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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Dal decreto Milleproroghe nessuno sconto sullo spesometro
·         Per le ritenute versate a gennaio nuovi codici tributo per i sostituti d’imposta
·         Convertito in legge il decreto sulla “rottamazione delle cartelle”
·         Interessi legali allo 0,1% dal 1° gennaio 2017
·         Equitalia: congelati 380.000 atti
·         Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
·         Deducibilità compensi amministratori
·         Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
·         Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
·         Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2017
·         Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
·         Determinato il Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2017
·         ASD: regime forfettario con proventi inferiori a 400.000 euro

APPROFONDIMENTI
·         La “rottamazione delle cartelle”
·         Stampa, aggiornamento e “bollatura” di libro giornale e libro inventari



NUOVE LEGGI
Dal decreto Milleproroghe nessuno sconto sullo spesometro
D.L. 30 dicembre 2016 n. 244
Il Decreto Milleproroghe n. 244/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso, non prevede alcuna modifica alle recenti norme sullo spesometro.
Restano quindi confermate le scadenze per l'invio delle nuove comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell'Iva così come previste nell'art. 4 del D.L. n. 193/2016 con l'unica semplificazione già introdotta in sede di conversione dello stesso decreto legge, ossia la scadenza unificata per l'invio dei primi due trimestri 2017 entro la data del 25 luglio 2017.

Tra le diverse proroghe previste dal decreto c’è anche quella dei termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali:
·         è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
·         è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);
·         viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
·         in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;
·         viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Per le ritenute versate a gennaio nuovi codici tributo per i sostituti d’imposta
Già dal 1° gennaio 2017 dovranno essere utilizzati da parte dei sostituti d’imposta i nuovi codici tributo, introdotti dalla risoluzione 17 marzo 2016, n. 13/E, per il versamento delle ritenute relative al mese di dicembre 2016.
A fini semplificativi, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva soppresso alcuni codici tributi facendoli confluire in altri già esistenti.
Si evidenzia:
·         la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno) che confluiranno nel codice tributo 1001;
·         la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluirà nel codice tributo 3802;
·         la soppressione del codice tributo 1038 (ritenute sulle provvigioni degli agenti) che confluirà nel codice 1040.


Convertito in legge il decreto sulla “rottamazione delle cartelle”
Legge 1 dicembre 2016, n. 225, di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Il 2 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 225/2016 che ha convertito in legge il D.L. n. 193/2016.
A seguito della conversione in legge del Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello DA1 tramite il quale i contribuenti possono comunicare la propria adesione alla sanatoria per i carichi affidati ad Equitalia.

Vedi l’Approfondimento


Interessi legali allo 0,1% dal 1° gennaio 2017
D.M. 7 dicembre 2016
Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,2%, scenderà allo 0,1%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
·         in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,2%, fino al 31 dicembre 2016 e allo 0,1% dall’1° gennaio 2017 e fino al giorno del ravvedimento;
·         in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).


Equitalia: congelati 380.000 atti
Equitalia, Comunicato Stampa 21 dicembre 2016
Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet Equitalia ha informato dello stop all'invio delle cartelle, ossia al "congelamento" di quasi tutti gli atti della riscossione per il periodo Natalizio, fino all’8 gennaio 2017 (si tratta della sospensione della notifica di 375.518 atti).
Equitalia precisa che non si tratta di un blocco totale in quanto alcuni atti "inderogabili" saranno comunque notificati anche durante queste due settimane, in gran parte attraverso la posta elettronica certificata.


ACCERTAMENTO
Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
Ricordiamo che la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.
Rammentiamo che il 31 dicembre 2016 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:
·             per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2013 e relative al 2012 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
·             per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2012 e relative al 2011 per le attività di controllo formale (art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973).


IRES
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.


SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·         400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·         700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
Si ricorda che, a seguito della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), a partire dal 1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito ai fini delle imposte tramite il principio di cassa.


SCRITTURE CONTABILI
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 1
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
·         ricavi 5.164.568,99 euro;
·         rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.


IRPEF
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2017
Agenzia delle Entrate, Comunicato 22 dicembre 2016
Sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 22 dicembre le tabelle nazionali per il periodo d’imposta 2017 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli elaborate e valide per tutto il 2017, al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.
Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997); le tabelle in tutto sono 9 e si riferiscono alle seguenti categorie:
·         autoveicoli a benzina in produzione
·         autoveicoli a gasolio in produzione
·         autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione
·         autoveicoli elettrici e ibridi in produzione
·         autoveicoli a benzina fuori produzione
·         autoveicoli a gasolio fuori produzione
·         autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione
·         autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione
·         motoveicoli.

I valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati.
Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo a favore dell’azienda.

SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Entro il 31 dicembre di ogni anno i contribuenti che utilizzano i sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità devono effettuare la stampa dei registri contabili e aggiornare e sottoscrivere il libro inventari.

Vedi l’Approfondimento


Determinato il Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2017
MEF, Nota 15 novembre 2016, n. 359584
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota 15 novembre 2016, n. 359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Tutte le imprese sono obbligate a versare annualmente la tassa del Diritto Camerale alla Camera del Commercio; le tariffe per il 2017 per chi paga in misura fissa sono ridotte del 50%, per cui l'importo del diritto camerale 2017 è il seguente:
·         imprese individuali (piccoli imprenditori): 44 euro e 9 euro unità locale;
·         società semplici iscritte con la qualifica di impresa agricola: 50,00 euro;
·         società semplici non agricole o inattive: 100 euro e 20,00 euro;
·         società tra professionisti: 100,00 euro e 20,00 euro;
·         unità locali o sedi secondarie di imprese estere: 55,00 euro;
·         soggetti iscritti solo al Repertorio economico amministrativo (REA) versano solo per la sede: 15,00 euro.
Gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, diversi da quelli sopraindicati, pagano il Diritto Camerale 2017 calcolato sulla base del fatturato totale dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente, che si ricava dai quadri del modello IRAP 2017.


SETTORI E REGIMI SPECIALI
ASD: regime forfettario con proventi inferiori a 400.000 euro
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 50
Dal 1° gennaio 2017 la soglia massima dei proventi da attività commerciali conseguiti annualmente da associazioni sportive dilettantistiche per accedere al regime forfetario, di cui alla legge n. 398/1991, sale da 250.000 a 400.000 euro.
La modifica è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 con una modifica all’art. 90, comma 2, della legge n. 289/2002 e, pertanto, dal 2017 le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime di cui alla legge n. 289/2002 se nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento i proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non sono superiori a 400.000 euro.
Il regime di cui sopra prevede la determinazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo a tale importo le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche nella forma di società di capitali, purché senza fine di lucro, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Ai fini del calcolo del raggiungimento o meno del limite, rileva il principio di cassa.
Per optare per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate avviene tramite opzione, barrando l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA; ne deve essere data comunicazione anche alla SIAE.
L’opzione è vincolante per cinque anni, se permangono i requisiti.




APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La “rottamazione delle cartelle”
Il Decreto fiscale n. 193/2016, ormai convertito in legge n. 225/2016, all’art. 6 ha previsto la sanatoria delle cartelle esattoriali e delle multe affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, con uno sconto offerto sugli importi dovuti: i contribuenti infatti pagheranno gli importi relativi ai tributi evasi ed agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, escludendo gli interessi di mora e le sanzioni.
Oltre le cartelle esattoriali possono essere sanate anche le multe derivanti da violazioni del Codice della Strada.
Può accedere alla rottamazione anche chi ha in corso delle rateizzazioni con Equitalia o chi è decaduto da precedenti piani di dilazione prima del 1 ottobre 2016. Determinante sarà rinunciare ai vecchi piani dilazionatori ed essere in regola con i pagamenti delle vecchie rate fino al 31 dicembre 2016.
Sono escluse dalla rottamazione le risorse comunitarie come dazi e accise, l’iva all’importazione, le somme percepite per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale.
Per aderire alla sanatoria occorre compilare il modello DA1 (presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate) e inviarlo o in via telematica o fisicamente agli sportelli di Equitalia entro il 31 marzo 2017.
Per quanto riguarda il pagamento, dovrà avvenire in unica soluzione o in massimo 5 rate.
Nel caso di rateazione verranno caricati gli interessi legali della nuova rateizzazione (circa il 4% annuo) e le rate saranno 3 nel 2017 e 2 nel 2018; il 70% del debito dovrà essere pagato nel 2017 e l’ultima rata entro settembre 2018.
Entro il 31 maggio arriverà conferma dell’avvenuta accettazione dell’istanza con i relativi nuovi bollettini e le loro scadenze da parte di Equitalia.


SOCIETÀ
Stampa, aggiornamento e “bollatura” di libro giornale e libro inventari
Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini), tenuti con sistemi meccanografici, è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2015 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:
·         entro il 30 dicembre 2016 (tre mesi dopo il 30 settembre 2016) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
·         per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 30 settembre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 impone, come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2015 entro il 30 settembre 2016.

Con riferimento al libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:
·         nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
·         nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.
La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.
Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 92 del 22 ottobre 2001).
Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
·         gli imprenditori individuali;
·         le società di persone;
·         le società cooperative;
·         le mutue assicuratrici;
·         i G.E.I.E.;
·         i consorzi di cui all’art. 2612 c.c.;
·         le società estere;
·         le associazioni e fondazioni;
·         gli enti morali.
Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
  • le sedi secondarie di società estere;
  • i consorzi ed aziende di enti locali;
  • gli enti pubblici.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
  • applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
  • versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.
In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.
Sono esenti dall’imposta di bollo:
  • le cooperative edilizie, occorre indicare sul libro il titolo di esenzione (art. 66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n. 331/1993, convertito con legge n. 427/1993);
  • le O.N.L.U.S., Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997);
  • le cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative.


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