Premessa
L’art. 4 del D.L.
50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 consente di optare per
l’applicazione della Cedolare secca con aliquota al 21% sui redditi derivanti
dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da
persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in
presenza di intermediazione immobiliare, anche on line.
Tali norme si applicano per i contratti stipulati
dal 1 giugno 2017.
A carico degli
intermediari immobiliari, compresi i soggetti che gestiscono portali
telematici, sono posti obblighi informativi qualora intervengano nei contratti
in questione; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei
canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta
del 21% all’atto del pagamento al beneficiario, a titolo di acconto o d’imposta
a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l’opzione per
la Cedolare secca.
In realtà la Cedolare secca era
già possibile per le locazioni brevi ma, la nuova norma ne estende
l’applicazione ai contratti, in cui la locazione è integrata dai servizi di
pulizia locali e cambio biancheria nonché alle sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo
oneroso da parte del comodatario.
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LA NOVELLATA DEFINIZIONE
DI LOCAZIONE BREVE
Per contratti di locazione breve si
intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non
superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori
di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili
ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a
terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
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Su questa nuova disposizione normativa introdotta dal D.L. 50/2017 si
innesta il Provvedimento del 12 luglio dell’Agenzia delle Entrate che ha ad
oggetto “modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici,
assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché
di versamento della ritenuta, previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6
dell’articolo 4 del citato Decreto Legge n. 50 del 2017, in relazione ai
contratti di locazione breve.
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Fonte
(Sito A.D.E.)
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Il Provvedimento A.D.E.
Il Provvedimento, individua le
modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici trasmettono i dati
relativi ai contratti di locazione breve; a carico degli intermediari
immobiliari, compresi i soggetti che gestiscono portali telematici, sono posti
obblighi informativi qualora intervengano nei contratti in questione; se tali
soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o
dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21% all’atto del
pagamento al beneficiario, a titolo di acconto o d’imposta a seconda che sia
stata effettuata o meno, da parte del locatore, l’opzione per la Cedolare
secca. Tali adempimenti sono effettuati dagli intermediari sulla base delle
informazioni e dei dati forniti dai locatori degli immobili.
Obblighi intermediari immobiliari
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Obblighi
informativi
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I
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché coloro
che gestiscono portali telematici, che intervengono nella conclusione dei
contratti di locazione breve, comunicano all’Agenzia delle Entrate:
· il
nome, cognome e codice fiscale del locatore;
· la durata del contratto;
· l’importo
del corrispettivo lordo;
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La
comunicazione all’A.D.E.
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Come
specificato nel Provvedimento i dati devono essere predisposti e trasmessi
attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle
specifiche tecniche che saranno pubblicate successivamente sul sito internet
della stessa Agenzia.
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Per i
soggetti non residenti
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I
soggetti non residenti effettuano la comunicazione per il tramite della
stabile organizzazione - se in possesso di una stabile organizzazione in
Italia ai sensi dell’articolo 162 del TUIR - o, nel caso in cui ne risultino
privi, avvalendosi di un rappresentante fiscale individuato tra i
soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale
provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti
rappresentati qualora non ne siano in possesso.
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Medesimo
immobile e locatore
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I
dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal
medesimo locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata.
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Termini da
rispettare
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La comunicazione dei dati è
effettuata entro termine il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
conclusione del contratto.
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Sanzioni
per inadempimento
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L'omessa, incompleta o infedele
comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve è punita con
la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/97, ossia sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla
metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
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Obblighi
“fiscali”
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Termine per
il versamento della ritenuta
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La
ritenuta è operata dai soggetti residenti e dai soggetti non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 162
del TUIR in qualità di sostituti d’imposta e versata (conseguente obbligo di
certificazione delle ritenute tramite 770), entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui la ritenuta è effettuata alla relativa
certificazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. n.
322/1998.
I
soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta assolvono mediante l’invio della
relativa certificazione anche gli obblighi di comunicazione dei dati del
contratto.
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Come versare la ritenuta
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Il
versamento delle ritenute effettuate avviene con le modalità di cui
all’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.
Di
conseguenza per consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta
in argomento con la Risoluzione n° 88/E del 5 luglio è stato istituito il
codice tributo: “1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al
beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve
- articolo 4, comma 5, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50”.
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Per i
soggetti non residenti
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I
soggetti non residenti, che risultino privi di una stabile organizzazione in
Italia, effettuano la ritenuta ed adempiono agli obblighi di versamento,
certificazione e dichiarazione tramite un rappresentante fiscale individuato
tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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Ulteriori
obblighi operativi
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Viene
stabilito, in capo agli intermediari immobiliari compresi i soggetti che
gestiscono portali telematici l’obbligo di conservazione degli elementi posti
a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono
intervenuti o dei corrispettivi incassati per il termine previsto per
l’accertamento ai sensi dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 ossia fino al
5° anno successivo.
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