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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Decreto Fiscale definitivamente approvato dal Senato
·         Dal 1° luglio 2017 addio ad Equitalia
·         “Rottamazione” delle Cartelle Equitalia
·         Stop al “Tax Day”: nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e Irap
·         Addio agli studi di settore
·         Confermata la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4 settembre
·         Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA
·         Voluntary Disclosure 2.0
·         Dichiarazione integrativa a favore oltre il “normale” termine di presentazione
·         Scade il 14 dicembre il termine per il ravvedimento da omessa presentazione del 770
·         Chiuse le partite IVA dopo tre anni di inattività
·         Altre novità e semplificazioni del Decreto Fiscale
·         Rinnovo automatico della cedolare secca
·         Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL per i bilanci chiusi il 31 dicembre
Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi
APPROFONDIMENTI
·         La “rottamazione dei ruoli”
·         Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre




IN BREVE

DECRETO FISCALE
Decreto Fiscale definitivamente approvato dal Senato
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Come già anticipato nella precedente circolare, il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016.
Il Decreto prevede numerose e significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività di riscossione e di contrasto all’evasione.
Dopo alcune modifiche apportate dalla Camera, il 24 novembre 2016 è arrivata l’approvazione definitiva da parte del Senato e il Decreto Fiscale è stato convertito in legge (Ddl n. 2595).
Si riportano di seguito le novità più significative.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Dal 1° luglio 2017 addio ad Equitalia
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Dal 1° luglio 2017 si scioglierà e verrà cancellata dal Registro delle Imprese Equitalia; al suo posto nascerà l’Agenzia delle Entrate - Riscossione che subentrerà nei rapporti giuridici e processuali del Gruppo.
Il nuovo ente si dovrà conformare ai prìncipi contenuti nello Statuto del Contribuente e si andrà verso l’abolizione dell’aggio di riscossione.

 “Rottamazione” delle Cartelle Equitalia
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
L'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge, prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
·       gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
·       le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali)
Resteranno da pagare:
·       le somme a titolo di interessi e capitale;
·       le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
(Vedi l’Approfondimento)

Stop al “Tax Day”: nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e Irap
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Il decreto fiscale n. 193/2016, convertito in legge, ha determinato l’eliminazione del cosiddetto “Tax Day” del 16 giugno: dal 1° gennaio 2017 le scadenze di Irpef, Ires e Irap saranno redistribuite al 30 giugno con la possibilità di versare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

ACCERTAMENTO
Addio agli studi di settore
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità (o indici di compliance) individuati dal MEF, a cui verranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, che potrebbero consistere in esclusioni o riduzioni dei termini per gli accertamenti.

Confermata la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4 settembre
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Il decreto fiscale, convertito in legge, prevede la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), ad eccezione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
La medesima sospensione opera anche nei confronti del termine di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, controlli formali e liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Ai termini di sospensione previsti dalla procedura di accertamento con adesione (90 giorni) si aggiungono ora quelli per la sospensione feriale, tutelando così il diritto di difesa del contribuente che dispone ora di un periodo maggiore per valutare se definire la pretesa contributiva o intraprendere la via giurisdizionale.

IVA
Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato lo spesometro tradizionale e verrà sostituito dalla comunicazione a cadenza trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà semestrale, la prima da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati dall’adempimento i produttori agricoli situati nelle zone montane esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi.
È previsto un credito d’imposta pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico necessario ai soggetti con un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
L’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro, con la possibilità però di riduzione a metà delle sanzioni in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.
Dal 1° gennaio 2017 verranno soppresse le comunicazioni delle operazioni intercorsi con soggetti c.d. “Blacklist”.
Dal 1° gennaio 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

ANTIRICICLAGGIO
Voluntary Disclosure 2.0
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Fino al 31 luglio 2017 sarà possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
La possibilità di adesione è estesa anche a chi, avendo già aderito alla prima operazione per far emergere capitali dall’estero, vuole ora mettersi in regola con capitali nascosti in Italia; la regola vale anche viceversa e supera quindi il divieto di partecipare una seconda volta.
Come nella precedente versione della procedura, viene previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.
Nel caso di rientro di capitali in contanti si presume che questi derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, in relazione a condotte di evasione fiscale commesse nel 2015 e nei 4 periodi d’imposta precedenti (la tassazione sarà applicata di conseguenza).
La procedura vede il contribuente provvedere spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

DICHIARAZIONI
Dichiarazione integrativa a favore oltre il “normale” termine di presentazione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Il decreto fiscale, ormai convertito in legge, prevede la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva; il credito che dovesse emergere da tale integrazione potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
È stata inoltre introdotta la possibilità di presentare la dichiarazione IVA a favore entro i termini previsti per l’accertamento. L’eventuale credito emergente dall’integrazione può essere chiesto a rimborso o essere utilizzato in compensazione per i debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.

Scade il 14 dicembre il termine per il ravvedimento da omessa presentazione del 770
Il prossimo mercoledì 14 dicembre sarà l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione modello 770 ordinario o semplificato relativa al 2015.
Il ravvedimento prevede il versamento della sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 250 euro).

ADEMPIMENTI
Chiuse le partite IVA dopo tre anni di inattività
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Il decreto fiscale n. 193/2016, divenuto legge, prevede la chiusura d’ufficio, dopo opportune verifiche, delle partite IVA per i soggetti che per 3 anni non hanno esercitato attività d’impresa, arte o professione. Uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle entrate chiarirà i criteri e le modalità attuative della chiusura della partita IVA; il contribuente potrà far pervenire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.
L’eventuale chiusura d’ufficio della partita IVA non porta a sanzioni per omessa comunicazione di cessata attività.

Altre novità e semplificazioni del Decreto Fiscale
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
·         È eliminata la presunzione legale relativa ai compensi professionali in merito ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti.
·         Per le imprese, scatta la presunzione di evasione fiscale per prelievi e versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.
·         Per l’estrazione di beni dai depositi IVA l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dietro prestazione di idonea garanzia.
·         Il termine per la consegna della certificazione unica dei sostituti d’imposta slitta dal 28 febbraio al 31 marzo.
·         Viene eliminato l’obbligo di effettuare l’F24 telematico per il pagamento (senza compensazioni) di importi superiori a 1.000 euro.
·         Viene alzato da 15.000 a 30.000 il limite oltre il quale occorre il visto di conformità per la richiesta di rimborso IVA.

IRPEF
Rinnovo automatico della cedolare secca
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Sono state introdotte anche modifiche in tema di disciplina della cedolare secca sugli affitti.  Anche se vi è la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, non vi è più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Per la mancata presentazione delle comunicazioni relative alla proroga o alla risoluzione del contatto si applica la sanzione fissa pari a 100 euro (50 euro se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).

BILANCIO
Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016
È stata pubblicata la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, denominata PCI2016-11-14.
La nuova Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015 e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal D.P.C.M. di riferimento n. 304/2008.
Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato D.Lgs. n. 139/2015, la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità.
In sintesi le principali sono:
·         l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
·         il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
·         il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).

TRIBUTI LOCALI
Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi
Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre.
Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

(Vedi l’Approfondimento)



APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La “rottamazione dei ruoli”
Il 24 novembre 2016, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.
L'art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
·      gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
·      le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare:
·      le somme a titolo di interessi e capitale;
·      le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Più in dettaglio, possono essere oggetto di definizione agevolata:
·      Imposte;
·      Contributi previdenziali e assistenziali;
·      Tributi locali;
·      Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;
·      Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
·      Canoni demaniali;
·      Spese di giustizia.
Restano invece esclusi:
·      Risorse proprie tradizionali dell'UE (per esempio i dazi all'importazione);
·      IVA all'importazione;
·      Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
·      Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea;
·      Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali;
·      Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).
Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però perché, rispetto ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.
Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro il 31 marzo 2017; sarà Equitalia a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.
Qualora la definizione non si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico residuo non potrà essere oggetto di dilazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione:
·      saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
·      per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1.   avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2.   proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un'istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
·      saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.
Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, o dell'avviso di addebito.
Restano ancora alcuni aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall’Agenzia Entrate una Circolare di chiarimento.
La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili), l’adesione alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.


TRIBUTI LOCALI
Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre
Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.
A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.
Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.
Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.
La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.
La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.
L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.
Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.
Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.
Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

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