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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Certificazione Unica 2017 da consegnare entro il 31 marzo
·         Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2017
·         Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l'anno 2017
·         Studi di settore: l'AE approva i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
·         Al via la trasmissione all’Anagrafe tributaria delle informazioni sulle spese sostenute nel 2016
·         Spesometro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
·         Le nuove Dichiarazioni di intento dal 1° marzo 2017
·         La regolarizzazione dello splafonamento da parte degli esportatori abituali
·         Definite le modalità per fruire del credito d’imposta per calamità
·         Consorzi con attività esterna: deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio
·         Iper e Super Ammortamento: la maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa
·         Configurabilità dell’abitazione di “lusso”
·         Voluntary-bis: dal 7 febbraio l'invio delle istanze di adesione

APPROFONDIMENTI
·         La Certificazione Unica 2017 per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
·         Primi chiarimenti sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro)


IN BREVE

ASSISTENZA FISCALE
Certificazione Unica 2017 da consegnare entro il 31 marzo
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10044
L’Agenzia Entrate, con provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10044, ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno 2016.
Per il periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2017 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Vedi l’Approfondimento


PREVIDENZA, LAVORATORI AUTONOMI
Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2017
Inps, Circolare 31 gennaio 2017, n. 21
L'Inps, con circolare 31 gennaio 2017, n. 21, ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, a seguito delle variazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017:
·         per i collaboratori e le figure assimilate l’aliquota è stata fissata al 32% + 0,72%.
·         per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti solo alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è fissata al 25% + 0,72%; per i pensionati è al 24%.
Il minimale di reddito è stato fissato in 15.548,00 euro ed il massimale in 100.324,00.
Si ricorda che gli iscritti alla Gestione separata Inps 2017, qualora superino la soglia del massimale di reddito, non dovranno pagare i contributi sulle somme eccedenti.

Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l'anno 2017
Inps, Circolare 31 gennaio 2017, n. 22
L'INPS ha emanato la circolare 31 gennaio 2017, n. 22, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2017 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.
I valori retributivi per artigiani e commercianti su cui applicare le aliquote sono rimasti invariati; il minimale di reddito è stato confermato a 15.548,00 euro.
Le aliquote sono fissate a 23,55% per gli artigiani e a 23,64% per i commercianti.
Si ricorda che i contributi dovuti sul minimale dovranno essere versati tramite 4 rate, la prima scadente il 16 maggio; i pagamenti eccedenti il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF.
Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2017, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Inoltre gli imprenditori individuali, esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza, che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla legge n. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d’imposta successivi), nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.
La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Chi sceglie la riduzione da un lato avrà maggiore liquidità, dall'altro avrà un accreditamento inferiore dei contributi ai fini pensionistici.
L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno (ogni anno va presentata la domanda, anche se è stata già presentata anche l'anno scorso).


ACCERTAMENTO
Studi di settore: l'AE approva i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
Agenzia Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2017, n. 22485
Con Provvedimento 31 gennaio 2017, n. 22485 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli degli Studi di Settore per l’anno 2016, con le relative istruzioni.
Si osserva una diminuzione delle informazioni extracontabili richieste, ma non si è verificata nessuna variazione per gli elementi contabili e il quadro A riguardante gli addetti all'attività, i cui fattori sono fondamentali nel calcolo di congruità elaborato dal software.
Tra le novità degne di nota è stata aggiunta, quale causa di esclusione in merito al “periodo di non normale svolgimento dell'attività”, anche quella relativa agli eventi sismici.


DICHIARAZIONI
Al via la trasmissione all’Anagrafe tributaria delle informazioni sulle spese sostenute nel 2016
D.M. 1 dicembre 2016, art. 2
Entro il 28 febbraio 2017 tramite i canali Entratel e Fisconline (anche tramite intermediario) i soggetti interessati dovranno comunicare i dati riguardanti contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio, che serviranno per la predisposizione della prossima dichiarazione precompilata.
Gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di trasmettere i dati relativi gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Si ricorda che nella comunicazione vi è l'obbligo dell'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini.


IVA
Spesometro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E
Nella circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo spesometro, con particolare riferimento al reverse charge, al documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300,00 euro e per la comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) per le attività rientranti nel in regime forfettario ex lege n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali).
Vedi l’Approfondimento
DOGANE, DICHIARAZIONI
Le nuove Dichiarazioni di intento dal 1° marzo 2017
Agenzia Entrate, Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2 dicembre 2016, n. 213221, è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”).
Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.
Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello.
Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento.


DOGANE
La regolarizzazione dello splafonamento da parte degli esportatori abituali
Agenzia Entrate, Risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, ha fornito chiarimenti per le modalità di regolarizzazione dello "splafonamento”, ovvero quando l’esportatore abituale ha acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile.
Lo “splafonamento” è una violazione regolarizzabile; l’esportatore abituale, oltre all’IVA dovuta, dovrà versare gli interessi e una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Le possibili procedure per regolarizzare lo splafonamento sono tre:
·         la richiesta al cedente/prestatore di emettere note in aumento dell’IVA;
·         l’emissione, in duplice copia, di un’autofattura e il versamento diretto dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi;
·         l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno dello “splafonamento” e l’assolvimento dell’IVA, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.


AGEVOLAZIONI
Definite le modalità per fruire del credito d’imposta per calamità
Agenzia Entrate, Provvedimento 6 febbraio 2017, n. 26891
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 6 febbraio 2017, n. 26891, ha stabilito le modalità per fruire del credito d’imposta previsto dalla legge di Stabilità 2016, per chi abita, lavora ed esercita attività d’impresa in territori colpiti da eventi calamitosi.
Il credito d’imposta è calcolato quale importo ottenuto a finanziamento (da banche e da tutti i soggetti autorizzati all’esercizio del credito) sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento ed è utilizzato dal beneficiario del finanziamento ad ogni scadenza di rimborso del finanziamento per corrispondere le rate stesse del finanziamento.
Il soggetto finanziatore recupererà poi l’importo mediante compensazione o cessione del credito.
Obbligo del soggetto finanziatore è di comunicare all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, numero e importo delle singole rate, dati di eventuali risoluzioni.


Consorzi con attività esterna: deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio
Entro il 28 febbraio 2017, i consorzi con attività esterna, di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016.
Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell'art. 2615- bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la nuova tassonomia "2016-11-14".
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese. Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
Le stesse disposizioni valgono anche per i consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell'art. 2630 c.c., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:
·         ad euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
·         ad euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.


Iper e Super Ammortamento: la maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa
MISE, Comunicato Stampa 6 febbraio 2017 - Faq
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcune FAQ in tema di Iper e Super Ammortamento.
In particolare il MISE ha precisato che dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione ..."), dal contenuto dell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»"), nonché dalla tipologia di beni agevolabili, si evince che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa e che debbano pertanto ritenersi esclusi i contribuenti esercenti arti e professioni


Configurabilità dell’abitazione di “lusso”
Corte di Cassazione, Sentenza 28 ottobre 2016, n. 21812
Con la sentenza n. 21812/2016 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di imposta di registro chiarendo che, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e di conseguenza esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, è necessario fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva (D.M. 2 agosto 1969, art. 6) in base alla quale è il requisito della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro abitabilità, a costituire il parametro idoneo alla configurazione di una abitazione come "lussuosa".
Alla luce di quanto sopra, la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 8/29 del 2 gennaio 2017, esaminando un caso di acquisto prima casa con applicazione dell'IVA agevolata al 4%, ha confermato la decadenza dell'agevolazione prima casa e disposto l'applicazione dell'IVA ordinaria.
Sulla base degli esiti della perizia disposta dal C.T.U., infatti, era stata conteggiata una "superficie utile complessiva" di gran lunga superiore al limite che qualifica una abitazione come "di lusso".


ACCERTAMENTO, ANTIRICICLAGGIO
Voluntary-bis: dal 7 febbraio l'invio delle istanze di adesione
Agenzia Entrate, Provvedimento 3 febbraio 2017, n. 25749
Il Direttore dell''Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 3 febbraio 2017, n. 25749, ha disposto l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle istanze di adesione alla nuova procedura di collaborazione volontaria ("voluntary-bis") e l'integrazione delle istruzioni del modello di domanda, al fine di una gestione più semplice delle imposte sostitutive, dell'Ivie e dell'Ivafe e della relativa sanzione. Modello, istruzioni e specifiche tecniche sono disponibili sul sito internet dell'AE, nella sezione dedicata alla collaborazione volontaria.
A partire da martedì 7 febbraio 2017 i professionisti abilitati che rientrano nell'elenco contenuto nel D.P.R. n. 322/1998 e nei successivi decreti attuativi, compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili, potranno inviare all'Agenzia delle Entrate le richieste di accesso alla procedura tramite l'apposito canale telematico.
I contribuenti che avessero inviato il "vecchio" modello dovranno provvedere, a seguito dell'apertura del canale telematico, alla trasmissione del nuovo modello pubblicato sul sito delle Entrate, ricordandosi di barrare la casella "Istanza trasmessa in precedenza".



APPROFONDIMENTI

ASSISTENZA FISCALE
La Certificazione Unica 2017 per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 16 gennaio 2017, n. 10044, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno 2016.
Per il periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2017 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le principali novità sono l’inserimento nel modello dei nuovi campi per il regime speciale, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, e l’inserimento della sezione per le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a partire dal 2016, l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari 10% per i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato percepiti sotto forma di utili d’impresa.
L’Agenzia Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell’ambito di Telefisco 2017, ha precisato che anche quest’anno le certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770.


IVA
Primi chiarimenti sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro)
Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo spesometro.
In particolare segnaliamo:
·         ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività (associazioni sportive, pro-loco e simili) rientranti nel regime forfettario ex lege n. 398/1991 (sia istituzionali che commerciali):
o        devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse;
o        non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione;
·         devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695). Conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;
·         i dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”. La procedura va applicata sia agli acquisti intracomunitari, sia alle fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile.

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