IN BREVE
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Il versamento del saldo IVA annuale
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Dal 16 marzo compensazione orizzontale IVA per chi ha presentato la
dichiarazione entro febbraio
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Cosa fare in caso di omessa presentazione della Comunicazione Dati Iva
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Presentazione del modello EAS
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Aggiornati i coefficienti catastali per i fabbricati industriali di
categoria D non iscritti in catasto
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Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per
ciascun anno solare
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Superammortamento possibile anche per i beni di valore non superiore a
516,46 euro
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“Opposizione” entro il 21 marzo 2016 per le spese universitarie nel 730
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Sono irrilevanti ai fini ISEE le indennità erogate ai disabili
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Addio all’INE per chi non è tenuto agli studi di settore
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APPROFONDIMENTI
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Il versamento del saldo IVA
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Il modello EAS
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IN BREVE
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NUOVE LEGGI
Pubblicata la legge di Stabilità
2016
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
La legge di
Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015,
Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.
Anticipiamo
in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario,
societario, aziendale e professionale.
(Vedi
l’Approfondimento)
In Gazzetta il decreto
“milleproroghe”
D.L. 30 dicembre 2015 n. 210
È
approdato a fine anno in Gazzetta Ufficiale anche il decreto c.d.
“milleproroghe. Tra le proroghe previste dal provvedimento segnaliamo:
a.
nell'ambito del processo
amministrativo, di 6 mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e
i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici
giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale e della
relativa sperimentazione del processo telematico;
b.
al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale i
cittadini di Stati extraUe che siano regolarmente soggiornanti in Italia,
potranno utilizzare le autocertificazioni;
c.
al 31 dicembre 2016 del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli
Comuni;
d.
al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare
l’offerta turistica da parte delle Regioni;
e.
in materia di requisiti tecnici ed economici per la
partecipazione a gare di appalto e
lavori pubblici;
f.
di un anno del termine per l’adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti);
g.
al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di
Equitalia per l’accertamento, la liquidazione
e la riscossione dei tributi locali;
h.
al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è previsto
l’obbligo della tracciabilità di vendite
e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici.
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,2% dal 1°
gennaio 2016
D.M. 11 dicembre 2015
Dal 1°
gennaio 2016 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,5%,
scenderà allo 0,2%.
La variazione
del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
·
in caso di ravvedimento
operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli
periodi interessati, secondo un criterio di pro
rata temporis; sarà quindi pari allo 0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo
0,2% dall’1° gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento;
·
in caso di rateazione
delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali
adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione,
acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso
legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene
perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento
delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia Entrate 21
giugno 2011 n. 28/E).
Invio delle cartelle Equitalia
sospeso (salvo eccezioni) dal 24 dicembre al 6 gennaio
Equitalia
ha comunicato la sospensione dell'invio di cartelle e atti, con l'eccezione dei
casi inderogabili, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non un blocco totale, quindi:
ci sono atti cosiddetti inderogabili per i quali non può essere applicata
nessuna "tregua".
Secondo
le previsioni di Equitalia sono quindi stati recapitati solo alcune migliaia di
atti e non i 250mila previsti per quei giorni.
IRPEF
Le nuove tabelle Aci per la
determinazione dei fringe benefit 2016
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato le tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli
aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti.
Si
considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del
lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione
vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a
qualunque titolo dal lavoratore”. L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un
ammontare pari al 30% dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM in base
alle tabelle ACI.
I costi
chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per
determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che
utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale.
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF
2015 e 2016
L’IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una imposta diretta e
progressiva, proporzionale al reddito percepito dal contribuente.
La
progressività è garantita dai diversi scaglioni di reddito, ai quali
corrispondono aliquote diverse.
Gli
scaglioni e le aliquote IRPEF in vigore per il 2015 e per il 2016, al netto
delle addizionali locali, sono così riepilogati:
Reddito imponibile IRPEF
|
Aliquota
|
IRPEF dovuta
|
fino a 15.000 euro
|
23%
|
23% del reddito
|
da 15.001 fino a 28.000 euro
|
27%
|
3.450,00 + 27% sulla
parte oltre i 15.000,00 euro
|
da 28.001 fino a 55.000 euro
|
38%
|
6.960,00 + 38% sulla
parte oltre i 28.000,00 euro
|
da 55.001 fino a 75.000 euro
|
41%
|
17.220,00 + 41%
sulla parte oltre i 55.000,00 euro
|
oltre 75.000 euro
|
43%
|
25.420,00 + 43%
sulla parte oltre i 75.000,00 euro
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AGEVOLAZIONI
Ridotto il credito d’imposta sul
carburante impiegato per taxi, NCC e motoscafi
D.P.C.M. 29 settembre 2015 (G.U. 11 dicembre
2015, n. 288)
È stata
ridotta l’agevolazione sui carburanti impiegati per taxi, noleggi con
conducenti (NCC) e motoscafi adibiti al servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone. Il credito d’imposta di quanto spettante in base alle
disposizioni istitutive e attuative è stato ridotto:
·
del 49,41%, per il 2015;
·
del 56,87%, dal 2016.
Beneficio "prima casa"
anche se il contribuente vende l'immobile e ne riceve uno in donazione
Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23219
La Cassazione ha
sentenziato che il contribuente che vende l'immobile prima dei 5 anni
dall’acquisto e ne acquisisce un altro a titolo non oneroso, per donazione, non
perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il punto n. 4 della Nota II
bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 riconosce espressamente l'agevolazione sia
ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti; per il mantenimento
dell'agevolazione deve procedersi "all'acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale".
Anche l'art. 7, legge n.
448/1998 riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento
intraquinquiennale con successivo acquisto entro l'anno, sia quando il nuovo
acquisto è oneroso sia quando è gratuito.
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri
contabili e libro inventari
È opportuno ricordare che entro il 30
dicembre di ogni anno (tre mesi
successivi all’invio delle dichiarazioni) i contribuenti che utilizzano i
sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità devono effettuare la
stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari.
(Vedi
l’Approfondimento)
IMPOSTA DI BOLLO
Nuovo modello per la
dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
Agenzia Entrate, Provvedimento 17 dicembre
2015, n. 160709
Con
Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709 l’Agenzia delle Entrate ha approvato
il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le
relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La
nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la possibilità di scomputare
l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della
dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno
successivo (Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015).
(Vedi
l’Approfondimento)
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
Dall'Agenzia Entrate un'APP
fiscale per smartphone e tablet
L'Agenzia Entrate ha reso noto che, dal 21 dicembre scorso,
tutti i cittadini potranno scaricare un'APP per accedere a una serie di servizi
ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet. In questo modo, i
contribuenti potranno andare in ufficio evitando di fare la coda con il
web-ticket dell'Agenzia, vedere i tempi di attesa del proprio turno e chiedere
l'abilitazione e il Pin per Fisconline ed Entratel, i servizi telematici delle
Entrate. Per gli utenti già registrati, invece, sarà possibile consultare le
informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale, come ad esempio i
versamenti effettuati tramite modello F24 e le dichiarazioni fiscali
presentate, e accedere a una serie di funzioni utili come il cambio password e
il recupero password iniziale. Per permettere a tutti di prendere confidenza
col nuovo strumento, sul canale YouTube dell'Agenzia,
https://youtu.be/glXKcvbBJxY, è stato pubblicato un video tutorial che spiega
in modo semplice e veloce come funziona in pratica la nuova app.
APPROFONDIMENTI
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IVA
Il
versamento del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2015 deve essere versata entro il 16 marzo 2016.
È possibile rateizzare la somma
dovuta in rate di pari importo di cui:
·
la
prima deve essere versata entro il 16 marzo;
·
quelle
successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza
(16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere
versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive
alla prima è dovuto l’interesse fisso di
rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere
aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così
via).
Se il contribuente è obbligato alla
presentazione della dichiarazione unificata (Modello UNICO), il versamento può
anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme
dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse
per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Contribuente che presenta
|
Contribuente tenuto a presentare
|
·
versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
·
rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di
ogni rata successiva alla prima.
|
·
versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
·
rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di
ogni rata successiva alla prima;
·
versare l’importo dovuto in unica soluzione entro la scadenza per i
versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successivi;
·
rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello
Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33%
mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
|
In tutti i casi, il versamento va
effettuato utilizzando il modello F24,
esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 - IVA annuale
saldo.
ENTI
NO PROFIT
Il modello
EAS
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in
via telematica all' Agenzia delle
Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito
modello (EAS).
Soggetti esonerati
Sono
esonerati dalla comunicazione dei dati:
•
gli enti associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività
commerciale;
•
le associazioni pro-loco
che hanno esercitato l' opzione per
il regime agevolativo in quanto nel periodo d' imposta
precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n.
398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
•
le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività
commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995
(per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito,
iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti
e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
•
i patronati che non
svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie
attività istituzionali;
•
le Onlus di cui al D.Lgs.
n. 460 del 1997;
•
gli enti destinatari di una
specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Presentazione con modalità
semplificate
Possono
presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
•
le associazioni e società
sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle
espressamente esonerate;
•
le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
•
le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991,
diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni
di volontariato che non sono Onlus di diritto);
•
le associazioni iscritte
nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o
dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
•
le associazioni religiose
riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via
preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese;
•
i movimenti e i partiti
politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la
partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai
sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste
nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
•
le associazioni sindacali e
di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la
funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da
disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e
organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni
territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette
associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle
associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste
ultime;
•
l’Anci, comprese le
articolazioni territoriali;
•
le associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della
ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
•
le associazioni
combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della
difesa;
•
le federazioni sportive
nazionali riconosciute dal Coni.
Modalità e termini di
presentazione
Il
modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal
contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite
intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione
degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando
cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è
il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In
caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60
giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il
D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali
opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un
altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
1.
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
alla data di scadenza ordinaria del termine;
2.
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto)
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3.
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della
sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
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