Dato l’ampio
spazio mediatico di questi giorni circa il diritto al rimborso dei contribuenti
sulla TARI (tassa sui rifiuti) pagata in eccesso sulle utenze domestiche, è
intervenuto direttamente il MEF con la Circolare n. 1/Df del 20/11/2017 per
fornire gli opportuni chiarimenti.
In particolare, nella richiamata
Circolare è stato affrontato il problema sollevato dall’On. L’Abbate, il quale
nel corso di un’interrogazione parlamentare metteva alla luce il fatto che:
æ qualora all’abitazione civile fosse legata una
pertinenza, molti comuni hanno applicato la quota variabile della TARI sia
all’una sia all’altra, con conseguente disparità di trattamento nel caso in cui,
a parità di composizione di nucleo familiare, ci fosse solo l’abitazione con
una superfice di mq pari alla somma della superficie dell’abitazione e della
pertinenza (si veda esempio successivo).
Quota fissa e quota
variabile
æ
La TARI è stata istituita
dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell’imposta unica
comunale (IUC)
Il chiarimento
Secondo il Dipartimento delle Finanze:
æ
“la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata
moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative
pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti
dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore
assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che
non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale
alla parte fissa".
Nella Circolare è riportato un esempio pratico
da cui si evince l’evidente disparità di trattamento
Il rimborso
Laddove
il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato
dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può, quindi,
richiedere il rimborso del relativo importo.
Per l’istanza valgono le seguenti regole:
Istanza di rimborso
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Dove presentarla
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Entro quando
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Come
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Al Comune
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Entro 5 anni dal
termine di versamento
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Non sono previste particolari formalità ma
deve indicare alcuni elementi essenziali, ossia:
æ
tutti i dati necessari a identificare il contribuente;
æ
l’importo versato e quello di cui si chiede il
rimborso;
æ
i dati identificativi della pertinenza che è stata
computata erroneamente nel calcolo della TARI.
|
Attenzione
æ
Il rimborso potrà essere chiesto solo
per le annualità 2014 (anno in cui la TARI fu istituita) e successive (non è
possibile, quindi, chiedere il rimborso della TARSU, per la quale erano
previste regole diverse da quelle della TARI, ossia non erano prevista, tranne
in alcuni casi, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile);
æ
Il rimborso non potrà essere richiesto
nel caso di Comuni che hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente
natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della Legge n.
147 del 2013.
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