IN
BREVE
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Prorogata a settembre la comunicazione black list 2015
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Il nuovo modello Iva TR da utilizzare a decorrere dal prossimo mese di
aprile
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Nuovi termini per l’accertamento fiscale di
imposte dirette e IVA
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I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
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Il leasing abitativo
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Patent box, c’è tempo fino al 30 maggio per l’invio della
documentazione
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Modello F24 anche per le imposte dovute per la dichiarazione di
successione
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TUR allo 0%: INPS e INAIL si adeguano
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Dal 2015 detraibili IRPEF anche le spese per la mensa scolastica
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Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini
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APPROFONDIMENTI
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La comunicazione black list: novità 2016
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I nuovi termini di accertamento fiscale
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IN BREVE
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IVA
Prorogata a settembre la
comunicazione black list 2015
Agenzia Entrate, Provvedimento 25 marzo 2016,
n. 45144
Con
provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il
termine entro il quale dovrà essere inviata la comunicazione annuale “black
list” relativa al 2015.
La
proroga “ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software
necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni
di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.
L’invio
va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel “Modello di comunicazione
polivalente”.
(Vedi
l’Approfondimento)
Il nuovo modello Iva TR da
utilizzare a decorrere dal prossimo mese di aprile
Agenzia Entrate, Provvedimento 21 marzo 2016,
n. 42623
L’Agenzia ha pubblicato
sul suo sito internet il modello Iva TR da utilizzare il prossimo mese di
aprile (più precisamente, entro il
prossimo lunedì 2 maggio 2016) per chiedere il rimborso o usare in
compensazione il credito Iva maturato nel primo trimestre del 2016.
Il modello deve essere
presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento esclusivamente online, direttamente dal contribuente o tramite
intermediari abilitati indicati nel D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
ACCERTAMENTO
Nuovi termini per l’accertamento
fiscale di imposte dirette e IVA
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi
da 130 a 132
La legge
di Stabilità 2016 ha allungato di un anno il termine per l'accertamento
tributario ai fini di IVA ed imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento
dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione.
In caso
di dichiarazione omessa o nulla il termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
(Vedi
l’Approfondimento)
SOCIETÀ
I limiti per la redazione del
bilancio d’esercizio in forma abbreviata
I bilanci
delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due
esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:
1.
totale attivo € 4. 400.000
2.
ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
3.
dipendenti occupati in media n. 50.
Negli
altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile. Le
società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei
limiti sopra indicati.
La
redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che
hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo
Agenzia Entrate, Circolare 16 marzo 2016, n. 5
L’Agenzia
delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per
investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, come
modificato dall’art.1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015).
In
particolare, gli argomenti trattati nella circolare 16 marzo 2016, n. 5 sono i
seguenti:
•
soggetti beneficiari;
•
ambito oggettivo;
•
determinazione dell’agevolazione;
•
utilizzo e rilevanza del credito d’imposta;
•
esempi di calcolo;
•
ipotesi di cumulo con altre agevolazioni;
•
adempimenti documentali ai fini dell’agevolazione;
•
controlli.
Il leasing abitativo
Il Ministero
dell’Economia, in collaborazione con Assilea (Associazione Italiana Leasing) e
il Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato una guida dedicata al
leasing immobiliare abitativo.
Il documento evidenzia
le principali divergenze tra mutuo e
leasing: in particolare viene evidenziato come il leasing possa proseguire
regolarmente anche in caso di fallimento del venditore/costruttore, in quanto
la banca o la società finanziaria che concede il prestito resta proprietaria
dell’immobile per l’intera durata del contratto.
Patent box, c’è tempo fino al 30
maggio per l’invio della documentazione
Agenzia Entrate, Provvedimento 23 marzo 2016,
n. 43572
Il
provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 43572 del 23 marzo 2016
prolunga il termine entro cui inviare i documenti per il “patent box”, portando da 120 a 150 giorni il termine per
produrre la documentazione relativa alle istanze di accordo preventivo
presentate dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016. Per le istanze presentate
il 31 dicembre 2015 il termine è quindi ora al 30 maggio 2016.
La
proroga disposta dall’Agenzia ha lo scopo di assicurare ai contribuenti il
tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto
dell’istanza.
Il
provvedimento anticipa inoltre la prossima introduzione di modalità di
comunicazione per via telematica.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Modello F24 anche per le imposte
dovute per la dichiarazione di successione
Agenzia Entrate, Provvedimento 17 marzo 2016,
n. 40892; Risoluzione 25 marzo 2016, n. 16/E
Dal 1° aprile 2016 si potranno pagare con il modello F24 tutte le imposte,
inclusi gli interessi e le sanzioni, dovuti per la presentazione della
dichiarazione di successione.
L'Agenzia delle
Entrate, con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare con
il modello F24 e impartito le istruzioni per la compilazione del modello di
pagamento.
Per consentire
l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di
pagamento, fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello F23, in
alternativa al modello F24, per il versamento delle imposte dovute per la
presentazione della dichiarazione di successione.
TUR allo 0%: INPS e INAIL si
adeguano
La Banca centrale
europea ha ridotto allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 16 marzo
2016.
Per effetto di tale
decisione INPS e INAIL hanno modificato il tasso di interesse per le rateazioni
e quello per la determinazione delle sanzioni civili, che sono variati come
segue:
• 6,00% per l'interesse dovuto per
rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
• 5,50% per la misura delle sanzioni
civili.
IRPEF
Dal 2015 detraibili IRPEF anche
le spese per la mensa scolastica
Agenzia Entrate, Circolare 2 marzo 2016, n.
3/E
Sono
detraibili, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza
di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado, per un importo
annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (art. 15, comma 1,
lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del
sistema nazionale di istruzione (legge n. 107/2015).
Il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato per
chiarire l’ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella
previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa
scolastica (circolare n. 3/E del 2016).
Bonus per la riqualificazione
energetica dei condomini
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma
74; Agenzia Entrate, Provvedimento 22 marzo 2016 n. 43434
Come
previsto dalla legge di Stabilità 2016, da quest’anno i contribuenti che
rientrano nella “no tax area”, e che quindi non devono Irpef, non dovranno più
rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la
riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla
agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte
del pagamento dovuto.
La scelta
di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare dei condòmini
che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la
inoltra ai fornitori.
I
fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta
accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i
beni ceduti e le attività prestate.
Per
rendere efficace tutta l’operazione, il
condominio è però tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita
comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o
Fisconline contenente:
·
il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di
riqualificazione energetica su parti comuni;
·
l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
·
il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e
l’importo del credito ceduto da ciascuno;
·
il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e
l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il
condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della
comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
I
fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo
esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire
dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile
negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Il
modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio
telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione,
istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare
nell’F24.
APPROFONDIMENTI
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IVA
La
comunicazione black list: novità 2016
Con
provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il
termine entro il quale dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia Entrate
la comunicazione relativa le operazioni attive e passive effettuate nel 2015
nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a
fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”).
Il
termine originariamente fissato era:
•
lunedì 11 aprile 2016 da parte dei contribuenti mensili;
•
mercoledì 20 aprile 2016 da parte dei contribuenti trimestrali.
La
proroga “ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software
necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni
di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.
L’invio
va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel “Modello di comunicazione
polivalente”.
Per il 2015 la comunicazione va inviata solo se l’importo complessivo delle
operazioni effettuate/ricevute con Paesi black list è superiore a 10.000 euro;
in caso di superamento del limite (complessivo) andranno comunicate tutte le
operazioni, comprese quelle di importo “poco significativo” (la precedente
soglia di 500 euro per ciascuna operazione non sussiste più).
Ai
fini dell’inquadramento dello Stato estero tra quelli rilevanti ai fini della
comunicazione black list, è sufficiente che lo stesso sia ricompreso in uno
solo dei due elenchi di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Per
questo motivo risultano ininfluenti gli interventi operati dal D.M. 30 marzo 2015
e dal D.M. 18 novembre 2015, che hanno eliminato dalla lista del predetto D.M.
21 novembre 2001 Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong, poiché gli stessi
restano inclusi nella lista di cui al D.M. 4 maggio 1999.
Gli
elenchi aggiornati di cui ai decreti:
•
D.M. 23 gennaio 2002 - lista Paesi per cui scatta la regola
dell’indeducibilità dei costi
•
D.M. 21 novembre 2001 - lista Paesi per cui scatta la regola sulle
Cfc (aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 30 marzo 2015)
•
D.M. 4 maggio 1999 - lista Paesi per cui scatta l’inversione
dell’onere della prova per la residenza
sono pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia Entrate.
ACCERTAMENTO
I nuovi
termini di accertamento fiscale
La legge
di Stabilità 2016 ha allungato di un anno il termine per l'accertamento
tributario ai fini di IVA ed imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento
dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso
di dichiarazione omessa o nulla il termine è fissato al 31 dicembre del settimo
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Infine,
nel caso particolare di richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell’Agenzia Entrate e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza,
relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16°
giorno e la data di consegna.
I nuovi termini di accertamento decorrono: dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.
Per i
periodi di imposta precedenti gli avvisi di accertamento continueranno a dover
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di
omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata. In presenza di condotte penalmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 10
marzo 2000, n. 74 , tali termini sono però raddoppiati relativamente al periodo
d'imposta in cui è stata commessa la violazione (il raddoppio non opera se la
denuncia della condotta penale è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza
ordinaria dei termini stessi).
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