L’art. 1 del D.L. n.
148/2017, convertito successivamente con modificazioni dalla Legge n. 172/2017,
ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei
ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle bis”.
Per aderire alla
sanatoria occorre presentare istanza di
adesione, con l’apposito modello, entro
il 15 maggio 2018.
Possono essere definiti
i carichi affidanti all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
settembre 2017, ad eccezione dei debiti non definibili dalla legge o
interessati da una precedente definizione agevolata.
Di conseguenza, non
sono “rottamabili” i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una
precedente dichiarazione di adesione.
Al riguardo, l’Agenzia
Entrate ha ribadito che quanto sopra descritto è derogato in presenza di
carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016,
per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a
causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani
scadute al 31 dicembre 2016.
Entro il 31 marzo 2018
l’Agenzia Entrate-Riscossione avrebbe dovuto inviare ad ogni contribuente una
comunicazione con indicazione dei carichi dell’anno 2017 affidati all’Agente
della riscossione entro il 30 settembre scorso ma non ancora notificati.
È altresì possibile
richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non,
accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it
e compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.
Benefici ed effetti della sanatoria
In
caso di adesione alla sanatoria verranno
cancellati:
·
gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta
eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada);
·
le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi
previdenziali).
Resteranno da pagare:
·
le somme a titolo di interessi e capitale;
·
le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Più
in dettaglio, possono essere oggetto di
definizione agevolata:
·
Imposte;
·
Contributi previdenziali e assistenziali;
·
Tributi locali;
·
Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza
professionali o di altra natura;
·
Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti
(Antitrust) dalla CONSOB;
·
Canoni demaniali;
·
Spese di giustizia.
Restano invece esclusi:
·
risorse proprie tradizionali dell'UE (per esempio i dazi
all'importazione);
·
IVA all'importazione;
·
Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
·
Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con l'Unione Europea;
·
Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti/sentenze penali
·
Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada
(per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli
interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).
Pagamento delle somme dovute
Il pagamento delle
somme per i carichi affidati dal 1°
gennaio al 30 settembre 2017 può avvenire in un’unica soluzione con il
versamento del 100% di quanto dovuto entro luglio 2018 oppure con versamento
rateale in un numero massimo di 5 rate di pari importo scadenti a:
·
luglio
2018;
·
settembre
2018;
·
ottobre
2018;
·
novembre
2018;
·
febbraio
2019.
Il pagamento delle
somme per i carichi affidati dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 può avvenire in un’unica soluzione con il
versamento del 100% di quanto dovuto entro ottobre 2018 oppure con versamento rateale
in un numero massimo di 3 rate scadenti a:
·
ottobre
2018;
·
novembre
2018;
·
febbraio
2019.
Il contribuente che voglia aderire alla
sanatoria dovrà presentare l’istanza[1],
tramite il nuovo Modello DA 2000/17 entro il 15 maggio 2018.
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Sarà
l’Agenzia Entrate-Riscossione a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e
le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 30
giugno 2018 per i carichi affidati nel 2017 o entro il 30 settembre 2018 per
quelli affidati dal 2000 al 2016.
Nel caso in
cui la definizione faccia riferimento a un debito oggetto di dilazione in corso
al 24 ottobre 2016 con rate 2016 non saldate, il contribuente deve procedere a
regolarizzare i versamenti dovuti entro luglio 2018; dopo l’avvenuto pagamento,
il contribuente riceverà entro settembre 2018, una seconda comunicazione con le
somme da versare per il perfezionamento della definizione agevolata.
È
possibile, invece, accedere alla “rottamazione” se non si è in regola con i
pagamenti di rateizzazioni concesse per i carichi affidati dal 1° gennaio 2017
al 30 settembre 2017.
A seguito della presentazione della
dichiarazione:
·
saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero degli importi indicati nella medesima;
·
per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1.
avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2.
proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate,
sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure
non sia stata presentata un'istanza di assegnazione o non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
·
saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di
definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute,
gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere
relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.
Rinuncia al contenzioso
L’adesione
alla rottamazione di un ruolo, comporta l’impegno a rinunziare alla
prosecuzione dell’eventuale contenzioso riferito al ruolo stesso. In occasione
di Telefisco 2017, l’Agenzia Entrate ha però chiarito che l’impegno a
rinunciare al giudizio, da assumere da parte di coloro che avendo una lite
pendente intendono aderire alla rottamazione, non coincide con la rinuncia al
ricorso del contenzioso tributario e, di conseguenza, il giudizio prosegue per
la parte non definita.
Rilascio del DURC
Il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha sottolineato come
le regole per il rilascio del DURC (documento unico di regolarità
contributiva), indispensabile per la partecipazione agli appalti pubblici per
la fornitura di beni e servizi, non siano state allineate alle novità
introdotte dal Decreto Fiscale in merito alla rottamazione. Infatti le imprese
che scelgono di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
per il pagamento dei contributi INPS dovranno pagare la prima rata prevista
dalla sanatoria dei ruoli di Equitalia ed aspettare luglio per vedersi
sbloccato il DURC.
Inoltre,
le aziende che hanno già in essere una rateazione e richiedono la rottamazione,
dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il
nuovo piano di rateazione, si vedranno decadere il rinnovo del DURC. In questo
modo, chi avrà urgenza di chiudere contratti con la Pubblica Amministrazione,
troverà più conveniente in termini di tempo la rateazione nonostante si
presenti come soluzione più onerosa.
La “rottamazione” può
rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui
prevalgono sanzioni e interessi di mora. Dal testo della norma
emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo
applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che
prevedono 72 rate o 120 rate mensili), l’adesione
alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve
termine.
Considerata l’occasione, a
prescindere dal ricevimento della suddetta comunicazione, riteniamo
innanzitutto opportuno verificare la posizione dei ruoli in
essere (che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa).
Invitiamo quindi, chi non avesse già provveduto, a richiedere ad
Equitalia un estratto conto dei ruoli accedendo ai servizi online messi a
disposizione sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione.
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[1] Tramite PEC, presso gli
sportelli o accedendo al portale “Fai D.A.te” sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it .
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