IN
BREVE
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Tari gonfiata: i rimborsi dai Comuni
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Il 18 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi
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Avvisi dall’Agenzia Entrate per l’adempimento spontaneo dei soggetti
che hanno omesso la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
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Il cassetto digitale dell’imprenditore: un nuovo strumento per
l’azienda
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Cartografia catastale: al via la consultazione libera in tutta Italia
·
Sentenza Corte UE: l’esclusione della rettifica della base imponibile
IVA in caso di procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità
dell’IVA
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Nuovo documento unico di circolazione: i dati richiesti
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Nuove specifiche tecniche per i finanziamenti sisma maggio 2012
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APPROFONDIMENTI
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Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate
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Imu e Tasi: versamento della seconda rata 2017
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IN BREVE
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MANOVRA 2018
Approvato
il “Decreto Fiscale”
Ddl di conversione in legge
del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
In data 30 novembre 2017, è stato approvato in
via definitiva il Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetto
“Decreto fiscale”), che attende ora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto prevede numerose ed importanti novità
di carattere tributario, tra cui la c.d. “rottamazione-bis”, l’estensione dello
Split Payment, il “bonus pubblicità” e il Fondo di garanzia per le Pmi.
Nella versione definitiva del Decreto è confermato
lo slittamento al 7 dicembre 2017 del termine per il versamento delle prime
tre rate previste (a luglio, settembre e novembre 2017) dall’originario piano di definizione
agevolata delle cartelle di pagamento e l’inapplicabilità delle sanzioni per le irregolarità sullo spesometro
del primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano trasmessi entro il 28
febbraio 2018.
TRIBUTI LOCALI
Tari
gonfiata: i rimborsi dai Comuni
MEF, Circolare 20 novembre
2017, n.1/DF
Attuale in questi giorni, a seguito di una
risposta al question time del 18
ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in
sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima
anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).
Il Ministero dell’economia e delle finanze,
per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017 ha pubblicato la
circolare n. 1/DF con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
Il 18
dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi
Il 18
dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista
la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di
proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu
deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso,
il 18 dicembre.
Per il
versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di
modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici
mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le
aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con
apposita delibera sul sito del MEF.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Avvisi
dall’Agenzia Entrate per l’adempimento spontaneo dei soggetti che hanno omesso
la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
Agenzia Entrate,
Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294
L’Agenzia Entrate, con
il Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294, al fine di stimolare
l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle
basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati
all'Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti e quelli relativi alle
Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.
In particolare, sono
messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre
di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta
pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Per informare i
contribuenti di dette informazioni l'Agenzia delle Entrate trasmette una
comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec) attivati
dai contribuenti contenente:
a) codice fiscale,
denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero
identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto;
d) modalità attraverso
le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.
La stessa
comunicazione sarà presente anche all'interno dell'area riservata "La mia
scrivania", presente del portale dell'Agenzia delle Entrate, dove saranno
rese disponibili ulteriori dati, quali data di elaborazione del prospetto,
numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori
per il trimestre di riferimento, dati identificativi dei clienti e fornitori
(denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita
IVA), dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti, dati relativi al
flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della
posizione del documento all'interno del file).
I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le
omissioni eventualmente commessi e beneficiare
della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi
del ravvedimento operoso.
IVA
Elenco
split payment aggiornato al 21 novembre 2017
Il Dipartimento delle
Finanze ha aggiornato sul proprio sito l’elenco
dei soggetti che nel 2018 saranno tenuti all’applicazione del regime di split
payment. In particolare sono stati pubblicati i seguenti elenchi:
· società controllate di
diritto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei
ministri e dai Ministeri;
· società controllate di
fatto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei
ministri e dai Ministeri;
· società controllate di
diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città
metropolitane, Comuni, Unioni di comuni.
L’elenco delle società
quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana rimane invece
aggiornato al 31 ottobre.
Per le amministrazioni
pubbliche tenute all’applicazione del regime di scissione dei pagamenti occorre
fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.
Si ricorda che gli
elenchi pubblicati non tengono conto dell’ulteriore estensione dello split
payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione prevista
dal D.L. n. 148/2017, convertito in legge dal Parlamento il 30 novembre scorso
e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IVA
Split
payment: istituiti due nuovi codici tributo
Agenzia Entrate,
Risoluzione 10 novembre 2017, n. 139/E
Dopo l'estensione
dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d.
"split payment") alle operazioni effettuate dalle Pubbliche
Amministrazioni e dalle società, con riferimento alle operazioni per le quali è
emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, l 'Agenzia Entrate, con la risoluzione n.
139/E del 10 novembre 2017,
ha istituito i seguenti codici tributo:
· per il modello "F24", codice tributo "6041",
denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA -
scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali -
art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015". Tale codice tributo deve essere
esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione del mese
e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento;
· per il modello "F24 Enti Pubblici", codice tributo "621E",
denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA -
scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali -
art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".
I codici consentiranno
il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti
pubblici", dell'IVA dovuta. L'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui il tributo diventa esigibile, senza possibilità di
compensazione.
IMPRESE
Il
cassetto digitale dell’imprenditore: un nuovo strumento per l’azienda
Con una lettera
inviata alle imprese, Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico
hanno reso noto di aver messo a servizio dell’imprenditore un nuovo strumento:
il “Cassetto digitale dell'imprenditore”, uno strumento web (disponibile
all’indirizzo impresa.italia.it)
grazie al quale il legale rappresentante o il titolare di qualsiasi impresa
italiana può accedere direttamente via internet a tutte le informazioni e ai
documenti ufficiali della propria azienda.
Usando le credenziali
digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS/CRS (Carta
Nazionale/Regionale dei Servizi), il Cassetto digitale permette di consultare gratuitamente on line visure,
atti e bilanci presenti nel Registro
delle Imprese, il fascicolo
informatico d’impresa, le pratiche
presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti
tramite le camere di commercio, le informazioni
relative al pagamento del Diritto Annuale.
AGEVOLAZIONI
Beni di
costo inferiore a 516,46 euro e super ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia
Entrate
Agenzia Entrate,
Risoluzione 24 novembre 2017, n. 145/E
L’Agenzia Entrate, con
la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha fornito
chiarimenti in merito alla disciplina del super ammortamento per i beni
strumentali nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro.
L’Agenzia ha precisato
che, qualora si decidesse di non imputare l’intero costo del bene
nell’esercizio di sostenimento, ciò impedirebbe anche di fruire integralmente
del super ammortamento nello stesso esercizio; la maggiorazione del 40% dovrà essere fruita di anno in anno secondo i
coefficienti di ammortamento fiscali.
La Risoluzione ha
altresì precisato che la maggiorazione
del 40% non influisce sul limite di 516,46 euro (previsto dall’art. 102,
comma 5, del TUIR); pertanto se il costo supera la predetta soglia per effetto
della maggiorazione, non viene meno la possibilità di dedurre integralmente il
costo nell’esercizio.
CATASTO
Cartografia
catastale: al via la consultazione libera in tutta Italia
Agenzia Entrate, Provvedimento
23 novembre 2017 n. 271542
L’Agenzia
Entrate ha reso noto sul proprio sito che dal 23 novembre è disponibile il
servizio, per tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano), che permette la consultazione dinamica delle
mappe catastali e la possibilità di visualizzazione integrata con altri dati a
supporto dei processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio.
Il
servizio è raggiungibile tramite il portale “cartografia” dal sito dell’Agenzia
ed è fruibile tramite i software GIS (Geographic Information System) o
specifiche applicazioni a disposizione dell'utente.
L'Agenzia
Entrate ha informato però che, da gennaio 2018, i servizi di consultazione e
quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili in modo ancora più semplice
attraverso l'utilizzo di uno specifico "Geoportale".
La
consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale,
per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione personale e le
visure catastali telematiche.
IVA
Sentenza
Corte UE: l’esclusione della rettifica della base imponibile IVA in caso di
procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità dell’IVA
Corte di Giustizia Ue,
Sentenza 23 novembre 2017, n. C-246/16
La Corte di Giustizia
UE, con sentenza n. C-246/16 del 23 novembre 2017, ha stabilito che non è conforme al diritto dell’Unione la direttiva IVA
nazionale, secondo cui, a fronte del mancato pagamento di una prestazione o
cessione, la possibilità di emettere nota di variazione da parte del fornitore
è subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale,
la cui durata media supera i 10 anni.
L’Amministrazione
finanziaria ha interpretato “infruttuosità” non quale mera pendenza della
procedura. Ad esempio per la procedura fallimentare, per emettere la nota di
credito, occorrerebbe attendere la pubblicazione del decreto con il quale il
Giudice delegato ha approvato il piano di riparto, o ancora più prudentemente,
il decorso del termine entro cui i creditori possono proporre osservazioni al
piano di riparto.
Il fornitore italiano
deve quindi versare l’IVA senza però averla riscossa dal cliente.
I soggetti passivi
italiani hanno uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai soggetti
passivi IVA di altra stati membri dell’Unione, e ciò, ha stabilito la Corte,
risulta essere contrario alle norme UE in materia d’IVA.
VEICOLI
Nuovo
documento unico di circolazione: i dati richiesti
Decreto 23 ottobre 2017
È stato pubblicato,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2017, il Decreto 23 ottobre
2017, recante "Modalità di
annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs.
29 maggio 2017, n. 98".
Dal 1° luglio 2018
sarà introdotto il documento unico di circolazione per gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
La nuova "carta
di circolazione" sostituirà i due documenti attuali: il certificato di
proprietà del veicolo, di competenza dell'ACI, e il libretto di circolazione prodotto
dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei.
Nel «documento unico»,
dovranno essere annotati:
a) i dati tecnici del
veicolo;
b) i dati di
intestazione del veicolo;
c) i dati validati dal
Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi
alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione
o alla sua definitiva esportazione all'estero.
Nel documento unico
dovranno, altresì, essere annotati i
dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari
che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati
presso il PRA, nonché di provvedimenti
di fermo amministrativo, con le modalità stabilite tramite l’apposito
decreto del 23 ottobre 2017, con il quale vengono ora disciplinate le modalità
di annotazione delle informazioni nel documento unico.
AGEVOLAZIONI
Nuove
specifiche tecniche per i finanziamenti sisma maggio 2012
Agenzia Entrate,
Provvedimento 22 novembre 2017, n. 269367
Con il
Provvedimento n. 269367 del 22 novembre 2017 l 'Agenzia Entrate ha approvato le nuove
specifiche tecniche, in sostituzione di quelle già approvate con il
provvedimento 16 maggio 2013, da utilizzare da parte degli enti che erogano i
prestiti agevolati previsti per le imprese danneggiate dal sisma del 2012, per
la trasmissione completa dei dati relativi al prestito agevolato, compresi
quelli già trasmessi impiegando le specifiche tecniche approvate con il
provvedimento del 16 maggio 2013.
Si
ricorda che l'art. 11, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 174/2012 ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento
agevolato della durata massima di due anni, per permettere il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 20
maggio al 30 novembre 2012, nonché di quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15
novembre 2013.
I
soggetti finanziatori, in base a quanto stabilito dal D.L: n. 174/2017, devono
comunicare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati e al
loro utilizzo, oltre ai dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento ed i relativi importi.
APPROFONDIMENTI
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TRIBUTI
LOCALI
Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate
Attuale in questi giorni, a seguito di una
risposta al question time del 18
ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in
sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima
anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).
Il MEF per chiarire la questione, in data 20
novembre 2017, ha
pubblicato la circolare n. 1/2017 con cui illustra la corretta modalità
applicativa della TARI.
In sintesi, la TARI si
compone di due quote: una fissa, in
funzione dei metri quadri degli immobili, e
una variabile che dovrebbe cambiare in funzione del quantitativo reale di
rifiuti prodotto ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni
calcolano in rapporto ai componenti dell’utenza (e non in rapporto ai metri
quadrati dell’utenza).
La quota fissa di
ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie
dell’alloggio sommata quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria
corrispondente al numero degli occupanti della stessa.
Viene poi sommata la
quota fissa alla quota variabile.
La quota variabile deve quindi essere computata una sola volta
e “un diverso modus operandi da parte
dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a
sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando
immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo
lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
Alcuni Comuni,
commettendo un errore, hanno inserito nel conteggio anche la quota variabile
per ciascuna pertinenza; in questi casi l’errore si sarebbe ripetuto dal 2014,
anno di entrata in vigore dell’imposta.
Qualora il contribuente
voglia verificare se nel proprio Comune la Tari è stata calcolata in maniera
errata dovrà analizzare una “bolletta” della tassa rifiuti verificando nel
riepilogo dell’importo da pagare se, oltre all’utenza “domestica” principale,
sono presenti altre voci “domestica – accessorio” e se è presente il valore
“tariffa variabile”. Qualunque cifra riportata sarebbe in quel caso illegittima
e il contribuente ha facoltà di richiederne il rimborso.
Il maggior tributo
versato può essere chiesto a rimborso
entro 5 anni, a pena di decadenza, dal momento in cui è stato effettuato il
pagamento e per annualità a partire dal 2014.
Non vi sono particolari
formalità per la presentazione dell’istanza di rimborso, ma occorre che siano
indicati tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l’importo
versato, e quello di cui si chiede il rimborso, oltre ai dati identificativi
della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della TARI.
TRIBUTI
LOCALI
Imu e Tasi: versamento della seconda rata 2017
Il 18 dicembre (la scadenza originaria
sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo
di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate: la
prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18
dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per
il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per
i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare
le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con
apposita delibera sul sito del MEF.
A tali
regole fanno eccezione gli enti non commerciali
che versano l’IMU in 3 rate: le
prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto
l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a
conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.
Non tutti
gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione
principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e
dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Se i componenti del
nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi
ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione,
invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.
Le
abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non
sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle
medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una
pertinenza per categoria.
Sulle abitazioni di lusso, che sono invece
quelle rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a
discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Se un’unità immobiliare non di lusso è
concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad
abitazione principale, vi è la riduzione
della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere
registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da
parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica
nello stesso Comune dove è concesso il comodato.
La base
imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola
per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.
La base
imponibile viene ridotta del 50% per gli
immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati
e di fatto non utilizzati.
L’aliquota
Imu viene poi ridotta del 25% per gli
immobili locati a canone concordato.
La base
imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno
domenicale e moltiplicandolo per 135; i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.
Si
ricorda infine che il 18 dicembre scade
altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di
calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.
Un’eccezione
rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso
in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una
in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale
stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se
per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà
tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.
Si
ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposte le abitazioni
principali, ad eccezione di quelle di lusso.
I terreni
agricoli non sono soggetti alla TASI.
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