IN
BREVE
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La compensazione del credito IVA dal 16 gennaio 2016
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Nota di variazione IVA: novità
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730 precompilato: invio spese sanitarie 2015 in scadenza al 1° febbraio
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Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità
semplificata
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Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
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IMU “imbullonati”
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Le nuove sanzioni tributarie amministrative dal 1° gennaio 2016
·
La riammissione a piani di rateazione decaduti
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Novità IVIE
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I nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a
vita e delle rendite o pensioni vitalizie
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La sede dell’impresa individuale
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APPROFONDIMENTI
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La compensazione del credito IVA
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Le novità sulla nota di variazione IVA
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IN BREVE
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IVA
La compensazione del credito IVA
dal 16 gennaio 2016
Il
credito IVA maturato al 31 dicembre 2015 può essere utilizzato a compensazione
di altri tributi, già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2016 (codice
tributo 6099 - anno di riferimento 2015), ma solo fino al limite massimo di
5.000 euro.
L’eventuale
credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro,
potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio,
dal 16 marzo 2016 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro
febbraio 2016).
Il
credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in
compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di
conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti
i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24)
dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello
F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche
(Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
(Vedi
l’Approfondimento)
Nota di variazione IVA: novità
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma
126 (legge di Stabilità 2016)
La legge di Stabilità
2016 ha apportato importanti novità all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, in relazione alle note di variazione IVA.
Ha innanzitutto
individuato tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a
seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente
liquidata; i casi sono:
•
fallimento;
•
liquidazione
coatta amministrativa;
•
concordato
preventivo;
•
amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi;
•
ristrutturazione
debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare;
•
piano
di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;
•
procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose.
In questi casi
l’emissione della nota di credito non
soggiace alla regola temporale annuale dall’effettuazione dell’operazione.
Non è stato compreso
tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che
acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate
dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 .
(Vedi
l’Approfondimento)
DICHIARAZIONI
730 precompilato: invio spese
sanitarie 2015 in scadenza al 1° febbraio
Agenzia Entrate, Comunicato
Stampa 5 gennaio 2016; D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 3;
A
decorrere da quest’anno, per la predisposizione del 730 precompilato, il
Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le
informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal
fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS i dati
relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni
non erogate o parzialmente erogate.
La
comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da
parte di:
·
farmacie (pubbliche e private);
·
aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di
specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e assistenza integrativa, altri presidi e strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
·
medici e odontoiatri.
La
trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare
esclusivamente con modalità telematiche, può
essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario
incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni
IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei
primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile
applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto
l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per
esempio, che possono effettuare le liquidazioni
IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio
precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·
400.000
euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·
700.000
euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di
servizi.
Per quanto riguarda
invece i regimi contabili, il limite
dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono
automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la
possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito
in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in
700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non
si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il
regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi
percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
Limiti per la tenuta della
contabilità di magazzino
D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1
Ricordiamo
che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che
per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·
ricavi 5.164.568,99 euro;
·
rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L'obbligo
di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi
delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta
successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei
ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati
limiti.
TRIBUTI LOCALI
IMU “imbullonati”
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi
21-24 (legge di Stabilità 2016)
La legge
di Stabilità (art. 1, commi 21-24) prevede che dal 1° gennaio 2016 la rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle
categorie catastali D ed E, andrà determinata tramite stima diretta “che tenga
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti
dell’ordinario apprezzamento”.
Dalla
stima saranno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; non saranno quindi
considerati gli impianti ed i macchinari c.d. “imbullonati”.
A
decorrere dal 1° gennaio 2016 i proprietari degli immobili interessati potranno
quindi presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della
rendita catastale.
Per gli atti di aggiornamento presentati entro
il 15 giugno 2016 la rendita catastale rideterminata produrrà effetti già con
decorrenza dal 1° gennaio 2016 e sarà quindi rilevante per la determinazione
dell’IMU 2016.
SANZIONI
Le nuove sanzioni tributarie
amministrative dal 1° gennaio 2016
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma
133 (legge di Stabilità 2016)
La Legge
di Stabilità (art. 1 comma 133) ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in
vigore della riforma delle sanzioni tributarie amministrative prevista dal
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Restano
comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme sulla
voluntary disclosure, vigenti alla data di presentazione della relativa
istanza.
Tra le
principali novità, già rilevanti anche in caso di ravvedimento operoso,
segnaliamo:
·
la riduzione delle
sanzioni del 50% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
90 giorni;
·
l’introduzione di una soglia
più elevata di punibilità, per gli omessi versamenti di ritenute certificate,
pari a 150.000 euro;
·
l’introduzione di una soglia
più elevata di punibilità, per gli omessi versamenti IVA, pari a 250.000
euro;
·
una diminuzione delle
sanzioni per i casi di “reverse charge”: in caso di erronea applicazione
del regime di reverse charge in luogo dell'IVA e viceversa, la sanzione è in
misura fissa da 250 a 10.000 euro nelle ipotesi in cui non vi è alcun danno
erariale. La sanzione in misura proporzionale, dal 90 al 180% dell'imposta
rimane esclusivamente nei casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi
connessi al meccanismo dell'inversione contabile avrebbe generato, in capo al
committente, una posizione di debito ai fini IVA.
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
La riammissione a piani di
rateazione decaduti
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi
134-135 (legge di Stabilità 2016)
La Legge
di Stabilità (art. 1, commi 134-135) prevede che, in presenza di una
definizione dell'accertamento tributario o di omessa impugnazione (ai sensi del
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al
15 ottobre 2015 sono decaduti da un piano di rateazione, possano essere
riammessi al medesimo piano (ma limitatamente alle imposte dirette).
Per
ottenere la riammissione ai piani decaduti il debitore dovrà:
·
riprendere il
versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016;
·
nei 10 giorni successivi al versamento, trasmettere copia della relativa quietanza all'ufficio competente ai
fini della sospensione dei carichi iscritti a ruolo. A seguito dell'invio
della quietanza non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
Si decade
dal nuovo piano di rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche
non consecutive.
IMPOSTE INDIRETTE
Novità IVIE
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma
16 (legge di Stabilità 2016)
La Legge
di Stabilità (art. 1, comma 16) ha previsto l'esenzione dall'IVIE per l'immobile posseduto all'estero, adibito ad
abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
L'esenzione
non opera per le abitazioni c.d. di
lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; in questi casi va
applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, di 20.000 euro, eventualmente rapportata al periodo
durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
In caso
di immobile adibito ad abitazione principale da parte di più soggetti, la
detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la
quale tale destinazione si verifica.
IMPOSTE DI REGISTRO,
SUCCESSIONI E DONAZIONI
I nuovi coefficienti per
la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni
vitalizie
MEF, Decreto Dirett. 21 dicembre 2015
Con il decreto dell'11
dicembre 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, la misura del saggio
degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata
allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Sono stati
conseguentemente aggiornati i coefficienti per la determinazione dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie:
Età
Usufruttuario
|
Coefficiente
|
Usufrutto
|
Nuda Proprietà
|
da
|
475
|
95 %
|
5 %
|
da
|
450
|
90 %
|
10 %
|
da
|
425
|
85 %
|
15 %
|
da
|
400
|
80 %
|
20 %
|
da
|
375
|
75 %
|
25 %
|
da
|
350
|
70 %
|
30 %
|
da
|
325
|
65 %
|
35 %
|
da
|
300
|
60 %
|
40 %
|
da
|
275
|
55 %
|
45 %
|
da
|
250
|
50 %
|
50 %
|
da
|
225
|
45 %
|
55 %
|
da
|
200
|
40 %
|
60 %
|
da
|
175
|
35 %
|
65 %
|
da
|
150
|
30 %
|
70 %
|
da
|
125
|
25 %
|
75 %
|
da
|
100
|
20 %
|
80 %
|
da
|
75
|
15 %
|
75 %
|
da
|
50
|
10%
|
90%
|
IMPRESE
La sede dell’impresa individuale
MISE, Parere 28 dicembre 2015, n. 283970
Il MISE ha precisato che
l’impresa individuale che ha sede in un comune ma ha iniziato l’attività
presso un’unità locale posta in diversa provincia può mantenere la sede nel
primo comune.
La sede dell’impresa non
coincide infatti necessariamente con il luogo in cui avviene lo scambio o la
produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l’attività di organizzazione dei fattori
produttivi (capitale, lavoro) volta all’ottenimento di un prodotto idoneo
a soddisfare i bisogni dei consumatori. I due luoghi anzidetti in molti casi
coincidono, ma possono anche essere distinti.
Se l’imprenditore ha la
propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente
svolta l’attività di produzione o di scambio e tali luoghi sono posti in
province diverse (rientrando nella competenza, pertanto, di diversi uffici del
Registro Imprese), al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla
disciplina in materia di pubblicità legale d’impresa, il titolare dell’impresa
sarà tenuto sia ad iscrivere la sede “principale” presso l’ufficio del
registro delle imprese della competente Camera di Commercio, sia a denunciare
l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione posta in una diversa
provincia.
APPROFONDIMENTI
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IVA
La compensazione del credito IVA
Il credito IVA maturato
al 31 dicembre 2015 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e
contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a
decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2016 (codice tributo 6099 - anno di
riferimento 2015), ma solo fino al
limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito
eccedente i 5.000 euro, ma entro
l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire
dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2016 in caso di
dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2016).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine
essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA
annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista
abilitato.
In tutti i casi in cui
l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere
il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è
consentito l’utilizzo dell’home banking.
Il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire
la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione
telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che
superano l’importo annuo di 5.000 euro, possa essere effettuata non prima che
siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito
indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.
Chi avesse maturato nel
2014 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione
nel corso del 2015, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 - anno
2014) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il
2015, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così
dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel
2015.
Ricordiamo, sempre in
tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute
nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
•
da
un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in
presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di
pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo
indebitamente compensato),
•
e,
dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite
compensazione.
Concludiamo precisando
che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda
soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei
crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o
"interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta
a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
IVA
Le novità sulla nota di variazione IVA
La legge di Stabilità 2016 ha apportato
importanti novità all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle note
di variazione IVA.
Ha innanzitutto
individuato tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a
seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente
liquidata; i casi sono:
•
fallimento;
•
liquidazione
coatta amministrativa;
•
concordato
preventivo;
•
amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi;
•
ristrutturazione
debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare;
•
piano
di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;
•
procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose.
In questi casi
l’emissione della nota di credito non
soggiace alla regola temporale annuale dall’effettuazione dell’operazione.
Non è stato compreso
tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che
acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate
dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 .
Il “nuovo” art. 26
individua anche la data dalla quale il creditore può emettere la nota di
variazione. In particolare prevede che
la facoltà di emettere la nota di credito decorre:
"a) a partire dalla data in cui quest’ultimo
è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa
un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle
imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose."
Pertanto non si dovrà
più attendere la conclusione della procedura e l’IVA potrà essere recuperata
all’avvio della procedura concorsuale. Qualora poi il creditore dovesse
incassare il suo credito o una parte dello stesso, scatterà l’obbligo di
emettere corrispondente nota di variazione in aumento.
Per quanto riguarda le
procedure esecutive individuali ricordiamo che le stesse si considerano
infruttuose:
1.
quando
dal verbale di pignoramento presso terzi, redatto dall’ufficiale giudiziario,
risulta che non vi sono beni o crediti da pignorare;
2.
quando
dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da
sottoporre a pignoramento, ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del
debitore ovvero la sua irreperibilità;
3.
quando
l’asta per la vendita dei beni pignorati sia andata deserta per tre volte e si
decide d’interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Per espressa previsione
dell’art. 26, comma 5, riformulato nel caso in cui il cedente o prestatore si
avvalga della facoltà di emettere la nota di variazione per mancato pagamento a
carico del soggetto di cui al quarto comma, lettera a), il curatore non deve
procedere alla registrazione del documento ricevuto.
ATTENZIONE
Decorrenza delle novità
Per espressa previsione
normativa le disposizioni che riguardano l’emissione di nota di credito
“immediata” in caso di procedure concorsuali (lett. a)) si applicheranno nel caso in cui il committente o cessionario sia
assoggettato a una procedure concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
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