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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
  • Il versamento del saldo IVA dopo il 16 marzo
  • La compensazione orizzontale del credito IVA 2017
  • Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
  • Comunicazione dei dati fatture II semestre 2017: scadenza al 6 aprile 2018
  • Correzione delle CU con sanzioni ridotte
  • Presentazione del modello EAS
  • Bilanci 2018: disponibile il manuale per il deposito presso il Registro delle Imprese
  • Gli interpelli indirizzati all'Agenzia Entrate vanno inviati alla Divisione Contribuenti
  • Agevolazioni confermate sull'acquisto di un nuovo immobile se quello pre-posseduto è considerato "inidoneo all'uso"
  • Consolidato fiscale nazionale: l’opzione ed il tacito rinnovo

APPROFONDIMENTI
  • Il versamento del saldo IVA
  • Il modello EAS




IN BREVE



IVA

Il versamento del saldo IVA dopo il 16 marzo

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2017 deve essere versata entro il 16 marzo 2018.

Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordiamo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).

Il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

In entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma dovuta.



Vedi l’Approfondimento





IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA 2017

I contribuenti che hanno presentato la Dichiarazione IVA 2018, o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2018, hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2017, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'importo da compensare potrà superare i 5.000 euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.

Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 5.000 euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 5.00 euro sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo all’invio dell’integrativa.





RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare

Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.

Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013).





IVA

Comunicazione dei dati fatture II semestre 2017: scadenza al 6 aprile 2018

Scade il 6 aprile 2018 il termine per la trasmissione telematica dei dati fattura relativi al II semestre 2017. Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:

  • le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
  • le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
  • le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione.



Si ricorda che il Provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha limitato l’invio a:

  • il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
  • la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
  • la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.





CERTIFICAZIONI

Correzione delle CU con sanzioni ridotte

Entro 60 giorni dal termine del 7 marzo per l’invio delle CU, e cioè entro il 7 maggio (il 6 cade di domenica) è possibile inviare o re-inviare le certificazioni uniche errate od omesse.

La sanzione ordinaria di 100 euro per certificazione è così ridotta ad un terzo e cioè a 33,33 euro, con sanzione massima applicabile di 20.000 euro per singolo sostituto.

Invece dall’8 maggio in poi, l’invio tardivo o il re-invio della certificazione errata è punito con la sanzione di 100 euro per singola CU, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 50.000 euro.





ENTI NO PROFIT

Presentazione del modello EAS

·                     Il prossimo 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato e il 2 aprile è il lunedì di Pasqua) sarà l’ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2017, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

·                     La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.



Vedi l’Approfondimento





BILANCIO

Bilanci 2018: disponibile il manuale per il deposito presso il Registro delle Imprese

È online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018" volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018.

Nella Guida si ricorda che il D.Lgs. n. 139/2015, che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2016 compreso.

Ai fini della redazione del bilancio, nella Guida si tiene conto anche della nuova definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese; pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.

La tassonomia 2017-07-06, evoluzione della tassonomia 2016-11-14, recepisce, i più recenti aggiornamenti ai principi contabili nazionali pubblicati da OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22 dicembre 2016.

La nuova tassonomia è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017 e va obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° marzo 2018.

Il deposito del bilancio di esercizio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica ed è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in http://webtelemaco.infocamere.it .





PROCESSO TRIBUTARIO

Gli interpelli indirizzati all'Agenzia Entrate vanno inviati alla Divisione Contribuenti

Agenzia Entrate, Provvedimento 1° marzo 2018, n. 47688

Con Provvedimento n. 47688 del 1° marzo 2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, a seguito del nuovo assetto organizzativo degli Uffici Centrali, la struttura unica che riceve gli interpelli per gli Uffici centrali è stata individuata nella Divisione Contribuenti.

A questa nuova struttura andranno inviati gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.

Per agevolare il passaggio a questo nuovo modello organizzativo l'Agenzia Entrate ha disposto che le risposte agli interpelli possano essere rese fino al 31 marzo 2018 anche dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo e, per gli interpelli concernenti i tributi, dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare della Divisione Servizi.





AGEVOLAZIONI

Agevolazioni confermate sull'acquisto di un nuovo immobile se quello pre-posseduto è considerato "inidoneo all'uso"

Corte di Cassazione, Sentenza 2 febbraio 2018, n. 2565

Con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che le agevolazioni spettanti per l’acquisto di un immobile destinato ad essere prima casa spettano anche al contribuente in possesso di un'atra casa (acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune), nell'ipotesi in cui quest'ultima sia considerata inidonea all'uso abitativo.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.





IMPOSTE DIRETTE

Consolidato fiscale nazionale: l’opzione ed il tacito rinnovo

D.M. 1 marzo 2018

Il regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale (artt. 117 - 128 del TUIR) è stato modificato mediante l’approvazione del D.M. 1 marzo 2018

Le modifiche si sono rese necessarie alla luce del D.L. n. 193/2016, che ha introdotto, al termine del triennio di validità, il rinnovo tacito dell’opzione per la tassazione di gruppo, salvo che venga espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione

A seguito delle modifiche, l’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo:

  • deve essere comunicato dalla società controllante all’Agenzia Entrate tramite la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione;
  • deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l’opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l’individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d’acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell’opzione.






APPROFONDIMENTI



IVA

Il versamento del saldo IVA 2017

·                     L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2017 deve essere versata entro il 16 marzo 2018.

·                     Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordiamo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).

·                     Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:

·         la prima deve essere versata entro il 16 marzo;

·         quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

·                     Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

·                     Quindi, il mancato versamento alla data del 16 marzo del saldo potrebbe essere circoscritto alla prima rata: si potrebbe quindi ravvedere il versamento della prima rata ed effettuare i successivi versamenti regolarmente e senza dover aggiungere sanzioni.

·                     Inoltre, il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

·                     In questo caso, l’Agenzia Entrate, in sede di Telefisco 2018, ha confermato che, per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, art. 37, della D.L. n. 223/2006, gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione e quindi, considerato che nel 2018 il 30 giugno cadrà di sabato, i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018 (slittato al 2 luglio 2018) scadranno il 1° agosto 2018 e di conseguenza il 20 agosto per la “proroga estiva.

·                     Ne consegue che il mancato versamento del saldo IVA 2017 entro il 16 marzo 2018 potrà essere “sanato” mediante:

  • ravvedimento operoso dell’importo dovuto al 16 marzo 2018, eventualmente limitato alla prima rata;
  • versamento entro il 2 luglio 2018, dell’importo dovuto al 16 marzo 2018 maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • versamento entro il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare (al 2 luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.





·                     ENTI NO PROFIT

Il modello EAS

·                     Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).

·                     Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

·                     Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

·                     Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione; nel 2018 il 31 marzo cade di sabato, il 2 aprile è il lunedì di Pasqua, pertanto la scadenza slitta al 3 aprile 2018.

·                     In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

·                     Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

1.     abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

2.     effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3.     versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.


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