Passa ai contenuti principali

rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Prorogata a settembre la comunicazione black list 2015
·         Il nuovo modello Iva TR da utilizzare a decorrere dal prossimo mese di aprile
·         Nuovi termini per l’accertamento fiscale di imposte dirette e IVA
·         I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata
·         Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
·         Il leasing abitativo
·         Patent box, c’è tempo fino al 30 maggio per l’invio della documentazione
·         Modello F24 anche per le imposte dovute per la dichiarazione di successione
·         TUR allo 0%: INPS e INAIL si adeguano
·         Dal 2015 detraibili IRPEF anche le spese per la mensa scolastica
·         Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini

APPROFONDIMENTI
·         La comunicazione black list: novità 2016
·         I nuovi termini di accertamento fiscale




IN BREVE

IVA
Prorogata a settembre la comunicazione black list 2015
Agenzia Entrate, Provvedimento 25 marzo 2016, n. 45144
Con provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il termine entro il quale dovrà essere inviata la comunicazione annuale “black list” relativa al 2015.
La proroga “ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.
L’invio va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel “Modello di comunicazione polivalente”.

(Vedi l’Approfondimento)

Il nuovo modello Iva TR da utilizzare a decorrere dal prossimo mese di aprile
Agenzia Entrate, Provvedimento 21 marzo 2016, n. 42623
L’Agenzia ha pubblicato sul suo sito internet il modello Iva TR da utilizzare il prossimo mese di aprile (più precisamente, entro il prossimo lunedì 2 maggio 2016) per chiedere il rimborso o usare in compensazione il credito Iva maturato nel primo trimestre del 2016.
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente online, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati indicati nel D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.


ACCERTAMENTO
Nuovi termini per l’accertamento fiscale di imposte dirette e IVA
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 130 a 132
La legge di Stabilità 2016 ha allungato di un anno il termine per l'accertamento tributario ai fini di IVA ed imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di dichiarazione omessa o nulla il termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

(Vedi l’Approfondimento)


SOCIETÀ
I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata
I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:
1.      totale attivo € 4. 400.000
2.      ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
3.      dipendenti occupati in media n. 50.

Negli altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.
La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.


AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Agenzia Entrate, Circolare 16 marzo 2016, n. 5
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, come modificato dall’art.1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
In particolare, gli argomenti trattati nella circolare 16 marzo 2016, n. 5 sono i seguenti:
         soggetti beneficiari;
         ambito oggettivo;
         determinazione dell’agevolazione;
         utilizzo e rilevanza del credito d’imposta;
         esempi di calcolo;
         ipotesi di cumulo con altre agevolazioni;
         adempimenti documentali ai fini dell’agevolazione;
         controlli.

Il leasing abitativo
Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea (Associazione Italiana Leasing) e il Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato una guida dedicata al leasing immobiliare abitativo.
Il documento evidenzia le principali divergenze tra mutuo e leasing: in particolare viene evidenziato come il leasing possa proseguire regolarmente anche in caso di fallimento del venditore/costruttore, in quanto la banca o la società finanziaria che concede il prestito resta proprietaria dell’immobile per l’intera durata del contratto.


Patent box, c’è tempo fino al 30 maggio per l’invio della documentazione
Agenzia Entrate, Provvedimento 23 marzo 2016, n. 43572
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 43572 del 23 marzo 2016 prolunga il termine entro cui inviare i documenti per il “patent box”, portando da 120 a 150 giorni il termine per produrre la documentazione relativa alle istanze di accordo preventivo presentate dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016. Per le istanze presentate il 31 dicembre 2015 il termine è quindi ora al 30 maggio 2016.
La proroga disposta dall’Agenzia ha lo scopo di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell’istanza.
Il provvedimento anticipa inoltre la prossima introduzione di modalità di comunicazione per via telematica.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Modello F24 anche per le imposte dovute per la dichiarazione di successione
Agenzia Entrate, Provvedimento 17 marzo 2016, n. 40892; Risoluzione 25 marzo 2016, n. 16/E
Dal 1° aprile 2016 si potranno pagare con il modello F24 tutte le imposte, inclusi gli interessi e le sanzioni, dovuti per la presentazione della dichiarazione di successione.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e impartito le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
Per consentire l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento delle imposte dovute per la presentazione della dichiarazione di successione.


TUR allo 0%: INPS e INAIL si adeguano
La Banca centrale europea ha ridotto allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 16 marzo 2016.
Per effetto di tale decisione INPS e INAIL hanno modificato il tasso di interesse per le rateazioni e quello per la determinazione delle sanzioni civili, che sono variati come segue:
•           6,00% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
•           5,50% per la misura delle sanzioni civili.

IRPEF
Dal 2015 detraibili IRPEF anche le spese per la mensa scolastica
Agenzia Entrate, Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E
Sono detraibili, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (art. 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del sistema nazionale di istruzione (legge n. 107/2015).
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato per chiarire l’ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa scolastica (circolare n. 3/E del 2016).


Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 74; Agenzia Entrate, Provvedimento 22 marzo 2016 n. 43434
Come previsto dalla legge di Stabilità 2016, da quest’anno i contribuenti che rientrano nella “no tax area”, e che quindi non devono Irpef, non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.
La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare dei condòmini che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.
I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è però tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:
·         il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
·         l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
·         il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
·         il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.




APPROFONDIMENTI

IVA
La comunicazione black list: novità 2016
Con provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il termine entro il quale dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia Entrate la comunicazione relativa le operazioni attive e passive effettuate nel 2015 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”).
Il termine originariamente fissato era:
                     lunedì 11 aprile 2016 da parte dei contribuenti mensili;
                     mercoledì 20 aprile 2016 da parte dei contribuenti trimestrali.

La proroga “ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.
L’invio va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel “Modello di comunicazione polivalente”.

Per il 2015 la comunicazione va inviata solo se l’importo complessivo delle operazioni effettuate/ricevute con Paesi black list è superiore a 10.000 euro; in caso di superamento del limite (complessivo) andranno comunicate tutte le operazioni, comprese quelle di importo “poco significativo” (la precedente soglia di 500 euro per ciascuna operazione non sussiste più).
Ai fini dell’inquadramento dello Stato estero tra quelli rilevanti ai fini della comunicazione black list, è sufficiente che lo stesso sia ricompreso in uno solo dei due elenchi di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Per questo motivo risultano ininfluenti gli interventi operati dal D.M. 30 marzo 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015, che hanno eliminato dalla lista del predetto D.M. 21 novembre 2001 Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong, poiché gli stessi restano inclusi nella lista di cui al D.M. 4 maggio 1999.
Gli elenchi aggiornati di cui ai decreti:
         D.M. 23 gennaio 2002 - lista Paesi per cui scatta la regola dell’indeducibilità dei costi
         D.M. 21 novembre 2001 - lista Paesi per cui scatta la regola sulle Cfc (aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 30 marzo 2015)
         D.M. 4 maggio 1999 - lista Paesi per cui scatta l’inversione dell’onere della prova per la residenza
sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia Entrate.


ACCERTAMENTO
I nuovi termini di accertamento fiscale
La legge di Stabilità 2016 ha allungato di un anno il termine per l'accertamento tributario ai fini di IVA ed imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di dichiarazione omessa o nulla il termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Infine, nel caso particolare di richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Agenzia Entrate e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.
I nuovi termini di accertamento decorrono: dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Per i periodi di imposta precedenti gli avvisi di accertamento continueranno a dover essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In presenza di condotte penalmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , tali termini sono però raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione (il raddoppio non opera se la denuncia della condotta penale è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini stessi).

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro