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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Il versamento del saldo IVA annuale
·         Dal 16 marzo compensazione orizzontale IVA per chi ha presentato la dichiarazione entro febbraio
·         Cosa fare in caso di omessa presentazione della Comunicazione Dati Iva
·         Presentazione del modello EAS
·         Aggiornati i coefficienti catastali per i fabbricati industriali di categoria D non iscritti in catasto
·         Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
·         Superammortamento possibile anche per i beni di valore non superiore a 516,46 euro
·         “Opposizione” entro il 21 marzo 2016 per le spese universitarie nel 730
·         Sono irrilevanti ai fini ISEE le indennità erogate ai disabili
·         Addio all’INE per chi non è tenuto agli studi di settore
APPROFONDIMENTI
·         Il versamento del saldo IVA
·         Il modello EAS




IN BREVE

NUOVE LEGGI

Pubblicata la legge di Stabilità 2016

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.
Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario, societario, aziendale e professionale.

(Vedi l’Approfondimento)

In Gazzetta il decreto “milleproroghe”

D.L. 30 dicembre 2015 n. 210
È approdato a fine anno in Gazzetta Ufficiale anche il decreto c.d. “milleproroghe. Tra le proroghe previste dal provvedimento segnaliamo:
a.      nell'ambito del processo amministrativo, di 6 mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti devono essere sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico;
b.      al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale i cittadini di Stati extraUe che siano regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le autocertificazioni;
c.      al 31 dicembre 2016 del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;
d.      al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei distretti turistici per rilanciare l’offerta turistica da parte delle Regioni;
e.      in materia di requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare di appalto e lavori pubblici;
f.       di un anno del termine per l’adeguamento al Sistri (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
g.      al 30 giugno 2016 della possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali;
h.      al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è previsto l’obbligo della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,2% dal 1° gennaio 2016

D.M. 11 dicembre 2015
Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,5%, scenderà allo 0,2%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
·         in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dall’1° gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento;
·         in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2011 n. 28/E).

 

Invio delle cartelle Equitalia sospeso (salvo eccezioni) dal 24 dicembre al 6 gennaio

Equitalia ha comunicato la sospensione dell'invio di cartelle e atti, con l'eccezione dei casi inderogabili, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non un blocco totale, quindi: ci sono atti cosiddetti inderogabili per i quali non può essere applicata nessuna "tregua".
Secondo le previsioni di Equitalia sono quindi stati recapitati solo alcune migliaia di atti e non i 250mila previsti per quei giorni.


IRPEF

Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2016

L’Agenzia Entrate ha pubblicato le tabelle elaborate dall’Aci per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti.
Si considerano concessi in uso promiscuo i veicoli che, messi a disposizione del lavoratore anche a scopo personale, costituiscono una forma di remunerazione vera e propria e quindi sono inclusi nella voce “valori in genere percepiti a qualunque titolo dal lavoratore”. L’addebito come “fringe benefit” è pari ad un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 KM in base alle tabelle ACI.
I costi chilometrici indicati dalle tabelle ACI possono essere utilizzati anche per determinare il rimborso spettante al dipendente o all’amministratore che utilizza il proprio veicolo per una trasferta aziendale.

Gli scaglioni e le aliquote IRPEF 2015 e 2016

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una imposta diretta e progressiva, proporzionale al reddito percepito dal contribuente.
La progressività è garantita dai diversi scaglioni di reddito, ai quali corrispondono aliquote diverse.
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF in vigore per il 2015 e per il 2016, al netto delle addizionali locali, sono così riepilogati:

Reddito imponibile IRPEF
Aliquota
IRPEF dovuta
fino a 15.000 euro
23%
23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro
27%
3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro
38%
6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro
41%
17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro
43%
25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro


AGEVOLAZIONI

Ridotto il credito d’imposta sul carburante impiegato per taxi, NCC e motoscafi

D.P.C.M. 29 settembre 2015 (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288)
È stata ridotta l’agevolazione sui carburanti impiegati per taxi, noleggi con conducenti (NCC) e motoscafi adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Il credito d’imposta di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative è stato ridotto:
·         del 49,41%, per il 2015;
·         del 56,87%, dal 2016.

Beneficio "prima casa" anche se il contribuente vende l'immobile e ne riceve uno in donazione

Corte di Cassazione, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23219
La Cassazione ha sentenziato che il contribuente che vende l'immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e ne acquisisce un altro a titolo non oneroso, per donazione, non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il punto n. 4 della Nota II bis, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 riconosce espressamente l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti; per il mantenimento dell'agevolazione deve procedersi "all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
Anche l'art. 7, legge n. 448/1998 riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intraquinquiennale con successivo acquisto entro l'anno, sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito.


SOCIETÀ

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

È opportuno ricordare che entro il 30 dicembre di ogni anno (tre mesi successivi all’invio delle dichiarazioni) i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità devono effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari.

(Vedi l’Approfondimento)


IMPOSTA DI BOLLO

Nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Agenzia Entrate, Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709
Con Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015).

(Vedi l’Approfondimento)
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Dall'Agenzia Entrate un'APP fiscale per smartphone e tablet

L'Agenzia Entrate ha reso noto che, dal 21 dicembre scorso, tutti i cittadini potranno scaricare un'APP per accedere a una serie di servizi ad hoc direttamente sul proprio smartphone o tablet. In questo modo, i contribuenti potranno andare in ufficio evitando di fare la coda con il web-ticket dell'Agenzia, vedere i tempi di attesa del proprio turno e chiedere l'abilitazione e il Pin per Fisconline ed Entratel, i servizi telematici delle Entrate. Per gli utenti già registrati, invece, sarà possibile consultare le informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale, come ad esempio i versamenti effettuati tramite modello F24 e le dichiarazioni fiscali presentate, e accedere a una serie di funzioni utili come il cambio password e il recupero password iniziale. Per permettere a tutti di prendere confidenza col nuovo strumento, sul canale YouTube dell'Agenzia, https://youtu.be/glXKcvbBJxY, è stato pubblicato un video tutorial che spiega in modo semplice e veloce come funziona in pratica la nuova app.






APPROFONDIMENTI

IVA
Il versamento del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2015 deve essere versata entro il 16 marzo 2016.
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
·         la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
·         quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (Modello UNICO), il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Contribuente che presenta la dichiarazione IVA autonoma
Contribuente tenuto a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO
·         versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
·         rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
·         versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo;
·         rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
·         versare l’importo dovuto in unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
·         rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

In tutti i casi, il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 - IVA annuale saldo.



ENTI NO PROFIT
Il modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).

Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
            gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
            le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
            le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
            i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
            le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
            gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Presentazione con modalità semplificate
Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
            le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
            le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
            le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
            le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
            le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
            i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
            le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
            l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
            le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
            le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
            le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Modalità e termini di presentazione
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
1.    abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
2.    effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3.    versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

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