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Decreto Fiscale definitivamente approvato dal Senato
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Dal 1° luglio 2017 addio ad Equitalia
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“Rottamazione” delle Cartelle Equitalia
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Stop al “Tax Day”: nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e Irap
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Addio agli studi di settore
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Confermata la sospensione feriale dei
termini dal 1° agosto al 4 settembre
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Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e
ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA
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Voluntary Disclosure 2.0
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Dichiarazione integrativa a favore oltre il “normale” termine di
presentazione
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Scade il 14 dicembre il termine per il ravvedimento da omessa
presentazione del 770
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Chiuse le partite IVA dopo tre anni di inattività
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Altre novità e semplificazioni del Decreto Fiscale
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Rinnovo automatico della cedolare secca
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Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL per i bilanci chiusi il 31
dicembre
Il 16 dicembre scade il
versamento della seconda rata Imu e Tasi
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APPROFONDIMENTI
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La “rottamazione dei ruoli”
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Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre
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IN BREVE
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DECRETO FISCALE
Decreto Fiscale definitivamente approvato dal Senato
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Come già anticipato nella precedente
circolare, il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016.
Il Decreto prevede numerose e
significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l’attività di
riscossione e di contrasto all’evasione.
Dopo alcune modifiche apportate
dalla Camera, il 24 novembre 2016 è arrivata l’approvazione definitiva da parte
del Senato e il Decreto Fiscale è stato convertito in legge (Ddl n. 2595).
Si riportano di seguito le novità
più significative.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Dal 1° luglio 2017 addio ad Equitalia
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Dal 1° luglio 2017 si scioglierà e
verrà cancellata dal Registro delle Imprese Equitalia; al suo posto nascerà l’Agenzia delle Entrate - Riscossione che
subentrerà nei rapporti giuridici e processuali del Gruppo.
Il nuovo ente si dovrà conformare ai
prìncipi contenuti nello Statuto del Contribuente e si andrà verso l’abolizione
dell’aggio di riscossione.
“Rottamazione” delle
Cartelle Equitalia
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
L' art.
6 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge, prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli
agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016:
occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il
ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non,
invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
In caso di adesione alla sanatoria verranno
cancellati:
·
gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta
eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada);
·
le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi
previdenziali)
Resteranno
da pagare:
·
le somme a titolo di interessi e capitale;
·
le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
(Vedi l’Approfondimento)
Stop al “Tax Day”: nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e
Irap
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Il decreto fiscale n. 193/2016, convertito
in legge, ha determinato l’eliminazione del cosiddetto “Tax Day” del 16 giugno:
dal 1° gennaio 2017 le scadenze di Irpef, Ires e Irap saranno redistribuite al 30 giugno con la possibilità di versare entro il 30 luglio con la maggiorazione
dello 0,40%.
ACCERTAMENTO
Addio agli studi di settore
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
A decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità (o indici di compliance) individuati dal MEF, a cui verranno collegati
livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, che potrebbero
consistere in esclusioni o riduzioni dei termini per gli accertamenti.
Confermata la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4
settembre
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Il decreto fiscale, convertito in
legge, prevede la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la
trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia
delle entrate (o da altri enti impositori), ad eccezione di quelli relativi
alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e
verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
La medesima sospensione opera anche
nei confronti del termine di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme
dovute a seguito di controlli automatici, controlli formali e liquidazione
delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Ai termini di sospensione previsti
dalla procedura di accertamento con adesione (90 giorni) si aggiungono ora
quelli per la sospensione feriale, tutelando così il diritto di difesa del
contribuente che dispone ora di un periodo maggiore per valutare se definire la
pretesa contributiva o intraprendere la via giurisdizionale.
IVA
Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture
emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato
lo spesometro tradizionale e verrà sostituito dalla comunicazione a cadenza
trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA.
Per il primo anno di applicazione la
comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà semestrale,
la prima da effettuarsi entro il 25
luglio 2017.
Sono esonerati dall’adempimento i
produttori agricoli situati nelle zone montane esentati dal versamento dell’IVA
e dagli obblighi documentali connessi.
È previsto un credito d’imposta pari
a 100 euro per l’adeguamento tecnologico necessario ai soggetti con un volume
d’affari non superiore a 50.000 euro.
L’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una
sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro, con la possibilità però di
riduzione a metà delle sanzioni in caso di correzione della trasmissione entro
15 giorni dalla scadenza.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva
periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000
euro.
Dal 1° gennaio 2017 verranno
soppresse le comunicazioni delle operazioni intercorsi con soggetti c.d.
“Blacklist”.
Dal 1° gennaio 2017 la dichiarazione
annuale IVA dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30
aprile.
ANTIRICICLAGGIO
Voluntary Disclosure 2.0
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Fino al 31 luglio 2017 sarà possibile
aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
La possibilità di adesione è estesa
anche a chi, avendo già aderito alla prima operazione per far emergere capitali
dall’estero, vuole ora mettersi in regola con capitali nascosti in Italia; la
regola vale anche viceversa e supera quindi il divieto di partecipare una
seconda volta.
Come nella precedente versione della
procedura, viene previsto lo slittamento dei termini di decadenza per
l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché di contestazione
delle sanzioni.
Nel caso di rientro di capitali in
contanti si presume che questi derivino da redditi conseguiti, in quote
costanti, in relazione a condotte di evasione fiscale commesse nel 2015 e nei 4
periodi d’imposta precedenti (la tassazione sarà applicata di conseguenza).
La procedura vede il contribuente
provvedere spontaneamente a versare in unica
soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017),
gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e
sanzioni.
DICHIARAZIONI
Dichiarazione integrativa a favore oltre il “normale” termine di
presentazione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Il decreto fiscale, ormai convertito
in legge, prevede la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di
presentazione della dichiarazione successiva; il credito che dovesse
emergere da tale integrazione potrà essere utilizzato in compensazione per il
versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
È stata inoltre introdotta la
possibilità di presentare la dichiarazione IVA a favore entro i termini previsti per
l’accertamento. L’eventuale credito emergente dall’integrazione può essere
chiesto a rimborso o essere utilizzato in compensazione per i debiti maturati a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata
l’integrativa.
Scade il 14 dicembre il termine per il ravvedimento da omessa
presentazione del 770
Il
prossimo mercoledì 14 dicembre sarà l’ultimo giorno utile per la
regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della
dichiarazione modello 770 ordinario o semplificato relativa al 2015.
Il
ravvedimento prevede il versamento della sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10
del minimo di 250 euro).
ADEMPIMENTI
Chiuse le partite IVA dopo tre anni di inattività
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge
Il decreto fiscale n. 193/2016,
divenuto legge, prevede la chiusura d’ufficio, dopo opportune verifiche, delle
partite IVA per i soggetti che per 3 anni non hanno esercitato attività
d’impresa, arte o professione. Uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle
entrate chiarirà i criteri e le modalità attuative della chiusura della partita
IVA; il contribuente potrà far pervenire i chiarimenti necessari all’Agenzia
delle entrate.
L’eventuale chiusura d’ufficio della
partita IVA non porta a sanzioni per omessa comunicazione di cessata attività.
Altre novità e semplificazioni del Decreto Fiscale
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
·
È
eliminata la presunzione legale relativa
ai compensi professionali in merito ai rapporti bancari, anche con
riferimento ai versamenti.
·
Per
le imprese, scatta la presunzione di
evasione fiscale per prelievi e
versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro
mensili.
·
Per
l’estrazione di beni dai depositi IVA l’imposta
è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dietro prestazione di idonea
garanzia.
·
Il
termine per la consegna della certificazione
unica dei sostituti d’imposta slitta dal 28 febbraio al 31 marzo.
·
Viene
eliminato l’obbligo di effettuare l’F24
telematico per il pagamento (senza compensazioni) di importi superiori a
1.000 euro.
·
Viene
alzato da 15.000 a
30.000 il limite oltre il quale occorre il visto
di conformità per la richiesta di rimborso IVA.
IRPEF
Rinnovo automatico della cedolare secca
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in
legge
Sono state introdotte anche
modifiche in tema di disciplina della cedolare secca sugli affitti. Anche se vi è la mancata comunicazione della
proroga del contratto di locazione, non
vi è più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione,
qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la
volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi
versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della
dichiarazione dei redditi.
Per la mancata presentazione delle comunicazioni relative alla proroga o
alla risoluzione del contatto si applica la sanzione fissa pari a 100 euro (50 euro se la comunicazione è
presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).
BILANCIO
Pubblicata la nuova tassonomia formato XBRL per i bilanci chiusi
il 31 dicembre 2016
È stata
pubblicata la nuova
Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci
secondo le disposizioni codicistiche, denominata PCI2016-11-14.
Considerate
le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato D.Lgs.
n. 139/2015, la nuova
Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse
novità.
In
sintesi le principali sono:
·
l’introduzione del bilancio
per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale
in calce;
·
il rendiconto finanziario
diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota
integrativa come nella precedente versione tassonomica;
·
il bilancio consolidato
invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi
quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).
TRIBUTI LOCALI
Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi
Il 16
dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso
a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu
deve essere versata in due rate: la
prima in acconto il 16 giugno e la
seconda a saldo entro il 16 dicembre.
Per il
versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di
modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici
mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le
aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con
apposita delibera sul sito del MEF.
(Vedi l’Approfondimento)
APPROFONDIMENTI
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La “rottamazione dei ruoli”
Il 24 novembre 2016, con l' approvazione
definitiva da parte del Senato, il “decreto fiscale” (D.L. 22 ottobre 2016, n.
193), intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento
di esigenze indifferibili” è stato convertito in legge.
L' art. 6
del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della
riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto,
fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o
affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di
notifica della cartella di pagamento.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
·
gli
interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
·
le
somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare:
·
le
somme a titolo di interessi e capitale;
·
le
somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Più in dettaglio, possono essere oggetto di definizione
agevolata:
·
Imposte;
·
Contributi
previdenziali e assistenziali;
·
Tributi
locali;
·
Contributi
previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;
·
Ruoli
formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
·
Canoni
demaniali;
·
Spese
di giustizia.
Restano invece esclusi:
·
Risorse
proprie tradizionali dell' UE (per
esempio i dazi all' importazione);
·
IVA
all' importazione;
·
Crediti
derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
·
Importi
dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l' Unione Europea;
·
Multe,
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze
penali;
·
Sanzioni
amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al
Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme
aggiuntive per ritardati pagamenti).
Il beneficio spetta a tutti
i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente
della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però
perché, rispetto ai piani rateali in
essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i
versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in
ogni caso dilazionato in rate, sulle
quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70%
delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell' anno 2017 e il restante 30% nell' anno 2018; il
pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel
2017 e due nel 2018.
Il
contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza (tramite
apposito modello) entro il 31 marzo 2017; sarà Equitalia a ricalcolare il debito dovuto, le singole
rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il
31 maggio 2017.
Qualora la definizione non
si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale
versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno
quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico
residuo non potrà essere oggetto di dilazione.
A seguito della
presentazione della dichiarazione:
·
saranno
sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi
indicati nella medesima;
·
per
gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1.
avviare
nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti
salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione;
2.
proseguire
le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora
tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un' istanza di assegnazione o non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
·
saranno
sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali
dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.
Per i carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione
non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi
meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di accertamento esecutivo, o dell' avviso di addebito.
Restano ancora alcuni
aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall’Agenzia Entrate
una Circolare di chiarimento.
La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità,
specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma emerge tuttavia
il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme
sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate
mensili), l’adesione alla “rottamazione”
comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.
TRIBUTI LOCALI
Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre
Il 16
dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso
a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu
deve essere versata in due rate: la
prima in acconto il 16 giugno e la
seconda a saldo entro il 16 dicembre.
Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune
di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici
mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le
aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita
delibera sul sito del MEF.
A tali
regole fanno eccezione gli enti non
commerciali che versano l’IMU in 3
rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di
quanto dovuto l’anno precedente, la terza
entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le
aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.
Non tutti
gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione
principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e
dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti
del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili
diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile;
l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni
diversi.
Le
abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non
sono A/1, A/8 e A/9; le relative
pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative
all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle
che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una
detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a
concorrenza dell’imposta dovuta.
Se
un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione
principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di
comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la
riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e
la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.
La base
imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola
per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.
La base
imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili
di interesse storico-artistico e per i fabbricati
per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non
utilizzati.
L’aliquota
Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili
locati a canone concordato.
La base
imponibile dei terreni agricoli
viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per
135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.
Si
ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di
calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.
Un’eccezione
rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano
due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto
a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al
proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di
abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno
che non sia un immobile di lusso.
Si
ricorda che dal 2016 sono escluse dal
pagamento dell’imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di
lusso.
I terreni agricoli non sono soggetti alla
TASI.
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