IN BREVE
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Il versamento del saldo IVA annuale
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Dal 16 marzo la compensazione orizzontale del credito IVA 2016
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Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
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Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per
ciascun anno solare
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Rottamazione delle cartelle: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate e Inps
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"Flat Tax" per i neo residenti
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Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione a Università non
statali
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Trasmissione Certificazione Unica: per alcuni redditi possibile l
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Patrimoni e redditi all
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I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
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Se la società non riesce ad affittare l
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Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi: chiarimenti
delle Entrate
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Patent box per le attività di implementazione, aggiornamento,
personalizzazione e customizzazione del software
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APPROFONDIMENTI
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Il versamento del saldo IVA
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Il modello EAS
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IN BREVE
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IVA
Il
versamento del saldo IVA annuale
l’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2016 deve
essere generalmente versata entro il 16
marzo 2017.
Il
versamento può però essere differito alla scadenza prevista per il versamento
delle somme dovute in base alla Dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al
16 marzo.
In
entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma dovuta.
Vedi l’Approfondimento
Dal
16 marzo la compensazione orizzontale del credito IVA 2016
I
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva
2017 entro il 28 febbraio o entro il 3 marzo (grazie alla dilazione concessa), dal 16 marzo 2017 possono procedere alla
compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5mila euro maturati
nel corso del periodo d' imposta
2016.
L' importo da compensare potrà superare i 15mila euro, solo in caso di dichiarazione IVA
asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall' organo di controllo contabile.
Qualora,
entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità
su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i
15mila euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione
integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 15mila euro sarà possibile
a decorrere dal giorno 16 del mese successivo all’invio dell’integrativa.
ENTI NO PROFIT
Presentazione
del modello EAS entro il 31 marzo
Il
prossimo 31 marzo 2017 sarà l’ultimo
giorno utile per l' invio telematico
del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da
parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2016, si
siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell' ente
precedentemente comunicati.
La
trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o
tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Per
le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun
anno solare
Ricordiamo che il
limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti
d' imposta opera per ciascun anno
solare (e non per modello dichiarativo).
Rappresenta
quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale
limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo
prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura
agevolativa.
Rottamazione
delle cartelle: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate e Inps
Agenzia Entrate, Circolare 8 marzo 2017, n.
2/E; Inps, Nota 22 febbraio 2017 n. 12707
L’Agenzia Entrate, con
la circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla
procedura di definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della
riscossione (c.d. “rottamazione delle cartelle”), precisando che possono
presentare la dichiarazione di adesione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al
2016. Non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati
entro il 31 dicembre 2016.
È invece possibile
definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016
non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui
esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante
comunicazione inviata per posta ordinaria.
In base al D.L. n.
193/2016, il contribuente ha la facoltà
di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati
dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati
che lo riguardano.
Anche i carichi che contengono solo somme dovute
a titolo di sanzioni possono essere definiti, purché le sanzioni siano di
carattere amministrativo-tributarie.
Se dopo aver avviato il
procedimento presentando la dichiarazione di adesione entro il 31 marzo 2017, il contribuente non paga integralmente o
paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle
rate, la definizione agevolata perde di
efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto,
viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato
senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza
possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non
sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.
Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso
ma in questi casi il debitore con la presentazione della dichiarazione di
adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi
che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al
ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo
tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del
contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente, con l’integrale
pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, riguardi l’intera
pretesa oggetto di controversia.
L’Inps, con Nota 22
febbraio 2017 n. 12707, ha
invece reso noto che ai fini del
rilascio del DURC positivo non è sufficiente la presentazione dell’istanza
per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione,
da effettuare entro il 31 marzo 2017 da parte degli interessati alla
definizione agevolata, ma è necessario
il versamento delle somme in unica soluzione ovvero, in caso di richiesta
di rateazione, il versamento della prima rata.
IRPEF
Flat Tax per i neo residenti
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo
2017, n. 47060; Comunicato Stampa 9 marzo 2017
L' Agenzia
delle Entrate, con il Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060, ha fornito le
istruzioni per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale
in Italia beneficiando di un una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all' estero.
L' opzione
della "Flat Tax", prevista dall' ultima
legge di Bilancio, prevede il pagamento
di un' imposta forfettaria di 100mila
euro per ciascun periodo d' imposta
per cui viene esercitata per i redditi
prodotti all’estero, con lo scopo di attrarre ed incentivare il
trasferimento della residenza nel nostro paese delle persone con un alto
patrimonio.
Per esercitare l' opzione, i contribuenti interessati ed in possesso
dei requisiti richiesti potranno aderire al nuovo regime entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d' imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale
in Italia o in quello immediatamente successivo.
Con successivo
Comunicato Stampa del 9 marzo 2017, l’Agenzia ha inoltre precisato che l' imposta sostitutiva di 100mila euro si applicherà
esclusivamente sui redditi prodotti all' estero,
mentre per quelli prodotti in Italia si
applicheranno le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.
Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione
a Università non statali
D.M. 23 dicembre 2016, n. 993
Con il Decreto Ministeriale n. 993 del 23
dicembre 2016 è stato definito l’importo massimo detraibile delle tasse e dei
contributi di iscrizione alle Università non statali da indicare nella
Dichiarazione dei redditi relativa al 2016, per ciascuna area
disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede, l' Ateneo
presso il quale è presente il corso di studio.
DICHIARAZIONI
Trasmissione Certificazione Unica: per alcuni
redditi possibile l' invio anche dopo
il 7 marzo
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 3
marzo 2017
Entro martedì 7 marzo dovevano essere
trasmesse le Certificazioni Uniche 2017 relative al 2016, ma con un comunicato
stampa pubblicato venerdì 3 marzo l' Agenzia
delle Entrate ha reso noto che, anche per quest' anno,
come chiarito con le circolari n. 6/2015 e n. 12/2016, alle certificazioni
arrivate oltre il 7 marzo, contenenti dati non utilizzabili ai fini
della precompilata, non saranno applicate sanzioni, a patto che arrivino
all' Agenzia entro il termine di
presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Si ricordano le sanzioni previste:
·
100 euro per singola certificazione omessa, tardiva o
errata con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta;
·
nessuna sanzione per la Certificazione Unica
errata trasmessa entro il 7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa
entro 5 giorni;
·
33,33 euro per singola certificazione errata trasmessa entro il
7 marzo 2017, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni, con limite
massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta.
ACCERTAMENTO
Patrimoni e redditi all' estero
non dichiarati: modalità e criteri per i controlli
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 marzo
2017 n. 43999
Con il D.L. n. 193/2016
è stato previsto l' invio all' Agenzia Entrate, da parte dei Comuni, dei dati dei
cittadini italiani che chiedono l' iscrizione
all' Aire (Anagrafe degli italiani
residenti all' estero) entro i sei
mesi successivi alla richiesta, al fine di consentire la formazione di liste
selettive per i necessari controlli in materia di contrasto all' evasione per attività finanziarie ed investimenti
detenuti all' estero.
Con il Provvedimento n.
43999 del 3 marzo 2017, l ' Agenzia Entrate ha definito gli elementi su cui
verranno formate le liste dei contribuenti oggetto di verifica, in cui
confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della
residenza.
I criteri che saranno
utilizzati per la formazione delle liste
selettive si basano su elementi che
fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il
trasferimento all' estero, quali,
ad esempio, l' intestazione di
contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di
partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare.
Un altro aspetto che
verrà valutato è l' eventuale mancata
adesione alla procedura di collaborazione volontaria.
Per la formazione delle
liste verranno valutati: residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a
fiscalità privilegiata, movimenti di capitale da e verso l' estero, informazioni relative a patrimoni immobiliari
e finanziari detenuti all' estero,
trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell' ambito
di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni
residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente, atti del registro
segnaletici dell' effettiva presenza
in Italia del contribuente, utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche
attive, disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto,
titolarità di partita Iva attiva, rilevanti partecipazioni in società residenti
di persone o a ristretta base azionaria, titolarità di cariche sociali,
versamento di contributi per collaboratori domestici, informazioni trasmesse
dai sostituti d' imposta con la
Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770, informazioni relative a
operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all' Agenzia
Entrate (spesometro).
I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale
(ISA)
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 7
marzo 2017
Dal prossimo anno i nuovi Indici sintetici di
affidabilità fiscale andranno a sostituire gli Studi di Settore.
Imprese e professionisti potranno avere un
riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali
attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di
affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno
“affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche
consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Gli Indici sintetici di affidabilità sono
formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e
consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti
su una scala da 1 a
10.
In dettaglio, gli indicatori elementari di
affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze
di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello
organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia
valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile
e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello
organizzativo cui sono riferiti.
Se la società non riesce ad affittare l' unico bene strumentale non si considera di comodo
Corte di Cassazione, Sentenza 28 febbraio
2017, n. 5080
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28
febbraio 2017, n. 5080, ha
confermato il principio secondo cui non è da considerarsi di comodo la società
che, date le condizioni di mercato, è impossibilitata ad affittare l' unico bene strumentale. In tal caso è possibile
quindi disapplicare la normativa sulle società di comodo.
Il concetto di impossibilità deve essere intesa in termini economici in base alle
condizioni di mercato e non assoluti.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali
nuovi: chiarimenti delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 marzo
2017, n. 29/E
L’Agenzia delle
Entrate, con Risoluzione 10 marzo 2017, n. 29/E, ha precisato che la revoca del credito d’imposta per
l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali
nuovi, disciplinato dall’art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in
legge 11 agosto 2014, n. 116, opera se
la cessione dei beni avviene entro il quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo
d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Con il medesimo parere,
l’Agenzia precisa altresì che la
fruizione del credito può essere anche parziale, a condizione che
l’attrezzatura non ceduta sia dotata di propria funzionalità rispetto al bene
ceduto e rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso, la
predetta attrezzatura va considerata, a tutti gli effetti, come un bene
autonomo.
Patent box per le attività di implementazione,
aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 marzo
2017, n. 28/E
L’Agenzia delle
Entrate, con la risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E, ha chiarito che le attività
di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright si
concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento,
personalizzazione e customizzazione del software.
Si ricorda che il
patent box è un regime opzionale di
tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software
protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni
e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili.
Nella determinazione
del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore, purché originali e
frutto di creazione intellettuale dell’autore, rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività
di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del
software.
Non rientrano, invece,
tra le attività agevolabili quelle puramente strumentali all’utilizzo del
software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di
“secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo
di software applicativi in cloud, e così via; tali attività, infatti, non
rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.
APPROFONDIMENTI
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IVA
Il versamento del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2016 deve essere versata entro il
16 marzo 2017.
È possibile rateizzare la somma
dovuta in rate di pari importo di
cui:
·
la
prima deve essere versata entro il 16
marzo;
·
quelle
successive devono essere versate entro
il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via)
ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive
alla prima è dovuto l’interesse fisso di
rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere
aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così
via).
Il versamento può anche essere
differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base
al Modello Redditi, con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16 marzo.
In tutti i casi il versamento va
effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica,
con il codice tributo 6099 - IVA annuale
saldo.
ENTI
NO PROFIT
Il modello EAS
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in
via telematica all' Agenzia delle
Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito
modello (EAS).
Sono
esonerati dalla comunicazione dei
dati:
·
gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del
Coni che non svolgono attività commerciale;
·
le associazioni pro-loco che hanno esercitato l' opzione per il regime agevolativo in quanto nel
periodo d' imposta precedente hanno
realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 - Regime
speciale Iva e imposte dirette)
·
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali
che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate
dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di
somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e
simili);
·
i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali
promotrici le loro proprie attività istituzionali;
·
le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
·
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per
esempio, i fondi pensione).
Possono
presentare il modello EAS con modalità
semplificate i seguenti enti:
·
le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute
dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
·
le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui
alla legge n. 383/2000;
·
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del
modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
·
le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche
tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del
D.P.R. n. 361/2000;
·
le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno
come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto,
nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
·
i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del
rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi
per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2/1997 o che hanno comunque
presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del
Parlamento europeo;
·
le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel,
nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza
degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla
partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale
o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti
bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato
che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività
istituzionali proprie di queste ultime;
·
l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
·
le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana
per la ricerca sul cancro);
·
le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo
tenuto dal Ministero della difesa;
·
le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il
modello EAS deve essere inviato, in via
telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o
Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione
degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati;
la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in
cui si è verificata la variazione.
In
caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60
giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il
D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali
opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un
altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
1.
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
alla data di scadenza ordinaria del termine;
2.
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto)
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3.
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della
sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
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