritto una cinquantina di accordi che prevedono lo scambio
di informazioni sulla base del modello Ocse, compreso quello con l'Italia.
IVA
Transfer pricing in
ambito doganale
Agenzia delle Dogane, Circolare 6
novembre 2015, n. 16/D
L’Agenzia
delle Dogane con una recente circolare ha fornito chiarimenti in materia di
determinazione del prezzo di trasferimento (c.d. “transfer pricing”) in ambito
doganale. In particolare ha precisato che “nelle
cessioni internazionali tra parti correlate sia la fiscalità diretta che quella
doganale, pur partendo da approcci differenti nella definizione del prezzo di
trasferimento, richiedono entrambe che il valore delle merci non sia
influenzato dai legami societari tra le parti interessate”.
APPROFONDIMENTI
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Gli acconti di novembre 2015
Entro il
prossimo lunedì 30 novembre 2015
andrà versata la seconda rata d’acconto
relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l’anno 2015 (nonché del secondo
acconto INPS per i soggetti iscritti, dell’imposta sostitutiva per i
contribuenti assoggettati al regime dei minimi e di IVIE/IVAFE).
Il
secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici,
società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione
dei redditi Unico 2015 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2015 per i
quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La
scadenza di novembre non interessa le
addizionali IRPEF poiché:
·
per
l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di
versamento del saldo IRPEF;
·
per
l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta
dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto
delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65
euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
·
unico
versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52
euro;
·
due
rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro
il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30
novembre.
Anche l’acconto IRES deve essere versato in
una o due rate, a seconda dell’importo:
·
unico
versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52
euro;
·
due
rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro
il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%,
entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
cui si riferisce la dichiarazione.
L’acconto IRAP, ai sensi dell’art.
30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
A
differenza della prima rata d’acconto, la
seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è
prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente
(utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei
confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il
modello F24) che orizzontalmente
(utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei
confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).
Ricordiamo che, a decorrere dall’anno 2014, il limite massimo dei crediti di
imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per
ciascun anno solare.
Gli
acconti possono essere calcolati con due
metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il metodo storico prevede che i versamenti
da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati
sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.
Quest’anno
le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sono pari al
100% sia per l’IRPEF che per l’IRES (e quindi anche per l’IRAP).
In
alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del
contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si
prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).
La
previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto
delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare
l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione
reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione
dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di
lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri
deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali
ritenute subite.
È in ogni
caso esclusa la facoltà di avvalersi del “metodo previsionale” per la
determinazione dell’acconto IRPEF nell’anno in cui avviene il passaggio dal
regime ordinario di tassazione a quello dei minimi; l’acconto deve essere
calcolato sulla base dell’IRPEF dovuta per l’anno precedente e senza tener
conto delle disposizioni previste dal regime agevolato.
Ricordiamo
che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento
inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte
calcolate sul reddito 2015, sulle somme
non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il
contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto),
potrà intervenire per correggere
l’errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però
ammesso per i contributi INPS), versando l’ulteriore acconto dovuto e con
riduzione della sanzione.
Anche
quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio
degli acconti determinati con il metodo storico.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La nuova rateizzazione degli avvisi bonari
Il D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro, elevato a 8 il numero delle rate per la
rateizzazione di importi fino a 5.000 euro dovuti a seguito di controlli
automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.
Potranno
quindi versate in massimo 8 rate trimestrali (ovvero, se superiori a 5.000
euro, in massimo 20 rate trimestrali) le somme:
·
iscritte
a ruolo in seguito ai controlli automatici di cui all’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973
e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;
·
che
risultano dovute a titolo d'imposta a seguito dei controlli formali effettuati
ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973;
·
da
versare a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia
dell'esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis
del D.P.R. n.600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
In caso di
mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione con conseguente ed
immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta,
interessi e sanzioni in misura piena.
La
decadenza è però esclusa nelle seguenti ipotesi definite di “lieve
inadempimento”:
·
insufficiente
versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a
10.000 euro;
·
tardivo
versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.
L’esclusione
dalla decadenza si applica anche nel caso in cui il “lieve inadempimento”
riguardi il versamento in unica soluzione delle somme.
Nei casi
di “lieve inadempimento”, nonché di
tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, è prevista (invece della decadenza) l'iscrizione a ruolo
dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs.
n. 471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei
relativi interessi.
Ricordiamo
che la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 è pari:
·
al
15% per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni; Per i
versamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è
ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;
·
al
30% di ogni importo non versato oltre i 90 giorni.
Il
contribuente può però sempre evitare l’iscrizione a ruolo ricorrendo al ravvedimento operoso.
Le nuove
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo
d'imposta in corso alla data indicata di seguito per le somme dovute:
·
in
base a controlli automatici - 31/12/2014;
·
in
base a controlli formali - 31/12/2013;
·
a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a
tassazione separata di cui all'art. 17 del TUIR (eccetto le somme di cui al
punto successivo) - 31/12/2012;
·
relativamente
agli altri redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 21 del TUIR -
31/12/2013.
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