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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         CU 2018: entro il 7 marzo l’invio all’Agenzia Entrate
·         Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 28 febbraio 2018
·         Spesometro: II semestre 2017 da trasmettere entro il 6 aprile 2018
·         La detrazione IVA per i contribuenti trimestrali
·         Asili nido, Onlus e fondazioni: trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata
·         La CUPE entro il 31 marzo
·         Gestione separata INPS: le aliquote contributive per l’anno 2018
·         Artigiani e commercianti: le aliquote contributive per l’anno 2018
·         Bonus alberghi: le indicazioni per la presentazione delle domande
·         Agenzia Entrate: attenzione ai nuovi tentativi di truffa

APPROFONDIMENTI
·         La Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
·         Spesometro 2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2017



IN BREVE

ASSISTENZA FISCALE
CU 2018: entro il 7 marzo l’invio all’Agenzia Entrate
Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.
Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Vedi l’Approfondimento


IVA
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 28 febbraio 2018
Scade il prossimo 28 febbraio il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al IV trimestre 2017.
L’art. 4, comma 2, del D.L. n. 193/2016, collegato alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova. Non è infatti utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.


IVA
Spesometro: II semestre 2017 da trasmettere entro il 6 aprile 2018
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 febbraio 2018, n. 29190
Il D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.
Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:
·         le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
·         le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
·         le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione

Vedi l’Approfondimento


IVA
Intrastat: approvate le nuove istruzioni
Agenzia delle Dogane, Determinazione 8 febbraio 2018, n. 13799/RU
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con Determinazione 8 febbraio 2018, n. 13799/RU, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (c.d. "modelli Intrastat").
Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell’adempimento degli elenchi Intrastat.
Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.


IVA
La detrazione IVA per i contribuenti trimestrali
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
Con la Circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti della Circolare sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica ed eventualmente difformi rispetto alle indicazioni fornite con il documento di prassi. 
La Circolare fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi mensili che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
Per i soggetti passivi “trimestrali” si deve però porre attenzione a non anticipare la detrazione.
Pertanto un contribuente trimestrale che abbia effettuato un acquisto di beni nel dicembre 2017 e ricevuto la fattura datata 2017 successivamente al 1° gennaio 2018 ma entro il 16 marzo 2018, non può procedere alla registrazione di tale fattura con riferimento all’ultimo trimestre del 2017 (detrazione nel modello Iva 2018 per l’anno 2017) ma deve annotarla ed esercitare la detrazione nel primo trimestre 2018.


IVA
Liquidazione IVA mensile e la conseguente detrazione dell’imposta
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E
Date le recenti novità riportate nella Circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia Entrate, occorre valutare la correttezza di effettuare la detrazione IVA nella liquidazione del mese di gennaio 2018 (per i soggetti IVA mensili) per le fatture ricevute nei primi giorni del mese di febbraio.
Da un punto di vista normativo la Direttiva 2006/112/CE prevede che il diritto alla detrazione nasce “quando l’imposta detraibile diventa esigibile”, ovvero quando l’Erario può far valere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta; ai fini del legittimo esercizio della detrazione occorre altresì il possesso di una fattura.
La circolare n. 1/E/2018 nel determinare il termine da cui decorre il diritto alla detrazione, ha individuato due condizioni:
·         l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
·         il possesso della fattura (presupposto formale).

La circolare 1/E/2018 dovrebbe rappresentare una guida per le operazioni realizzate a cavallo d’anno, relativamente alle quali la fattura potrebbe essere pervenuta al soggetto passivo nell’anno successivo a quello di esigibilità. Si consente così un esercizio della detrazione entro il più ampio termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 per la registrazione della fattura, ovvero entro la dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e rispetto a quello fissato dall’art. 19 (dichiarazione IVA relativa all’anno di esigibilità).
Per quanto concerne le liquidazioni periodiche infrannuali, invece, l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente […] e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972”.
La norma in esame richiama l’art. 19 relativamente alla condizione sostanziale dell’esigibilità dell’imposta per il sorgere del diritto, ma, nel richiedere il possesso della fattura, non ne impone il possesso entro la fine del mese di riferimento, richiedendone semmai la disponibilità entro il giorno 16 in cui si procede all’effettiva liquidazione dell’imposta.


DICHIARAZIONI
Asili nido, Onlus e fondazioni: trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata
D.M. 30 gennaio 2018; D.M. 30 gennaio 2018; Provvedimento 9 febbraio 2018, n. 34419; Provvedimento 9 febbraio 2018, n. 34431
Con due distinti decreti ministeriali – seguiti da due provvedimenti dell’Agenzia Entrate che hanno definito le specifiche tecniche per l’invio dei dati - è stato stabilito l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere i dati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Sono ora assoggettati agli obblighi di trasmissione dei dati anche gli Asili nido, i quali dovranno provvedere entro il 28 febbraio 2018 a comunicare in via telematica i dati relativi alle rette pagate nel corso del 2017.
Inoltre, con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017-2018-2019, in via sperimentale, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e associazioni riconosciute possono trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili.
La comunicazione riguarda le erogazioni eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite sistemi di pagamento tracciabili, e le somme eventualmente rimborsate ai donatori; sono pertanto escluse le donazioni in natura e quelle effettuate da parte di enti e società.


DICHIARAZIONI
Precompilata 2018: approvate le specifiche tecniche per l'invio dei dati
Agenzia Entrate, Provvedimento 6 febbraio 2018, n. 30434; Provvedimento 6 febbraio 2018, n. 30549; Provvedimento 6 febbraio 2018, n. 30472; Provvedimento 6 febbraio 2018, n. 30383
L’Agenzia Entrate, con quattro diversi Provvedimenti del 6 gennaio 2018, ha approvato le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata 2018.
Si tratta, in particolare, delle specifiche tecniche per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi:
·         agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali;
·         alle spese sanitarie rimborsate;
·         ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
·         ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.


DICHIARAZIONI
La CUPE entro il 31 marzo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 gennaio 2018, n. 9520
Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.


PREVIDENZA
Gestione separata INPS: le aliquote contributive per l’anno 2018
INPS, Circolare 31 gennaio 2018, n. 18
Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l'INPS ha reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.
L'art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012 ha disposto nell'anno 2018 l'aumento al 33% dell'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate. A tale valore vanno sommate sia l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dalla legge n. 81/2017 e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sia l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.
Quindi per i collaboratori e per le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2018 saranno pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, in caso contrario, al 33,72%.
Per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l'importo rimane invariato al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018 si conferma al 24%.
Per l'anno 2018 il massimale è pari a 101.427 euro ed il minimale di reddito per l'accredito contributivo previsto per quest'anno è fissato nella misura di 15.710 euro.


PREVIDENZA
Artigiani e commercianti: le aliquote contributive per l’anno 2018
INPS, Circolare 12 febbraio 2018, n. 27
L’Inps, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote, i minimali e massimali di reddito e le modalità per il calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, valevoli per l’anno 2018.
Per effetto dell’incremento dello 0,45% annuo stabilito dall’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, l’aliquota contributiva risulta aumentata al 24% del reddito prodotto per entrambe le categorie, con una ulteriore maggiorazione dello 0,09% per i commercianti.
Per l'anno in corso, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è pari a € 15.710,00.
Le aliquote per il 2018 risultano così determinate:


Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
24 %
24,09 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
21 %
21,09 %

La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Si ricorda che i contributi devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:
·         16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
·         entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.


AGEVOLAZIONI
Iperammortamento in dubbio se la perizia è tardiva
La disciplina dell’iperammortamento, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e prorogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), prevede che il diritto alla fruizione dei relativi benefici nasca in subordine al rispetto di specifici adempimenti, tra cui la predisposizione di una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture.
Il termine per procedere all’adempimento è l’ultimo giorno del periodo d’imposta nel corso del quale il bene è entrato in funzione.
Qualora la perizia venga effettuata l’anno successivo all’interconnessione, la stessa maggiorazione potrebbe essere messa a rischio o slittare al periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione del bene.
In merito non sono stati forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate; pertanto potrebbe essere opportuno presentare, prima della scadenza prevista per la presentazione del modello Redditi 2018, un’istanza di interpello.


AGEVOLAZIONI
Bonus alberghi: le indicazioni per la presentazione delle domande
l Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha reso noti termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere bonus alberghi (Tax Credit Riqualificazione) per le spese sostenute nel 2017.
La procedura di accesso all'agevolazione si distingue in due fasi:
1.       la compilazione: le domande potranno essere compilate e caricate esclusivamente dalle ore 10.00 del 25 gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018;
2.       il Click Day: le domande si potranno essere inviate esclusivamente dalle 10.00 del 26 febbraio alle 16.00 del 27 febbraio 2018.


LOCAZIONI
Affitti a canone concordato solo con l’approvazione delle associazioni firmatarie dell’accordo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Nota 6 febbraio 2018, n. 1380
I contratti di locazione a canone concordato, tramite i quali viene normalmente concordato un canone di locazione inferiore a quello corrente di mercato, prevedono incentivi fiscali per i proprietari.
I contratti di locazione a canone concordato sono predisposti sulla base di contratti-tipo e rispettano le condizioni stabilite in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente precisato che, qualora il contratto sia stipulato senza l’assistenza delle organizzazioni di proprietà edilizia o dei conduttori, per poter fruire delle agevolazioni fiscali è comunque necessario che il suddetto contratto sia “vistato” almeno da una delle associazioni firmatarie dell’accordo territoriale.


RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Agenzia Entrate: attenzione ai nuovi tentativi di truffa
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 2 febbraio 2018
Con il Comunicato Stampa 2 febbraio l'Agenzia Entrate ha avvisato i contribuenti circa falsi messaggi email che potrebbero ricevere, aventi come oggetto "Acconti" o "F24 ACCONTI".
Le mail sono inviate in nome dell'Agenzia Entrate e nascondono un tentativo di truffa. Fanno intatti riferimento ad un acconto F24 per il 2018 e contengono un collegamento ad una pagina che fa scaricare un programma malevolo nel computer del destinatario.
L’Agenzia invita i cittadini ad eliminare questi messaggi email e a non cliccare sui collegamenti presenti in essi o nei loro allegati.

APPROFONDIMENTI

ASSISTENZA FISCALE
Certificazione Unica 2018 per i redditi di lavoro dipendente ed equiparati,
di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e redditi diversi ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.
Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità nel modello 2018 sono essenzialmente due: l’inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la modifica della sezione relativa ai premi di risultato.
Con l’approvazione del modello relativo al periodo d’imposta 2017 l’Agenzia Entrate ha infatti introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione breve, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017.
Tale norma ha previsto che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall'utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.
Si segnala che l'Agenzia Entrate ha reso disponibili sul proprio sito i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2017.
Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.


IVA
Spesometro 2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2017
Il D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.
Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:
·         le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
·         le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
·         le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione

Il Provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, recependo altresì le semplificazioni all’adempimento disposte dall’art. 1 ter del D.L. n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 .
L’invio dei dati viene pertanto limitato a:
·         il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
·         la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
·         la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
·         la tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice
Tipologia dell’operazione
Note
N1
Operazioni escluse
Art. 15 D.P.R. 633/1972
N2
Operazioni non soggette
Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3
Operazioni non imponibili
Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE
N4
Operazioni esenti
Art. 10 D.P.R. 633/1972
N5
Regime del margine
Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6
Reverse Charge/Inversione contabile
Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE
N7
Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE


È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla base dell’aliquota applicata.
A partire dal periodo d’imposta 2018 i dati da trasmettere rimangono i medesimi e i contribuenti avranno facoltà di inviare i dati con cadenza trimestrale o semestrale su opzione (in tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincideranno con quelle del II e IV trimestre).


I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
SCADENZE 2018
31 maggio 2018
30 settembre 2018
30 novembre 2018
28 febbraio 2019




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IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro