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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Il versamento del saldo IVA annuale
·         Dal 16 marzo la compensazione orizzontale del credito IVA 2016
·         Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
·         Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
·         Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate e Inps
·         "Flat Tax" per i neo residenti
·         Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione a Università non statali
·         Trasmissione Certificazione Unica: per alcuni redditi possibile l'invio anche dopo il 7 marzo
·         Patrimoni e redditi all'estero non dichiarati: modalità e criteri per i controlli
·         I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
·         Se la società non riesce ad affittare l'unico bene strumentale non si considera di comodo
·         Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi: chiarimenti delle Entrate
·         Patent box per le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software

APPROFONDIMENTI
·         Il versamento del saldo IVA
·         Il modello EAS


IN BREVE

IVA
Il versamento del saldo IVA annuale 
l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2016 deve essere generalmente versata entro il 16 marzo 2017.
Il versamento può però essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla Dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
In entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma dovuta.
Vedi l’Approfondimento

Dal 16 marzo la compensazione orizzontale del credito IVA 2016
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2017 entro il 28 febbraio o entro il 3 marzo (grazie alla dilazione concessa), dal 16 marzo 2017 possono procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5mila euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2016.
L'importo da compensare potrà superare i 15mila euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.
Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 15mila euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 15mila euro sarà possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo all’invio dell’integrativa.


ENTI NO PROFIT
Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
Il prossimo 31 marzo 2017 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2016, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS
Vedi l’Approfondimento


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).
Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa.



Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate e Inps
Agenzia Entrate, Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E; Inps, Nota 22 febbraio 2017 n. 12707
L’Agenzia Entrate, con la circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. “rottamazione delle cartelle”), precisando che possono presentare la dichiarazione di adesione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016.
È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.
In base al D.L. n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.
Anche i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.
Se dopo aver avviato il procedimento presentando la dichiarazione di adesione entro il 31 marzo 2017, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.
Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso ma in questi casi il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente, con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.
L’Inps, con Nota 22 febbraio 2017 n. 12707, ha invece reso noto che ai fini del rilascio del DURC positivo non è sufficiente la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, da effettuare entro il 31 marzo 2017 da parte degli interessati alla definizione agevolata, ma è necessario il versamento delle somme in unica soluzione ovvero, in caso di richiesta di rateazione, il versamento della prima rata.


IRPEF
Flat Tax per i neo residenti
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060; Comunicato Stampa 9 marzo 2017
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060, ha fornito le istruzioni per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.
L'opzione della "Flat Tax", prevista dall'ultima legge di Bilancio, prevede il pagamento di un'imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata per i redditi prodotti all’estero, con lo scopo di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro paese delle persone con un alto patrimonio.
Per esercitare l'opzione, i contribuenti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti potranno aderire al nuovo regime entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.
Con successivo Comunicato Stampa del 9 marzo 2017, l’Agenzia ha inoltre precisato che l'imposta sostitutiva di 100mila euro si applicherà esclusivamente sui redditi prodotti all'estero, mentre per quelli prodotti in Italia si applicheranno le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.


Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione a Università non statali
D.M. 23 dicembre 2016, n. 993
Con il Decreto Ministeriale n. 993 del 23 dicembre 2016 è stato definito l’importo massimo detraibile delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da indicare nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2016, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede, l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.


DICHIARAZIONI
Trasmissione Certificazione Unica: per alcuni redditi possibile l'invio anche dopo il 7 marzo
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 3 marzo 2017
Entro martedì 7 marzo dovevano essere trasmesse le Certificazioni Uniche 2017 relative al 2016, ma con un comunicato stampa pubblicato venerdì 3 marzo l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, anche per quest'anno, come chiarito con le circolari n. 6/2015 e n. 12/2016, alle certificazioni arrivate oltre il 7 marzo, contenenti dati non utilizzabili ai fini della precompilata, non saranno applicate sanzioni, a patto che arrivino all'Agenzia entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Si ricordano le sanzioni previste:
·         100 euro per singola certificazione omessa, tardiva o errata con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta;
·         nessuna sanzione per la Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni;
·         33,33 euro per singola certificazione errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni, con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta.


ACCERTAMENTO
Patrimoni e redditi all'estero non dichiarati: modalità e criteri per i controlli
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 marzo 2017 n. 43999
Con il D.L. n. 193/2016 è stato previsto l'invio all'Agenzia Entrate, da parte dei Comuni, dei dati dei cittadini italiani che chiedono l'iscrizione all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine di consentire la formazione di liste selettive per i necessari controlli in materia di contrasto all'evasione per attività finanziarie ed investimenti detenuti all'estero.
Con il Provvedimento n. 43999 del 3 marzo 2017, l'Agenzia Entrate ha definito gli elementi su cui verranno formate le liste dei contribuenti oggetto di verifica, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.
I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all'estero, quali, ad esempio, l'intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare.
Un altro aspetto che verrà valutato è l'eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria.
Per la formazione delle liste verranno valutati: residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, movimenti di capitale da e verso l'estero, informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente, atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente, utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive, disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto, titolarità di partita Iva attiva, rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria, titolarità di cariche sociali, versamento di contributi per collaboratori domestici, informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770, informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all'Agenzia Entrate (spesometro).


I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 7 marzo 2017
Dal prossimo anno i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale andranno a sostituire gli Studi di Settore.
Imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Gli Indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.
In dettaglio, gli indicatori elementari di affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Se la società non riesce ad affittare l'unico bene strumentale non si considera di comodo
Corte di Cassazione, Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5080
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2017, n. 5080, ha confermato il principio secondo cui non è da considerarsi di comodo la società che, date le condizioni di mercato, è impossibilitata ad affittare l'unico bene strumentale. In tal caso è possibile quindi disapplicare la normativa sulle società di comodo.
Il concetto di impossibilità deve essere intesa in termini economici in base alle condizioni di mercato e non assoluti.

AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi: chiarimenti delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 marzo 2017, n. 29/E
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 10 marzo 2017, n. 29/E, ha precisato che la revoca del credito d’imposta per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, opera se la cessione dei beni avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Con il medesimo parere, l’Agenzia precisa altresì che la fruizione del credito può essere anche parziale, a condizione che l’attrezzatura non ceduta sia dotata di propria funzionalità rispetto al bene ceduto e rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso, la predetta attrezzatura va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo.


Patent box per le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E, ha chiarito che le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.
Si ricorda che il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore, purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore, rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.
Non rientrano, invece, tra le attività agevolabili quelle puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, e così via; tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.




APPROFONDIMENTI

IVA
Il versamento del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2016 deve essere versata entro il 16 marzo 2017.
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
·         la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
·         quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 - IVA annuale saldo.

ENTI NO PROFIT
Il modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
·         gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
·         le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette)
·         le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
·         i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
·         le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
·         gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
·         le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
·         le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
·         le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
·         le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
·         le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
·         i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
·         le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
·         l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
·         le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
·         le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
·         le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
1.                  abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
2.                  effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3.                  versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.



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